{"id":1413,"date":"2020-06-04T12:59:45","date_gmt":"2020-06-04T12:59:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/?p=1413"},"modified":"2020-06-04T15:51:20","modified_gmt":"2020-06-04T15:51:20","slug":"piani-attestati-di-risanamento-pra-e-le-opportunita-derivanti-da-emergenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/articoli-finanza-economia-diritto\/piani-attestati-di-risanamento-pra-e-le-opportunita-derivanti-da-emergenza\/","title":{"rendered":"I Piani attestati di risanamento (PRA) ex art.67 L.F. e le opportunit\u00e0 derivanti dagli strumenti straordinari della legislazione d\u2019emergenza"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Premessa<\/h2>\n\n\n\n<p>La crisi di liquidit\u00e0 attuale, derivante dagli impatti negativi dell\u2019emergenza <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/covid19\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">COVID-19<\/a>, riguarda ormai quasi tutti i comparti produttivi del nostro Paese, interessando la quasi totalit\u00e0 delle imprese indipendentemente dalla loro dimensione. Il blocco delle attivit\u00e0 ha comportato la mancanza di regolari flussi finanziari con la conseguente incapacit\u00e0 degli operatori economici di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni con un rallentamento che rischia di incidere negativamente sulla stessa continuit\u00e0 aziendale.<\/p>\n\n\n\n<p>Da qui le misure previste nel <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/04\/08\/20G00043\/s\" target=\"_blank\">Decreto Liquidit\u00e0<\/a> che, con le semplificazioni previste per l\u2019accesso al <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.mise.gov.it\/index.php\/it\/incentivi\/impresa\/fondo-di-garanzia-per-le-pmi\" target=\"_blank\">Fondo Centrale di Garanzia<\/a> e con l\u2019intervento della <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/sace\/\" target=\"_blank\">SACE<\/a>, mirano all&#8217;erogazione di finanziamenti garantiti (totalmente o quasi) e a condizioni vantaggiose per le imprese qualunque sia la loro dimensione.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019obiettivo di questo documento \u00e8 di esaminare l\u2019impatto dell\u2019emergenza sanitaria Covid19 e della relativa normativa speciale d\u2019emergenza sulla disciplina della crisi di impresa, con particolare riferimento ai PRA <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/piano-attestato-articolo63-legge-fallimentare\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Piani di risanamento attestati ex art. 67 L.F.<\/a> &nbsp;Tale strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi di impresa consente all&#8217;imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre un progetto, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell&#8217;esposizione debitoria dell&#8217;impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.<\/p>\n\n\n\n<p>In un contesto cosi fortemente compromesso, risulta necessario adottare una sorta di \u201ctriage di emergenza\u201d, per la tutela delle imprese sane o che, pur essendo in crisi, siano in possesso di assets aziendali in grado di garantire margini operativi interessanti e pertanto siano suscettibili di risanamento o collocazione sul mercato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il PRA, non essendo una procedura concorsuale in senso stretto, consente di prescindere dalle formalit\u00e0 caratteristiche della giurisdizione, perseguendo cos\u00ec l\u2019obiettivo del puro risanamento attraverso modalit\u00e0 pi\u00f9 elastiche e tempestive.<\/p>\n\n\n\n<p>La finalit\u00e0 del PRA potrebbe pertanto essere quella di anticipare la crisi, utilizzando, come leva, le moratorie convenzionali e quelle stabilite dalla legislazione di emergenza e, come risorsa, le erogazioni di sostegno.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019utilizzo di un Piano ex art.67 L.F. potrebbe scontrarsi con la resistenza psicologica degli imprenditori in bonis, tuttavia un approccio maturo e sensibile alle esigenze dei creditori, sottolineato dall\u2019avvio di un percorso volto alla adozione preventiva di un PRA e ben veicolato sul piano dell\u2019informativa ai creditori stessi, pu\u00f2 costituire, dal punto di vista dell\u2019immagine, un messaggio pi\u00f9 rassicurante di un inadempimento privo di&nbsp; preavviso e motivazione accompagnato dalla sensazione di un approccio non proattivo e procrastinatore della crisi. Peraltro, procrastinare gli opportuni interventi potrebbe risolversi in una grave responsabilit\u00e0 degli esponenti aziendali anche tenuto conto delle nuove disposizioni contenute all\u2019art. 2086 del codice civile.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Principali caratteristiche del Piano attestato di risanamento (PRA) ex art. 67 L.F.<\/h2>\n\n\n\n<p>L&#8217;art. 67, comma 3, lettera d), L.F. non si cura di definire il PRA, ma lo ricostruisce in negativo nel contesto delle esenzioni dalla revocatoria fallimentare, al cui interno contempla anche gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purch\u00e9 posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell&#8217;impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall&#8217;art. 28, lettere a) e b) L.F. deve attestare la veridicit\u00e0 dei dati aziendali e la fattibilit\u00e0 del piano stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Il PRA \u00e8 uno strumento finalizzato alla soluzione della crisi avente natura privatistica in quanto demandato alla completa autonomia dell\u2019imprenditore, senza alcun obbligo pubblicitario (a differenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. che acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese) e per il quale non \u00e8 previsto alcun potere di controllo o di valutazione da parte del tribunale.<\/p>\n\n\n\n<p>Esso costituisce il primo atto finalizzato all\u2019avvio di una positiva risoluzione della crisi, affidata all\u2019autonoma iniziativa dell\u2019imprenditore, al quale viene riservato, in caso d\u2019insuccesso della strategia di salvataggio, l\u2019esperimento di altri tipi di intervento, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex. art. 182-bis della legge fallimentare ed il concordato preventivo.<\/p>\n\n\n\n<p>In presenza di una situazione di crisi, la composizione della stessa, finalizzata al salvataggio di un\u2019impresa, deve essere condotta con mezzi idonei, oltre che con competenza e trasparenza. In tali circostanze, l\u2019eventuale compimento di atti stragiudiziali, che potrebbero dar luogo a responsabilit\u00e0 civili o penali, \u00e8 bene che avvengano attraverso strumenti disciplinati dalla legge fallimentare, tra cui, appunto, il PRA.