{"id":4462,"date":"2024-09-21T14:23:23","date_gmt":"2024-09-21T14:23:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/?p=4462"},"modified":"2024-09-24T14:24:02","modified_gmt":"2024-09-24T14:24:02","slug":"cessione-contratto-preliminare-di-compravendita-aspetti-fiscali-e-civili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/articoli-finanza-economia-diritto\/cessione-contratto-preliminare-di-compravendita-aspetti-fiscali-e-civili\/","title":{"rendered":"CESSIONE CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA: ASPETTI FISCALI"},"content":{"rendered":"<p><em>Nel settore immobiliare \u00e8 molto frequente il ricorso allo strumento negoziale del preliminare attraverso il quale le parti costituiscono immediatamente un vincolo in ordine alla vendita di un bene rinviando a un momento successivo la stipula dell&#8217;atto che ne trasferisce la propriet\u00e0. L&#8217;articolo si propone di individuare la disciplina fiscale applicabile a detta fattispecie analizzandone il trattamento ai fini delle imposte dirette e indirette previo inquadramento della stessa sotto il profilo civilistico.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>PREMESSA<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Il <strong><a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/glossario-economia-finanza\/contratto-preliminare-di-vendita\/\">contratto preliminare di vendita<\/a><\/strong> (detto anche \u201ccompromesso\u201d) \u00e8 uno strumento negoziale largamente utilizzato nel settore immobiliare. La conclusione delle <strong><a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/glossario-economia-finanza\/compravendite-immobiliari\/\">compravendite immobiliari<\/a><\/strong>, infatti, passa spesso attraverso la stipulazione di un atto antecedente&nbsp;\u2013 definito appunto \u201cpreliminare\u201d \u2013 nel quale le parti assumono l\u2019obbligo di concludere&nbsp;in futuro un&nbsp;ulteriore contratto, generalmente gi\u00e0 determinato nei suoi contenuti essenziali, che rispetto al precedente si qualifica come definitivo. Si precisa che tale contratto non produce alcun effetto traslativo, con la sua sottoscrizione, infatti, il promittente acquirente non acquista la propriet\u00e0 del bene, ma assume il solo impegno ad acquistarlo in futuro; e il promittente venditore non perde la propriet\u00e0 del bene medesimo, ma si obbliga unicamente a venderlo in futuro. Di seguito le tipologie che possono riguardare il caso di intestazione di un terzo, in un preliminare di compravendita immobiliare:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1)&nbsp;Contratto preliminare di compravendita per persona da nominare<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il promittente acquirente si riserva la facolt\u00e0 di nominare, entro un certo termine, un terzo soggetto che subentra nel preliminare con effetto retroattivo, ossia dal momento della sua stipulazione, in aggiunta o in sostituzione del promittente acquirente medesimo.<\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito un esempio di clausola:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cIl Signor X si obbliga e promette di vendere al Signor Y che si obbliga e promette di acquistare, per s\u00e9 e\/o per persona da nominare entro il termine\u2026(eventualmente inserire anche essenziale), il seguente immobile\u2026\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2)&nbsp;Contratto preliminare di compravendita a favore del terzo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si rientra in questa ipotesi quando la sostituzione del promittente acquirente non avviene gi\u00e0 nell\u2019ambito del contratto preliminare, ma unicamente nel contratto definitivo, il terzo nominato non diventa in nessun momento parte sostanziale del contratto preliminare.<\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito un esempio di clausola:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cIl Signor X si obbliga e promette di vendere al Signor Y che si obbliga e promette di acquistare, con riserva di sostituire a s\u00e9 altra persona, fisica o giuridica, al momento della stipula del contratto definitivo, il seguente immobile \u2026\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3)&nbsp;Contratto preliminare di compravendita con clausola di cedibilit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso la sostituzione del promittente acquirente con un terzo soggetto, designato dallo stesso promittente acquirente, avviene a titolo derivato e con effetto dal momento della cessione del contratto preliminare.<\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito un esempio di clausola:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cIl Signor X si obbliga e promette di vendere al Signor Y che si obbliga e promette di acquistare, con espressa autorizzazione di sostituire a s\u00e9 altra persona entro il termine fissato per la stipula del rogito notarile, il seguente immobile\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 premesso, con il presente articolo vengono analizzate le&nbsp;conseguenze fiscali&nbsp;del contratto preliminare di vendita sotto il profilo sia dell\u2019imposizione indiretta, sia dell\u2019imposizione diretta, non senza aver prima inquadrato la fattispecie da un punto di vista civilistico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>ASPETTI CIVILISTICI<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Il contratto preliminare di compravendita trova fondamento nell\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=1406&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=175&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2#:~:text=1406)-,Art.,l'altra%20parte%20vi%20consenta.\">art. 1406 C.C.<\/a>, in base al quale \u201cciascuna parte pu\u00f2 sostituire a s\u00e9 un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purch\u00e9 l\u2019altra parte vi consenta\u201d. Con la cessione del contratto si verifica una&nbsp;successione&nbsp;a titolo particolare nei rapporti nascenti dal negozio giuridico ceduto realizzandosi la sostituzione di uno dei contraenti originari con un nuovo soggetto che subentra nella stessa posizione contrattuale del soggetto cedente. Quanto alla&nbsp;forma&nbsp;della cessione del preliminare, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza prevalente, per il negozio di cessione debbono essere osservate le stesse forme previste per il contratto che si trasferisce. Pertanto, la cessione di un contratto per il quale la forma scritta \u00e8 imposta a pena di nullit\u00e0 dovrebbe essere assoggettata al medesimo requisito formale. Di seguito un riepilogo degli aspetti civilistici della cessione del contratto preliminare di compravendita:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Inquadramento della fattispecie: <\/strong>il promittente acquirente pu\u00f2 sostituire a s\u00e9 un terzo nei rapporti derivanti dal contratto preliminare, attraverso l\u2019istituto della cessione del contratto di cui all\u2019art. 1406 del Codice civile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Condizioni da osservare: <\/strong>l\u2019efficacia della cessione \u00e8 subordinata al consenso del contraente ceduto. Tale consenso pu\u00f2 essere dato preventivamente, con apposita clausola inserita nel preliminare, nel qual caso \u00e8 comunque richiesta la notificazione della cessione, oppure successivamente, con l\u2019accettazione della cessione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Forma: <\/strong>vanno osservate le stesse forme prescritte per il contratto che si trasferisce. Pertanto, la cessione del preliminare di vendita immobiliare deve avere necessariamente forma scritta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>ASPETTI FISCALI<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Prima di affrontare le problematiche fiscali legate alla cessione del contratto preliminare di compravendita si ritiene opportuno richiamare sinteticamente la disciplina tributaria del contratto preliminare. Al riguardo occorre individuare quali sono i soggetti che pongono in essere il negozio, in quanto, proprio in base alla