<\/p>\n\n\n\n<p>Il piano attestato presuppone, al momento della sua predisposizione, un\u2019impresa in attivit\u00e0 che versi in stato di crisi (non necessariamente in stato d\u2019insolvenza) ed ha <strong>la duplice finalit\u00e0 di risanare l\u2019esposizione debitoria e di assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell\u2019impresa<\/strong>. Il controllo sulla ragionevolezza del piano a soddisfare i suddetti obiettivi \u00e8 demandato dalla legge ad un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Principali caratteristiche e finalit\u00e0 del PRA<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>valorizza il rapporto privatistico tra debitore e creditore nella soluzione negoziale della crisi<\/td><\/tr><tr><td>\u00e8 finalizzato non soltanto al soddisfacimento dei creditori sociali ma al definitivo superamento della crisi di impresa, prescindendo da qualsiasi verifica giudiziale o dal raggiungimento di eventuali maggioranze<\/td><\/tr><tr><td>ha efficacia obbligatoria esclusivamente nei confronti dei soggetti contraenti. I creditori estranei all\u2019accordo devono essere soddisfatti integralmente e alle scadenze originarie<\/td><\/tr><tr><td>non \u00e8 sottoposto ad alcun regime di pubblicit\u00e0, pertanto spesso rimane sconosciuto ai terzi creditori<\/td><\/tr><tr><td>richiede una descrizione particolareggiata delle azioni da intraprendere al fine di dimostrare il nesso di causalit\u00e0 tra atti dispositivi e piano di risanamento<\/td><\/tr><tr><td>il piano e l\u2019attestazione devono avere data certa al fine di essere validamente opposti al curatore nell\u2019eventuale giudizio di revocatoria<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Il PRA assicura stabilit\u00e0, nell\u2019eventualit\u00e0 di un successivo fallimento, ad atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore e dalla norma appare evidente che per assolvere alla propria funzione \u201cimmunizzante\u201d, dev\u2019essere provvisto di pochi ed essenziali requisiti.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Requisiti del piano attestato di risanamento al fine della propria efficacia<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>idoneit\u00e0 a consentire il risanamento dell&#8217;esposizione debitoria dell&#8217;impresa<\/td><\/tr><tr><td>idoneit\u00e0 a condurre al riequilibrio della situazione finanziaria dell&#8217;impresa<\/td><\/tr><tr><td>ragionevolezza, asseverata mediante apposita relazione da parte di un esperto in possesso dei requisiti previsti dall&#8217; 28, lettere a) e b) L.F.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Il ruolo del professionista appare fondamentale in quanto la stabilizzazione degli atti \u00e8 garantita solo se essi vengono compiuti nel quadro di un piano che sia:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>astrattamente idoneo a consentire il risanamento dell\u2019impresa (e dunque il ripristino di una condizione di normale esercizio, con il connesso pagamento di tutti i creditori, salvo eventuali diversi accordi conclusi con loro su base individuale);<\/li><li>concretamente realizzabile, secondo le circostanze in cui si trova l\u2019impresa. Questo implica anche una verifica della attendibilit\u00e0 dei dati contabili di partenza, oltre che della ragionevolezza delle ipotesi previsionali su cui si basa il piano di risanamento.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La valutazione dell\u2019esperto circa la sussistenza di questi due presupposti e circa la coerenza degli atti indicati dal piano rispetto all\u2019obiettivo del risanamento, fa scattare il giudizio di meritevolezza degli atti compiuti in esecuzione del piano, giudizio di meritevolezza che resiste anche nell\u2019eventualit\u00e0 di insuccesso e di fallimento (nel quale gli atti in questione resteranno dunque inattaccabili).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Obiettivo e contenuto del PRA<\/h2>\n\n\n\n<p>Il PRA deve avere come obiettivo primario il <strong>risanamento dell\u2019impresa e il soddisfacimento dei creditori<\/strong> e, in presenza di realistiche aspettative di continuit\u00e0 aziendale, deve avere la funzione di illustrare anche i possibili sviluppi economico, patrimoniali e finanziari dell\u2019impresa. Ci\u00f2 che rileva ai fini della sua redazione \u00e8 il nesso di causalit\u00e0 fra gli interventi previsti e la finalit\u00e0 prefissata dal legislatore ovvero il <strong>risanamento dell\u2019esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria<\/strong>. Esso dovrebbe essere costruito utilizzando anche le note prassi professionali per la redazione dei <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/business-plan\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">business plan<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 importante dare una precisa indicazione temporale al piano di risanamento e ai principali atti posti in esecuzione del piano attestato. Questo garantisce di sottrarre alla revocatoria gli atti eseguiti per l\u2019attuazione del piano, garantendo l\u2019anteriorit\u00e0 del piano, dell\u2019attestazione e degli atti esecutivi rispetto alla dichiarazione di fallimento.<\/p>\n\n\n\n<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, la consecuzione delle attivit\u00e0 da svolgere per la definizione del piano di risanamento dovrebbero prevedere:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>1<\/td><td>l\u2019analisi della situazione economico-finanziaria dell\u2019impresa con particolare attenzione alle cause che hanno determinato lo stato di crisi, all\u2019identificazione di indicatori di squilibrio nella situazione finanziaria e alla struttura attuale e prospettica del debito<\/td><\/tr><tr><td>2<\/td><td>la progettazione delle linee di intervento e delle azioni da intraprendere, tenuto conto anche delle implicazioni giuridiche e fiscali, al fine di perseguire un piano di risanamento in un orizzonte temporale limitato (3\/5 anni)<\/td><\/tr><tr><td>3<\/td><td>la predisposizione di un piano industriale completo di proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie, finalizzato ad evidenziare gli impatti delle azioni di piano sui flussi di cassa prospettici e sulle condizioni di equilibrio patrimoniale e finanziario<\/td><\/tr><tr><td>4<\/td><td>la predisposizione di un\u2019analisi di sensibilit\u00e0 finalizzata ad esprimere la solidit\u00e0 e la stabilit\u00e0 delle proiezioni economiche e finanziarie, al variare dei parametri utilizzati nella proiezione dei flussi prospettici<\/td><\/tr><tr><td>5<\/td><td>la definizione di eventuali accordi e convenzioni con i creditori sociali (in particolare istituti di credito) che devono essere coinvolti a supporto del piano di risanamento<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Il Piano deve avere una intelligibilit\u00e0 elevata e deve garantire un corretto monitoraggio relativamente alla sua esecuzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per raggiungere l\u2019obiettivo di risanamento occorre prevedere interventi di natura industriale, patrimoniale, economica e finanziaria. Per questi motivi il piano dovrebbe prevedere:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Il <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/piano-industriale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">piano industriale<\/a> che ha l\u2019obiettivo di sintetizzare le strategie di intervento e di rappresentare le soluzioni per superare la crisi;<ul><li>Il <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/business-plan\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">business plan<\/a> che permette di stimare i dati \u201cfuturi\u201d della societ\u00e0 e, in particolare, l\u2019evoluzione economico, patrimoniale, finanziaria e la generazione dei flussi di cassa, basandosi naturalmente su ipotesi prudenziali e reali;<\/li><\/ul><ul><li>Il <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/piano-finanziario\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">piano finanziario<\/a>, con il quale si devono illustrare le modalit\u00e0 per ottenere un equilibrio tra i flussi in entrata ed in uscita, per garantire la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 di impresa;<\/li><\/ul><ul><li>Il <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/budget-di-tesoreria\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">budget di tesoreria<\/a>, che presenta le movimentazioni monetarie nel breve periodo con l\u2019obiettivo di individuare l\u2019arco temporale necessario a raggiungere l\u2019equilibrio finanziario.