qualifica degli stessi, \u00e8 possibile chiarire la tipologia di imposizione indiretta che trova applicazione, tenendo conto del principio di alternativit\u00e0 fra <strong>IVA<\/strong> and <strong><a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/glossario-economia-finanza\/imposta-di-registro\/\">imposta di registro<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Sotto il profilo <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/glossario-economia-finanza\/iva\/\">IVA<\/a>&nbsp;occorre evidenziare che la conclusione di un contratto preliminare di compravendita non assume alcuna rilevanza ai fini dell\u2019imposta non integrando il presupposto oggettivo&nbsp;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&amp;codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&amp;articolo=Articolo%201\"><em>ex<\/em>&nbsp;art. 1 del D.P.R. n. 633\/1972<\/a>, ovvero non costituendo una cessione di beni. Tuttavia, se il promittente venditore \u00e8 un soggetto passivo Iva e alla sottoscrizione del preliminare sono corrisposti&nbsp;acconti sul prezzo&nbsp;pattuito, gli stessi dovranno essere assoggettati generalmente al regime Iva del contratto definitivo, atteso che l\u2019operazione di vendita si considera effettuata, limitatamente a quanto corrisposto a titolo di acconto, alla data del pagamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda invece l\u2019<strong>imposta di registro<\/strong>, occorre ricordare che i contratti&nbsp;preliminari di ogni specie&nbsp;sono soggetti ad imposta di registro&nbsp;in misura fissa. Tuttavia, occorre considerare che le parti contraenti possono inserire all\u2019interno del preliminare delle clausole, accessorie rispetto al suo contenuto tipico, volte a rafforzare le obbligazioni reciproche e a tutelare i rispettivi interessi. Tali somme sono soggette a&nbsp;tassazione autonoma&nbsp;ai fini del tributo di registro. In particolare, la <strong><a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/glossario-economia-finanza\/caparra-confirmatoria\/\">caparra confirmatoria<\/a><\/strong> sconta l\u2019imposta con <strong>aliquota dello 0,50%<\/strong>, mentre invece gli eventuali&nbsp;<strong>acconti&nbsp;di prezzo<\/strong>, se non soggetti ad imposta sul valore, scontano l\u2019<strong>aliquota del 3%<\/strong>. In entrambi i casi, l\u2019imposta assolta sulla caparra e\/o sugli acconti \u00e8 imputata all\u2019&nbsp;imposta principale&nbsp;di registro dovuta per la registrazione del contratto definitivo.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><\/strong><strong>ASPETTI FISCALI \u2013 IMPOSIZIONE INDIRETTA<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><a>Con riferimento alle imposte indirette e nello specifico all\u2019imposta di registro<\/a>, coerentemente con il principio per cui la tassazione degli atti avviene in base agli effetti che gli stessi producono, l\u2019<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id=%7bF8329663-0E29-48D2-85FA-08EC7F54BD4F%7d&amp;codiceOrdinamento=0000000000000310000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&amp;articolo=Articolo%2031\">articolo 31 del D.P.R. n. 131\/1986<\/a> dispone, al primo comma, che in generale \u201cla cessione del contratto \u00e8 soggetta all\u2019imposta con l\u2019aliquota propria del contratto ceduto \u2026\u201d. Ne consegue che, essendo il preliminare soggetto ad imposta di registro in misura fissa, la relativa cessione sar\u00e0 parimenti soggetta all\u2019imposta&nbsp;fissa. Anche nell\u2019ipotesi in cui nel preliminare si disponga il pagamento di somme a titolo di caparra confirmatoria o di acconto, si ritiene che la relativa cessione sia ugualmente assoggettata a imposta in misura fissa. Tuttavia, qualora la cessione del preliminare di compravendita avvenga&nbsp;a titolo oneroso, vale a dire a fronte di un&nbsp;corrispettivo&nbsp;a favore del cedente, appare ragionevole ritenere quale&nbsp;presupposto impositivo&nbsp;ai fini dell\u2019imposta di registro la&nbsp;pattuizione del corrispettivo&nbsp;stabilito per il subentro di un diverso soggetto nella posizione contrattuale del cedente. Proprio in considerazione di tale onerosit\u00e0 che normalmente caratterizza la cessione del preliminare pare doversi ritenere che la cessione in oggetto sia tassabile&nbsp;con l\u2019aliquota proporzionale del 3%, in quanto atto \u201cavente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale\u201d ai sensi dell\u2019art. 9, parte prima, della menzionata Tariffa del tributo di registro. Non vi sono dubbi, invece, sulla possibilit\u00e0, per il nuovo promittente acquirente, di&nbsp;dedurre, in sede di registrazione del definitivo, le eventuali imposte proporzionali pagate dal soggetto cedente al momento della registrazione del preliminare; infatti, per effetto della cessione, la parte cessionaria subentra automaticamente in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dipendenti dal preliminare e facenti capo alla parte cedente.<\/p>\n\n\n\n<p>Occorre poi ricordare che, in forza del&nbsp;principio di alternativit\u00e0 fra Iva e imposta di registro, la cessione onerosa del preliminare non sconter\u00e0 il registro proporzionale laddove il corrispettivo di cessione sia soggetto ad Iva. A tale proposito si evidenzia che se il soggetto che cede il preliminare riveste la qualifica di soggetto Iva, la cessione sar\u00e0 imponibile ai sensi dell\u2019articolo 3, comma secondo, n. 5 del D.P.R. n. 633\/1972. Detta disposizione normativa inquadra, infatti, fra le prestazioni di servizi \u201cle cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto\u201d, se effettuate verso corrispettivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora poi l\u2019originario promittente acquirente (che cede il preliminare) abbia versato&nbsp;un acconto sul prezzo&nbsp;pattuito, occorre evidenziare come, secondo l\u2019orientamento dottrinale prevalente, la cessione del contratto preliminare non rientrerebbe fra le fattispecie atte a legittimare l\u2019emissione di una&nbsp;nota di variazione in diminuzione ai fini Iva (ai sensi dell\u2019art. 26 del D.P.R. n. 633\/1972), volta a stornare la fattura relativa a detto acconto. Ci\u00f2 sarebbe invece possibile nell\u2019ipotesi di contratto preliminare per persona da nominare, come si ricava dalla risoluzione dell\u2019Agenzia delle Entrate 11 agosto 2009, n. 212\/E.<\/p>\n\n\n\n<p>In tale sede \u00e8 stato precisato di fatto che, qualora le parti indichino quale termine per la nomina il \u201cmomento del rogito notarile\u201d, senza individuare una data precisa oppure una scadenza compresa entro un determinato numero di giorni dal compromesso, il termine \u00e8 da considerarsi incerto. Da cio\u2019 conseguirebbe, sempre secondo la tesi avanzata dall\u2019Agenzia, che, poich\u00e9 la fattispecie contrattuale non rispetterebbe i requisiti previsti dal Codice Civile per integrare la fattispecie del contratto per persona da nominare, il contratto avrebbe effetto tra gli originari contraenti, senza possibilit\u00e0 per il cedente di emettere note di variazione, riconducendo quindi la \u201csostituzione soggettiva\u201d, da un punto di vista fiscale, alla scelta negoziale della cessione del preliminare, con le conseguenze Iva sopra citate.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><\/strong><strong>ASPETTI FISCALI \u2013 IMPOSIZIONE DIRETTA<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda il trattamento della cessione del contratto preliminare di compravendita ai fini delle&nbsp;imposte dirette, occorre evidenziare che la fattispecie non trova una espressa disciplina nell\u2019ambito del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917\/1986.<\/p>\n\n\n\n<p>In realt\u00e0, non solleva alcun problema la cessione del preliminare&nbsp;senza corrispettivo. In tale circostanza, infatti, non determinandosi alcun incremento di ricchezza in capo al soggetto cedente, la cessione non pu\u00f2 assumere alcuna rilevanza ai fini dell\u2019imposizione diretta. Viceversa, nell\u2019ipotesi in cui, a fronte della cessione, sia prevista la corresponsione di un corrispettivo, bisogna interrogarsi sull\u2019eventualit\u00e0 che lo stesso possa configurarsi come materia imponibile da sottoporre a tassazione. \u00c8 necessario, cio\u00e8, verificare se la&nbsp;cessione a titolo oneroso&nbsp;del preliminare di compravendita integri o meno il presupposto per l\u2019applicazione delle imposte sul reddito.