<\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Oltre a questi documenti prospettici il piano deve prevedere una sezione dedicata alle informazioni contabili storiche necessarie alla comprensione e alla redazione dei dati prospettici.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, sarebbe opportuno prevedere un documento di sintesi finale, che racchiuda i principali interventi previsti dal piano di risanamento. Questo documento finale di sintesi deve essere in grado di evidenziare gli interventi previsti, specificando la durata degli stessi e i punti di forza e di debolezza. Devono essere inoltre indicati, in modo analitico, gli atti, i pagamenti e le garanzie rientranti nel piano.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019arco temporale del PRA dovr\u00e0 essere definito a seconda della \u201ccrisi\u201d da affrontare, questo per garantire il miglior risultato possibile nella gestione della stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>Le linee-guida per il finanziamento delle imprese in crisi indicano che l\u2019impresa deve, comunque \u201c<em>cercare di raggiungere una condizione di equilibrio economico finanziario, non oltre i 3\/5 anni. Fermo che il raggiungimento dell\u2019equilibrio non dovrebbe avvenire in un termine maggiore, il piano pu\u00f2 avere durata pi\u00f9 lunga, nel qual caso \u00e8 per\u00f2 necessario motivare adeguatamente la scelta e porre particolare attenzione nel giustificare le ipotesi e le stime previsionali utilizzate; occorre comunque inserire nel piano alcune cautele o misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter compensare o quanto meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili. L\u2019orizzonte temporale del piano costituisce un elemento centrale nel condizionare le possibilit\u00e0 di raggiungimento dell\u2019equilibrio economico-finanziario. In termini generali, maggiore \u00e8 la durata del piano e maggiore \u00e8 la possibilit\u00e0 di evidenziare l\u2019esistenza di condizioni fisiologiche al termine del periodo. Esiste per\u00f2 un trade-off tra orizzonte temporale e capacit\u00e0 di previsione delle tendenze future di lungo periodo, che induce a ritenere opportuno non estendere l\u2019orizzonte temporale necessario al raggiungimento delle condizioni fisiologiche oltre i 3\/5 anni, periodo giudicato dalla prassi aziendale sufficiente per mostrare gli effetti economico finanziari di interventi strutturali. L\u2019estensione a periodi superiori deve pertanto ritenersi un\u2019eccezione che indebolisce la qualit\u00e0 del piano, rende inevitabilmente pi\u00f9 incerto l\u2019oggetto dell\u2019attestazione e necessita pertanto delle ulteriori accortezze sopra indicate<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sinergie operative e giuridiche tra le misure di sostegno alla liquidit\u00e0 delle imprese e i PRA<\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019esame dello strumento del PRA quale modalit\u00e0 di approccio all\u2019emergenza <strong>COVID-19 <\/strong>da parte degli imprenditori, origina dalla constatazione della singolarit\u00e0 dell\u2019attuale situazione, ossia l\u2019ipotesi di un\u2019<strong>impresa che si presenta in bonis al punto zero dell\u2019emergenza<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale impresa ideale si trova, rispetto alla tradizionale situazione di chi adotta uno strumento di risoluzione della crisi, in una condizione di relativo vantaggio, in quanto la sua crisi ha specifiche particolarit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><br><strong>Particolarit\u00e0 della crisi correlata all\u2019emergenza sanitaria COVID 19<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>CRISI PROSPETTICA<\/td><\/tr><tr><td>CRISI ESOGENA E PREVEDIBILE<\/td><\/tr><tr><td>STRUMENTI DI NATURA STRAORDINARIA MESSI A DISPOSIZIONE DALL\u2019ORDINAMENTO<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Crisi prospettica<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>La prima particolarit\u00e0 richiama, sia pure nella prospettiva particolarissima legata alla natura esogena dello shock imprenditoriale, la fattispecie di \u201cinsolvenza prospettica\u201d che, delineata dal nuovo codice della crisi d\u2019impresa, \u00e8 stata esaminata, per la prima volta alla luce del diritto vigente, da una recente pronuncia del Tribunale di Milano.<\/p>\n\n\n\n<p>La questione riguardava una istanza di fallimento in cui il procedente sosteneva che ove l\u2019insolvenza non fosse stata ritenuta sussistente, la stessa avrebbe potuto assumere rilievo in prospettiva, essendo imminente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale, che pure respingeva l\u2019istanza in mancanza di inadempimenti o di altri fatti sintomatici di uno stato di insolvenza, esaminava comunque in modo approfondito il tema dell\u2019insolvenza prospettica.<\/p>\n\n\n\n<p>Il presupposto era l\u2019affermazione che <em>le procedure vanno intese non come semplici rimedi ex post a situazioni dannose, al pari delle revocatorie ad esempio, ma, soprattutto nella loro evoluzione necessitata dall\u2019orientamento delle direttive europee, come strumento di emersione tempestiva della crisi per ridurre al minimo l\u2019impatto della stessa ed il pregiudizio delle ragioni creditorie<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per il Tribunale di Milano, nel caso in cui la crisi sia solo intrinseca e ancora non si sia manifestata, come fatto esterno, con inadempimenti o altri fatti esteriori, occorre distinguere tra:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"i\"><li>situazioni di vera e propria crisi;<\/li><li>vera e propria insolvenza prospettica, il cui accertamento deve necessariamente riguardare un periodo di tempo pi\u00f9 ampio, che il <strong>CCII<\/strong> fissa in sei mesi.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Posto che, nella fattispecie non vi erano manifestazioni esteriori atte a far ritenere la societ\u00e0 <em>prospetticamente insolvente a breve<\/em>, il Collegio evidenziava, tuttavia, l\u2019esistenza di apprezzabili segnali che inducevano a ritenere probabile l\u2019insorgenza di una <em>crisi che in prospettiva ha caratteristiche importanti e che potrebbero divenire molto grav<\/em>i.