<\/p>\n\n\n\n<p>Al riguardo, occorre osservare che laddove il corrispettivo in esame sia percepito nell\u2019esercizio di un\u2019impresa commerciale, lo stesso concorre, senza dubbio, a formare il&nbsp;reddito d\u2019impresa&nbsp;dell\u2019esercizio di competenza, ossia dell\u2019esercizio in cui viene effettuata la cessione del contratto. Al di fuori di tale ipotesi, verificare se la cessione onerosa del preliminare di compravendita possa far scattare il presupposto dell\u2019Irpef significa, in sostanza, stabilire se il corrispettivo di cui trattasi possa o meno essere ricondotto (per la parte che non costituisce mero rimborso di acconti o caparre) alla categoria residuale dei&nbsp;redditi diversi&nbsp;disciplinati dall\u2019art. 67 del Tuir. Sul tema non constano pronunce dell\u2019Amministrazione finanziaria ma molte opinioni contrastanti. In particolare, alcuni sostengono la&nbsp;tesi della non tassabilit\u00e0&nbsp;basandosi sulla constatazione della mancanza, nell\u2019ambito dell\u2019elencazione residuale, ma esaustiva, del citato art. 67, di una disposizione che in maniera certa e inequivocabile attragga a tassazione la fattispecie in argomento. Secondo altri, invece, la fattispecie in esame andrebbe ricondotta proprio fra quelle atte a generare un reddito derivante dall\u2019assunzione di un obbligo di \u201cfare, non fare, o permettere\u201d di cui alla suddetta lett.&nbsp;<em>l)<\/em>. In base a tale opinione, il corrispettivo in questione concorrerebbe quindi a formare il reddito complessivo del cedente come reddito diverso e, ove il soggetto che lo corrisponde rivesta la qualifica di sostituto d\u2019imposta, dovr\u00e0 essere operata la ritenuta a titolo d\u2019acconto del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell\u2019articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 600\/1973.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>CONCLUSIONI<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019analisi evidenzia come, sotto il profilo civilistico, la cessione a terzi del preliminare di compravendita sia riconducibile alla pi\u00f9 generale fattispecie della cessione del contratto prevista dall\u2019art. 1406 e seguenti del Codice civile e come la stessa si differenzi dall\u2019ipotesi di preliminare per persona da nominare in quanto il subentro del terzo nella posizione del promittente acquirente originario avviene a titolo derivato e con efficacia&nbsp;<em>ex nunc<\/em>, mentre nel caso del preliminare per persona da nominare, il terzo nominato subentra nella posizione del cedente dal momento della stipulazione del contratto preliminare.<\/p>\n\n\n\n<p>La cessione a terzi del contratto preliminare si differenzia dal preliminare per persona da nominare anche sul piano degli effetti fiscali.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, ai fini dell\u2019<strong>Iva<\/strong>, la disciplina di riferimento \u00e8 quella delle prestazioni di servizi, rientrando la fattispecie in esame nella previsione di cui all\u2019art. 3, comma 2, n. 5) del D.P.R. n. 633\/72, che qualifica, appunto, come prestazione di servizi ogni cessione di contratto. Pertanto, laddove il cedente rivesta la qualifica di soggetto passivo Iva e per la cessione sia previsto un corrispettivo, lo stesso andr\u00e0 fatturato con applicazione dell\u2019Iva con aliquota ordinaria. In tema di eventuali acconti gi\u00e0 fatturati con IVA da parte dell\u2019impresa cedente in presenza di&nbsp;cessione di preliminare&nbsp;non pare si possa rientrare nella fattispecie atta a legittimare l\u2019emissione di una nota di credito. Unica possibilit\u00e0 per poter rettificare l\u2019IVA \u00e8 rientrare invece nella fattispecie del&nbsp;contratto per persona da nominare, nel qual caso l\u2019Amministrazione Finanziaria si \u00e8 pronunciata per l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019emissione della nota di credito, ove sia determinato un termine preciso per la nomina del terzo.