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, concludeva \u201craccomandando\u201d all\u2019organo amministrativo e, in via sussidiaria, al collegio sindacale, <em>di attivarsi senza indugio per l\u2019adozione o l\u2019attuazione di uno degli strumenti previsti dall\u2019ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuit\u00e0 aziendale e che la dizione dell\u2019articolo appare coerente colla situazione esistente<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>La raccomandazione del Tribunale offre, sia pure nella differente ottica emergenziale, in cui il rischio di crisi \u00e8 esogeno e non endogeno, spunti interpretativi anche alle <strong>fattispecie in esame, che riguardano imprenditori ancora in bonis i quali, tuttavia, percepiscono in modo inequivocabile l\u2019imminenza della crisi determinata dalla emergenza sanitaria in corso<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Particolare rilievo assume la premessa del Tribunale circa la funzione delle procedure di soluzione della crisi, da cui va eliminato ogni approccio sanzionatorio, sostenendo con fermezza che gli strumenti previsti dalla legislazione sull\u2019insolvenza di impresa hanno la funzione di far emergere ed affrontare la crisi nell\u2019interesse dei creditori dell\u2019impresa e, pi\u00f9 in generale, dell\u2019economia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Si pu\u00f2 pertanto desumere che per affrontare l\u2019emergenza COVID-19, adottare tempestivamente strumenti, il pi\u00f9 possibile agili, di approccio e prevenzione della crisi costituisce la soluzione di certo pi\u00f9 razionale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Crisi esogena e prevedibile<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>L\u2019impresa che approccia la crisi \u201cin bonis\u201d, al fine dell\u2019accesso agli strumenti straordinari della legislazione d\u2019emergenza, \u00e8 quella priva di posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie: \u201csofferenze\u201d, \u201c<em>inadempienze probabili<\/em>\u201d, \u201c<em>esposizioni scadute e\/o sconfinanti deteriorate<\/em>\u201d (in particolare, non deve avere rate scadute, ossia non pagate, o pagate solo parzialmente, da pi\u00f9 di 90 giorni).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019impresa \u201cin bonis\u201d ha oggi una visione privilegiata sulle proprie prospettive di crisi e pu\u00f2 essere in grado di adottare tempestivamente adeguati strumenti di approccio alla stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>Essendo evidentemente esogene le cause della crisi e pertanto presumendo una realt\u00e0 aziendale sana, \u00e8 ipotizzabile che al suo interno sia dotata degli anticorpi necessari per adottare efficacemente gli strumenti di contenimento e che all\u2019esterno goda della fiducia dei finanziatori e dei fornitori.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019imprenditore \u201cin bonis\u201d si pu\u00f2 trovare nella posizione di individuare tempestivamente, in vista delle previsioni di calo di fatturato e di un quadro generale di crisi, un piano di risanamento che gli consenta di superare la crisi, <strong>sfruttando efficacemente a proprio vantaggio gli strumenti che la legislazione ordinaria e dell\u2019emergenza gli mette a disposizione<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Gli strumenti straordinari della legislazione d\u2019emergenza<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>La legislazione dell\u2019emergenza contiene una vasta gamma di provvedimenti temporanei, tra cui vanno posti sinteticamente in evidenza i seguenti.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Strumenti straordinari della legislazione d&#8217;emergenza <\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari<\/td><\/tr><tr><td>Esclusione della responsabilit\u00e0 del debitore, anche relativamente all&#8217;applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti<\/td><\/tr><tr><td>Disposizioni straordinarie relative alla perdita del capitale delle societ\u00e0<\/td><\/tr><tr><td>Continuit\u00e0 aziendale<\/td><\/tr><tr><td>Disapplicazione della postergazione dei finanziamenti soci<\/td><\/tr><tr><td>Ammortizzatori sociali<\/td><\/tr><tr><td>Finanziamenti a garanzia pubblica<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari.<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Per le <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/pmi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">PMI <\/a>\u201cin bonis\u201d e che abbiano subito carenze di liquidit\u00e0 a causa della emergenza COVID-19, \u00e8 concessa una moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari, di portata assai ampia e neppure immaginabile con il ricorso alle convenzioni di moratoria di cui all\u2019art. 182-septies, comma 5, l. fall.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, l\u2019art. 56 del <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/03\/17\/20G00034\/sg\" target=\"_blank\">Decreto Cura Italia<\/a>, prevede al comma 2, a richiesta dei soggetti finanziati che abbiano i requisiti di micro impresa, piccola e media impresa che:<\/p>\n\n\n\n<p><em>a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere re- vocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalit\u00e0, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 \u00e8 sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione \u00e8 dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalit\u00e0, secondo modalit\u00e0 che assicurino l&#8217;assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; \u00e8 facolt\u00e0 delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Risulta evidente il maggior beneficio della moratoria prevista dalla norma in commento rispetto a quanto l\u2019imprenditore pu\u00f2 ottenere, anche nella ipotesi pi\u00f9 favorevole, da una convenzione di moratoria quale prevista dall\u2019art. 182 septies, comma 5, L.F.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, la moratoria prevista dalla normativa speciale opera a semplice richiesta e senza le formalit\u00e0 e le maggioranze di cui all\u2019art. 182 septies L.F., inoltre gli effetti che ne derivano sono di portata ben pi\u00f9 ampia:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"i\"><li>l\u2019estensione della convenzione di moratoria ai creditori non aderenti opera solo in presenza di omogeneit\u00e0 di posizione giuridica e interesse economico dei creditori che si intendono coartare, rispetto a quelli aderenti alla convenzione: omogeneit\u00e0 che difficilmente potr\u00e0 dirsi sussistente, ad esempio, tra posizioni di semplice scoperto chirografario e posizioni ipotecarie;<\/li><li>nelle convenzioni di moratoria, non \u00e8 coercibile, per espressa previsione di legge, il mantenimento delle linee di credito, che invece \u00e8 previsto espressamente dalla disposizione emergenziale, anche con riferimento alle linee auto-liquidanti;<\/li><li>di regola, in considerazione del fatto che la mancata estensione della moratoria ad uno o pi\u00f9 creditori non aderenti potrebbe mettere in pericolo il fabbisogno finanziario, le convenzioni prevedono clausole di scioglimento dagli impegni per l\u2019ipotesi in cui, per fatto del debitore o per l\u2019opposizione spiegata dai creditori, venga meno il vincolo per i creditori non aderenti: evidentemente, tale rischio \u00e8 del tutto sconosciuto alla norma emergenziale;<\/li><li>infine, le convenzioni di moratoria non si estendono automaticamente alle posizioni dei garanti, come invece dispone la legislazione emergenziale.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Dunque, l\u2019imprenditore che intenda predisporre un PRA, oggi, si troverebbe verosimilmente nelle condizioni di poterlo fare in situazione di moratoria bancaria, con le linee di credito operative e con la prospettiva di conseguire finanziamenti a garanzia pubblica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ma \u00e8 proprio in questo quadro che le convenzioni di moratoria possono ritrovare spazio di espansione.<\/p>\n\n\n\n<p>Risulta infatti evidente come una moratoria legale di cos\u00ec ampia portata sia destinata, inevitabilmente, a stimolare il ceto dei finanziatori ad accettare la negoziazione di una convenzione a s\u00e9 pi\u00f9 favorevole, ma con il vantaggio, per l\u2019imprenditore, a fronte delle concessioni fatte al ceto bancario rispetto al modello legale di sospensione, di poter estendere la convenzione, raggiunte le maggioranze necessarie, a tutto il ceto creditorio.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal fine, \u00e8 sintomatico rilevare come gli istituti di credito stiano predisponendo convenzioni ad hoc da proporre ai clienti finanziati.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Esclusione della responsabilit\u00e0 del debitore, anche relativamente all&#8217;applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Sul piano dei debiti non bancari, appare poi di rilievo il disposto dell\u2019art. 3, comma 6 bis, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 per il quale <em>il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto \u00e8 sempre valutata ai fini dell&#8217;esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilit\u00e0 del debitore, anche relativamente all&#8217;applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma stabilisce, in sostanza, che il mancato o il ritardato pagamento, che sia conseguenza delle misure disposte per il contenimento dell\u2019epidemia, deve ritenersi giustificato e che, conseguentemente, da tale inadempimento non possono conseguire effetti pregiudizievoli per il debitore.<\/p>\n\n\n\n<p>Sebbene tale disposizione non possa considerarsi introduttiva di una vera e propria moratoria, \u00e8 evidente che la stessa \u00e8 in grado di prevenire, almeno in parte, le tipiche azioni che possono ostacolare le trattative volte alla condivisione del PRA con i creditori (iscrizioni ipotecarie, sequestri, sfratti per morosit\u00e0, istanze di fallimento fondate su inadempimenti riconducibili a causa di forza maggiore ai sensi della citata disposizione).<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Disposizioni straordinarie relative alla perdita del capitale delle societ\u00e0<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Sotto altro profilo, vengono in rilievo le disposizioni straordinarie relative alla <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/decreto-liquidita-perdita-capitale-continuita-aziendale-finanziamenti-alle-societa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">perdita del capitale delle societ\u00e0<\/a>, introdotte dall\u2019art. 6 del D.L. 8 apri- le 2020, n. 23.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale norma dispone che, per le fattispecie che si verificano nel corso degli esercizi chiusi nel periodo dalla entrata in vigore del decreto al 31.12.2020, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi 4, 5, 6 e 2482 ter c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento alla riduzione del capitale sotto al minimo legale, nulla quaestio: se si verifica tale eventualit\u00e0 nel corso degli esercizi chiusi nel periodo di riferimento, non opereranno gli obblighi previsti dagli artt. 2447 e 2482 ter c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento alla riduzione di oltre un terzo, ma senza violazione del minimo legale, il mancato richiamo del primo comma dell\u2019art. 2446 c.c. e dei primi tre commi dell\u2019art. 2482 bis c.c., e la limitazione temporale agli esercizi chiusi tra il 9 aprile ed il 31 dicembre 2020, fa ritenere che la fattispecie di riferimento sia quella in cui nell\u2019esercizio immediatamente precedente al periodo 9 aprile 2020 e 31 dicembre 2020 si sia gi\u00e0 verificata una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo e la stessa non risulti diminuita a meno di un terzo nell\u2019esercizio che si conclude entro il periodo indicato.<\/p>\n\n\n\n<p>In tali ipotesi, il D.L. 23\/2020, dispone che non si applica l\u2019obbligo di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, n\u00e9, in caso di riduzione al di sotto del minimo legale, l\u2019alternativa tra ricostituzione e trasformazione della societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Viceversa, nell\u2019ipotesi in cui la perdita superiore al terzo (ma nei limiti del minimo legale) si verifichi, per la prima volta, nel corso dell\u2019esercizio chiuso nel periodo di riferimento, resteranno fermi gli obblighi previsti dal primo comma dell\u2019art. 2446 c.c. e quelli previsti dai primi tre commi dell\u2019art. 2482-bis c.c.: quindi dovr\u00e0 essere convocata l\u2019assemblea per gli opportuni provvedimenti, con le relazioni e le formalit\u00e0 previste dalle citate disposizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Continuit\u00e0 aziendale<\/p>\n\n\n\n<p>Ad ulteriore agevolazione della <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/decreto-liquidita-perdita-capitale-continuita-aziendale-finanziamenti-alle-societa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">continuit\u00e0 aziendale<\/a>, l\u2019art. 7 del D.L. 23\/2020 dispone che la valutazione delle voci nella prospettiva di continuit\u00e0, di cui all\u2019art. 2423-bis comma primo, n. 1 c.c., pu\u00f2, comunque, essere operata se risulta sussistente nell\u2019ultimo esercizio chiuso in data antecedente il 23 febbraio 2020.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Disapplicazione della postergazione dei finanziamenti soci<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Infine, l\u2019art. 8 del D.L. 23\/2020 dispone che ai finanziamenti effettuati a favore delle societ\u00e0 responsabilit\u00e0 limitata (e, ove si segua l\u2019interpretazione di larga parte della giurisprudenza di legittimit\u00e0, sia pure ricorrendo determinate condizioni anche delle societ\u00e0 per azioni), nonch\u00e9 ai finanziamenti effettuati nell&#8217;ambito delle attivit\u00e0 di direzione e coordinamento societario, <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/decreto-liquidita-perdita-capitale-continuita-aziendale-finanziamenti-alle-societa\/\" target=\"_blank\">non si applica la postergazione prevista dagli artt. 2467 e 2497-quinques c.c<\/a>. Tali disposizioni, da un lato, consentono agli amministratori ed agli organi di controllo di svolgere con serenit\u00e0 l\u2019attivit\u00e0 di ristrutturazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La disapplicazione della postergazione, dall\u2019altro lato, consente ai soci o ai soggetti in posizione di controllo di finanziare il PRA, immettendo liquidit\u00e0 nella societ\u00e0, con il vantaggio di poter selezionare liberamente la tipologia di finanziamento, a tutto beneficio della elasticit\u00e0 del piano prescelto.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ammortizzatori sociali<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Il D.L. 18\/2020, prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficolt\u00e0 a causa dell\u2019emergenza COVID-19:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>nuova cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno gi\u00e0 utilizzando trattamenti di integrazione straordinari;<\/li><li>fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con pi\u00f9 di 5 dipendenti, escluse dalla CIGO, anche per chi utilizza assegni di solidariet\u00e0;<\/li><li>cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In tutti casi, il periodo massimo previsto \u00e8 di nove settimane e le modalit\u00e0 di accesso sono semplificate. La causale COVID-19 permette l\u2019applicazione degli ammortizzatori in deroga alla normativa generale e, tra l\u2019altro, consente di non tenere conto delle nove settimane, ai fini del conteggio dell&#8217;utilizzo massimo degli ammortizzatori sociali nel biennio e nel quinquennio e di essere esentati dal pagamento della contribuzione aggiuntiva che scatta di norma quando si accede a questi strumenti.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Finanziamenti a garanzia pubblica<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/decreto-liquidita\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Decreto liquidit\u00e0<\/a> \u00e8 fondato sulle garanzie di Stato sui prestiti bancari, tramite due canali di accesso:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/garanzia-sace-i-requisiti-e-modalita-per-accedere-ai-finanziamenti-del-decreto-liquidita\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">societ\u00e0 pubblica SACE<\/a> (Cassa Depositi e Prestiti), soprattutto per le imprese pi\u00f9 grandi;<\/li><li>il <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/decreto-liquidita-fondo-di-garanzia-e-finanziamenti-alle-pmi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Fondo di garanzia per le PMI<\/a> (Mediocredito Centrale e Ministero dello Sviluppo) che \u00e8 rivolto principalmente a imprese fino a 499 dipendenti.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Il finanziamento garantito dal Fondo PMI ha le seguenti caratteristiche di base:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"a\"><li>la garanzia di base del Fondo copre il 90% dell\u2019importo del finanziamento;<\/li><li>l\u2019importo garantito potr\u00e0 arrivare sino 5 milioni di euro;<\/li><li>i finanziamenti avranno durata massima di 6 anni;<\/li><li>l\u2019istruttoria per il rilascio \u00e8 alleggerita.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Tali regole generali hanno le seguenti eccezioni:<\/p>\n\n\n\n<p>1. finanziamenti fino a 25.000 euro e non oltre il 25% dei ricavi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la garanzia \u00e8 del 100%;<\/li><li>non c&#8217;\u00e8 valutazione del merito creditizio, ma il prestito viene erogato in base ad una autocertificazione sui ricavi;<\/li><li>la restituzione \u00e8 in sei anni, con inizio del rimborso non prima di due anni;<\/li><li>possono essere erogati anche ai lavoratori autonomi;<\/li><li>il tasso di interesse \u00e8 rapporto al Renditato con una maggiorazione dello 0,2%.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>2. finanziamenti coperti da garanzia rilasciata dal Fondo PMI per il 90%, qualora l\u2019ulteriore 10% sia garantito da consorzi fidi privati, cui l\u2019impresa possa avere accesso:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>sono erogabili solo ad imprese (non quindi ad autonomi) con una<\/li><li>forza lavoro fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni e comunque entro il 25% del fatturato;<\/li><li>la garanzia complessiva \u00e8 del 100%;<\/li><li>l\u2019impresa deve autocertificare i danni da Covid-19;<\/li><li>non \u00e8 previsto un tasso minimo (cap) n\u00e9 una durata massima del rimborso.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019importanza della copertura penale e civile, garantita dal PRA all\u2019imprenditore ed ai suoi finanziatori, risulta evidenziata chiaramente dalla considerazione che, al di fuori di un rigoroso piano attestato, l\u2019uso del finanziamento garantito dallo Stato (il cui eventuale credito di rivalsa che sorge nell\u2019eventualit\u00e0 in cui la banca garantita lo escuta \u00e8 assistito da privilegio) potrebbe costituire uno strumento ad elevato rischio sia di tenuta civilistica che di responsabilit\u00e0 penale per i titolari delle posizioni di garanzia, soprattutto se rivolto, direttamente o indirettamente, alla copertura di pregresse.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Evoluzione del PRA alla luce dell\u2019entrata in vigore del Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza<\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 56 del Codice della crisi e dell\u2019insolvenza, la cui <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/il-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-slitta-al-1-settembre-2021\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">entrata in vigore \u00e8 slittata al 1\u00b0 settembre 2021<\/a>, stabilisce che il piano attestato di risanamento deve avere data certa, e dunque forma scritta, ed avere contenuto analitico, con la precisazione, volta a scongiurare condotte opportunistiche o collusive, che anche gli atti unilaterali od i contratti esecutivi devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.<\/p>\n\n\n\n<p>La previsione \u00e8 volta a colmare un\u2019oggettiva carenza dell\u2019originario sistema legislativo concorsuale e risulta perfettamente coerente con i principi per la redazione dei piani di risanamento elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel settembre 2017, avendo come obiettivo quello di definire forma e sostanza di uno degli strumenti solutori di una crisi d\u2019impresa che ha fatto registrare una massiva applicazione nella prassi ristrutturativa, ma che, al tempo stesso e su base statistica, \u00e8 risultato spesso inidoneo a consentire un effettivo risanamento, vedendo seguire procedure concorsuali pi\u00f9 invasive ed essendosi cos\u00ec dovuta verificare, alla prova dei fatti, la sua effettiva capacit\u00e0 esentiva fallimentare e penale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Codice della crisi di impresa consegna un nuovo diritto concorsuale, ancora maggiormente orientato verso soluzioni in continuit\u00e0, risolutive di uno stato di crisi in via anticipata prima che divenga irreversibile e fondate su base pattizia, essendovi l\u2019auspicio che la riforma degli istituti del piano di risanamento e dell\u2019accordo di ristrutturazione consenta finalmente di giungere alla gestione di una crisi di impresa sulla base di un processo di effettiva composizione nell\u2019interesse di tutte le parti interessate, abbandonando lo schema (purtroppo, sempre e troppo ricorrente) di contrapposizione tra parti private e pubbliche; tutto ci\u00f2 naturalmente a condizione che muti la cultura imprenditoriale e, superandosi il diffuso problema dell\u2019assenza di autocoscienza del limite, si affronti tempestivamente uno stato di crisi.<\/p>\n\n\n\n<p>Le regole, in altre parole, sono utili ma la loro efficacia concreta non pu\u00f2 che dipendere da una capacit\u00e0 reattiva imprenditoriale, da una maggiore visione aziendalistica dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e da una oculata gestione della crisi da parte dei consulenti che assistono l\u2019impresa.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>&nbsp;<\/td><td>REGIO DECRETO 267 \/ 1942 <strong>art. 67 comma 3, lett. d)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td>CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL\u2019INSOLVENZA <strong>art. 56<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Presupposto soggettivo<\/strong><\/td><td>Imprenditore assoggettabile a fallimento<\/td><td>Imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale<\/td><\/tr><tr><td><strong>Presupposto oggettivo<\/strong><\/td><td>Difficolt\u00e0 non irreversibile<\/td><td>Difficolt\u00e0 non irreversibile<\/td><\/tr><tr><td><strong>Forma<\/strong><\/td><td>&#8211;<\/td><td>Data certa e forma scritta<\/td><\/tr><tr><td><strong>Contenuto<\/strong><\/td><td>&#8211;<\/td><td>Contenuto analitico e tipico<\/td><\/tr><tr><td><strong>Finalit\u00e0<\/strong><\/td><td>Risanamento dell\u2019impresa, non mera liquidazione<\/td><td>Risanamento dell\u2019impresa, non mera liquidazione<\/td><\/tr><tr><td><strong>Attestazione<\/strong><\/td><td>Veridicit\u00e0 dei dati e fattibilit\u00e0 del Piano<\/td><td>Veridicit\u00e0 dei dati e fattibilit\u00e0 del Piano<\/td><\/tr><tr><td><strong>Durata<\/strong><\/td><td>&#8211;<\/td><td>&#8211;<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Il confronto fra le previsioni di cui all\u2019art. 56 del CCII e quelle del comma 3, lett. d) dell\u2019art. 67 L.F., evidenzia la volont\u00e0 del Legislatore di meglio disciplinare i PRA, sino ad oggi regolamentati esclusivamente negli effetti nell\u2019ambito delle esenzioni all\u2019azione revocatoria fallimentare.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 56 CCII definisce il contenuto minimo obbligatorio del piano, anche con riferimento alla tempistica delle azioni da compiersi e dei rimedi da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>REGIO DECRETO 267 \/ 1942<\/strong> <strong>&nbsp;<\/strong> <strong>art. 67 comma 3, lett. d) Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL\u2019INSOLVENZA<\/strong><strong><\/strong> <strong>&nbsp;<\/strong> <strong>art. 56 Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>\u2026.. <br>Non sono soggetti all&#8217;azione revocatoria:<br> \u2026\u2026 <br>d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purch\u00e9&#8217; posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell&#8217;impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall&#8217;articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicit\u00e0 dei dati aziendali e la fattibilit\u00e0 del piano; il professionista \u00e8 indipendente quando non \u00e8 legato all&#8217;impresa e a coloro che hanno interesse all&#8217;operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l&#8217;indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall&#8217;articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali \u00e8 unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivit\u00e0 di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano pu\u00f2 essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; \u2026..<\/td><td>1. L&#8217;imprenditore in stato di crisi o di insolvenza pu\u00f2 predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell&#8217;esposizione debitoria dell&#8217;impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. 2. Il piano deve avere data certa e deve indicare: a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell&#8217;impresa; b) le principali cause della crisi; c) le strategie d&#8217;intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; d) i creditori e l&#8217;ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative; e) gli apporti di finanza nuova; f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonch\u00e9&#8217; gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto. 3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all&#8217;articolo 39. 4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicit\u00e0 dei dati aziendali e la fattibilit\u00e0 economica e giuridica del piano. 5. Il piano pu\u00f2 essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore. 6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusioni e possibili scenari nell\u2019immediato futuro<\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019emergenza COVID-19 ha determinato un pesante impatto sulle imprese, le quali sono tuttavia in grado di prevedere gli effetti dello stesso ed hanno cos\u00ec la possibilit\u00e0 sfruttando la legislazione emergenziale e gli strumenti di soluzione della crisi vigenti, di limitare l\u2019incidenza degli effetti dannosi diluendoli in pi\u00f9 esercizi al fine di evitare che la crisi divenga definitiva e senza via d\u2019uscita.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal fine, <strong>lo strumento dei PRA, coniugato con le moratorie previste alla legislazione di emergenza, appare di agevole adozione per quegli imprenditori che affrontano la crisi partendo da situazioni di relativa solidit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Risulta evidente che <strong>le misure di sostegno finanziario dovranno intervenire tempestivamente<\/strong>, poich\u00e9, in mancanza di esse, sar\u00e0 difficile poter redigere dei PRA dotati di effettiva efficacia e che consentano una ripresa in tempi compatibili con la sopravvivenza delle imprese.<\/p>\n\n\n\n<p>Quella esaminata \u00e8, in ultima analisi, una opzione versatile e idonea, in tempi tanto confusi da essere attentamente valutata dalle singole imprese all\u2019indomani della pandemia. I meccanismi e gli incentivi messi in campo dal sistema per ridare respiro alle imprese ed una interpretazione flessibile del PRA, quale strumento non solo di diluizione del debito, ma di riprogettazione coraggiosa dell\u2019attivit\u00e0, possono dare all\u2019istituto una vitalit\u00e0 finora poco apprezzata.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pu\u00f2 ritenere che il PRA sia, nel contesto attuale, il solo strumento in grado di premiare l&#8217;imprenditore che sa riorganizzarsi da s\u00e9, programmando in autonomia una ricomposizione della crisi, al di fuori dalle irreggimentate corsie concorsuali, proprie degli accordi di ristrutturazione e dei procedimenti di concordato.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, il PRA \u00e8 l\u2019unico strumento che consente finanche di frammentare il fronte dei creditori, legittimando differenze di trattamento, ove giustificate da un \u201cprogetto d&#8217;impresa\u201d. Ci\u00f2 probabilmente conferisce una forza inedita, soprattutto nel frangente in cui si tratta di riarticolare relazioni contrattuali, di finanziamento, di lavoro, di capitale, adottando programmazioni lungimiranti e ambiziose.<\/p>\n\n\n\n<p>Prima dell\u2019attuale scenario emergenziale, la tutela dal rischio del credito sulle erogazioni delle Banche alle imprese in crisi avveniva principalmente tramite la prededucibilit\u00e0 ex artt. 182-quater e 182-quinques L.F., in tale contesto la \u201cnuova finanza\u201d veniva erogata a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti, ma non tramite un PRA, strumento che, non garantendo prededuzione, \u00e8 stato spesso riservato a semplici moratorie accompagnate da specifici atti da proteggere.<\/p>\n\n\n\n<p>Nessun trattamento prededucibile \u00e8 infatti previsto per la nuova finanza erogata in relazione a un PAR, dove la disciplina della nuova finanza \u00e8 limitata alla disciplina dell\u2019esenzione da revocatoria. Peraltro, prededuzione ed esenzione da revocatoria risultano strettamente correlate, atteso che la prima rappresenta la disciplina, nel caso di insuccesso del tentativo di risanamento (fallimento), dei crediti da nuova finanza sorti ma non ancora estinti, mentre la seconda ha ad oggetto i crediti sorti e gi\u00e0 soddisfatti.<\/p>\n\n\n\n<p>La disponibilit\u00e0 di liquidit\u00e0 per le imprese derivante dalle previsioni dei Decreti emergenziali consentir\u00e0 invece erogazioni di nuova finanza garantita alle imprese che entrano in crisi a causa del Covid-19, anche solo con la copertura di un PRA ex art. 67 L.F. La garanzia sar\u00e0 compresa tra l\u201980% ed il 90%, senza contare la riassicurazione. Trattasi di una <strong>garanzia pubblica, di notevole efficacia, che ben pu\u00f2 essere paragonata come qualit\u00e0 di collaterale alla prededuzione<\/strong>, circa la tenuta della quale, in realt\u00e0, occorre poi confrontarsi con la reale capienza degli attivi in sede fallimentare.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini del Piano ex art.67 L.F. non \u00e8 tecnicamente necessaria la collegialit\u00e0 delle banche e un\u2019impresa pu\u00f2 presenta un piano a pi\u00f9 istituti bancari, e procedere a negoziazioni (anche unilaterali) rispetto a nuova finanza, sino a concorrenza dell\u2019importo previsto a piano (non superiore ai 5 milioni ai fini della garanzia).<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, il PRA potrebbe essere idoneo ad una rinegoziazione del debito pregresso, supportata dalla previsione di garanzia del Fondo per l\u201980% sul rifinanziamento con piccola (10%) nuova finanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Il PRA infine consente di attivare una sorta <strong>scudo penale per chi eroghi finanza alle imprese in questa fase di emergenza pandemica<\/strong>, in quanto passibile di azione per concorso in bancarotta o erogazione abusiva del credito.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti si consentirebbe di eliminare una parte delle remore degli operatori finanziari chiamati ad istruire le pratiche di finanziamento agevolato previste dal <strong>Decreto Liquidit\u00e0<\/strong>. Sono gi\u00e0 molte infatti le voci che si levano a dire che se ai gi\u00e0 molti ostacoli che contrappuntano la strada dell&#8217;ottenimento di tali finanziamenti si aggiunge il timore di chi eroga il credito di restare coinvolto in vicende penali, allora questi assumer\u00e0 un atteggiamento cauto e difensivo il che ritarder\u00e0 sul piano sistemico la concessione dei finanziamenti e attiver\u00e0 un meccanismo di selezione avversa, finendo per far confluire il danaro su imprese che non ne hanno veramente ed urgentemente bisogno.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Opportunit\u00e0 offerte dal PRA nel contesto emergenziale<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Le imprese \u201cin bonis\u201d sono potenzialmente in grado di prevedere l\u2019impatto negativo dell\u2019emergenza COVID-19 e pertanto hanno la possibilit\u00e0 sfruttando la legislazione emergenziale e gli strumenti di soluzione della crisi vigenti, di <strong>limitare l\u2019incidenza degli effetti dannosi diluendoli in pi\u00f9 esercizi<\/strong> al fine di evitare che la crisi divenga definitiva e senza via d\u2019uscita<\/td><\/tr><tr><td>L\u2019utilizzo dei PRA, coniugato con le moratorie previste alla legislazione di emergenza, appare di <strong>agevole adozione <\/strong>per quegli imprenditori che affrontano la crisi partendo da situazioni di relativa solidit\u00e0.<\/td><\/tr><tr><td>I meccanismi e gli incentivi messi in campo dal sistema per ridare respiro alle imprese e l\u2019applicazione del PRA, non solo di diluizione del debito, ma per una riprogettazione coraggiosa dell\u2019attivit\u00e0, possono contribuire non solo il <strong>mantenimento del valore aziendale<\/strong> ma anche ad un suo rafforzamento<\/td><\/tr><tr><td>Il PRA risulta essere l\u2019unico strumento in grado di premiare l&#8217;imprenditore che sa riorganizzarsi da s\u00e9, <strong>programmando in autonomia una ricomposizione della crisi<\/strong>, all\u2019esterno dalle irreggimentate corsie concorsuali, proprie degli accordi di ristrutturazione e dei procedimenti di concordato<\/td><\/tr><tr><td>il PRA consente di <strong>frammentare il fronte dei creditori<\/strong>, legittimando differenze di trattamento, ove giustificate da un \u201cprogetto d&#8217;impresa\u201d. \u00c8 possibile pensare a un\u2019impresa che presenta un <strong>piano a pi\u00f9 istituti bancar<\/strong>i, e procede a negoziazioni anche unilaterali rispetto a nuova finanza che pu\u00f2 chiedere a pi\u00f9 banche<\/td><\/tr><tr><td>La disponibilit\u00e0 delle risorse del Fondo ex articolo 13, lettera d), del Dl 23\/2020 consentir\u00e0 erogazioni di nuova finanza garantita alle imprese che entrano in crisi solo a causa di Covid-19, anche solo con la copertura di un piano ex articolo 67 della Legge fallimentare. La garanzia sar\u00e0 compresa tra l\u201980% e il 90%, senza contare la riassicurazione. Si tratta di una <strong>garanzia pubblica, di notevole efficacia e paragonabile alla prededuzione<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Il PRA infine consente di attivare una sorta <strong>scudo penale per chi eroghi finanza alle imprese<\/strong> in questa fase di emergenza pandemica, in quanto passibile di azione per concorso in bancarotta o erogazione abusiva del credito.<\/td><\/tr><tr><td>Il PRA potrebbe consentire la <strong>rinegoziazione del debito pregresso<\/strong>, con la previsione di garanzia del Fondo per l\u201980% sul rifinanziamento con piccola (10%) nuova finanza<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/it\/person\/francesco-carnevali\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Francesco Carnevali<\/a><\/p>\n<div style=\"min-height: 30px;display: inline-block;\"><input id=\"1413\" style=\"float: right;max-width: 50px;\" src=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/wp-content\/plugins\/wp-advanced-pdf\/asset\/images\/pdf.png\" alt=\"#TB_inline?height=230&amp;width=400&amp;inlineId=examplePopup1\" title=\"Export pdf to your Email\" class=\"thickbox export-pdf\" type=\"image\" value=\"Export to PDF\" \/><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa La crisi di liquidit\u00e0 attuale, derivante dagli impatti negativi dell\u2019emergenza COVID-19, riguarda ormai quasi tutti i comparti produttivi del nostro Paese, interessando la quasi totalit\u00e0 delle imprese indipendentemente dalla loro dimensione. 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