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto attiene invece alla tassazione ai fini dell\u2019<strong>imposta di registro<\/strong>, la cessione del contratto preliminare di compravendita dovrebbe, in generale, scontare l\u2019imposta in misura fissa.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, \u00e8 emerso come sia particolarmente problematico l\u2019inquadramento, ai fini dell\u2019<strong>imposizione diretta<\/strong>, della cessione di preliminare posta in essere da un soggetto al di fuori dell\u2019esercizio d\u2019impresa. La fattispecie non sembra potersi ricondurre letteralmente e sistematicamente ad alcuna norma impositrice vigente, il che dovrebbe essere sufficiente per poterne sostenere la irrilevanza ai fini Irpef, se si considera che nel nostro ordinamento tributario, trova applicazione il principio per cui, per escludere un certo fenomeno dell\u2019imposizione, non occorre una norma che lo esenti, ma \u00e8 sufficiente l\u2019assenza di una norma che ne preveda la tassabilit\u00e0. Tuttavia, considerata l\u2019ampiezza della previsione di cui all\u2019art. 67, lett.&nbsp;<em>l)<\/em>&nbsp;del Tuir, non si pu\u00f2 davvero escludere che, in caso di controllo, l\u2019Ufficio finanziario possa inquadrare nell\u2019ambito di applicazione di detta previsione normativa il corrispettivo percepito a seguito della cessione del contratto preliminare, qualificandolo come la remunerazione di un\u2019obbligazione di permettere assunta dal cedente, ovvero quella di concedere ad un terzo la possibilit\u00e0 di sottoscrivere il contratto definitivo. Sembrerebbe un\u2019interpretazione un po\u2019 forzata, volta in qualche modo a sopperire ad un evidente vuoto normativo, ma il rischio che l\u2019Ufficio possa percorrere questa strada \u00e8 concreto, ragion per cui sarebbe quanto mai opportuno un intervento chiarificatore dell\u2019Agenzia delle Entrate sul punto.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>TIPOLOGIA CONTRATTO<\/strong><\/td><td><strong>IMPOSTE DIRETTE<\/strong><\/td><td><strong>IVA<\/strong><\/td><td><strong>IMPOSTA DI REGISTRO<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Cessione del preliminare senza corrispettivo<\/td><td>L\u2019operazione \u00e8 irrilevante in quanto, in assenza di un corrispettivo, non pu\u00f2 generare materia imponibile in capo al soggetto cedente.<\/td><td>Operazione irrilevante<\/td><td>La cessione va registrata entro 20 giorni dalla data dell\u2019atto, con pagamento dell\u2019imposta in misura fissa.<br>La cessione \u00e8 soggetta a registrazione solo in caso d\u2019uso se avviene mediante scambio di corrispondenza. Ci\u00f2, peraltro, non dovrebbe valere per le cessioni di preliminari di compravendita immobiliare.<\/td><\/tr><tr><td>Cessione del preliminare senza corrispettivo<\/td><td>Cessione effettuata nell\u2019esercizio d\u2019impresa:<br>il corrispettivo concorre a formare il reddito d\u2019impresa del periodo d\u2019imposta in cui \u00e8 conseguito, individuato secondo il criterio della competenza.<br><br>Cessione effettuata da privato al di fuori dell\u2019esercizio d\u2019impresa:<br>Il trattamento del corrispettivo \u00e8 incerto. Una parte della dottrina ne sostiene l\u2019intassabilit\u00e0, per l\u2019assenza del presupposto riconducibile ad una norma impositrice.<br>Altra parte della dottrina, invece, inquadra la fattispecie in esame fra i redditi diversi e, pi\u00f9 precisamente, fra quelli cui all\u2019art. 67, lett.&nbsp;l)&nbsp;del Tuir.<\/td><td>Se il cedente riveste la qualifica di soggetto passivo Iva, la cessione \u00e8 da assoggettare ad Iva.<\/td><td>Se il corrispettivo \u00e8 soggetto all\u2019Iva, in forza del principio di alternativit\u00e0 Iva-imposta di registro, la registrazione della cessione del preliminare sconta l\u2019imposta fissa.<br>Se invece il cedente non \u00e8 un soggetto passivo Iva, secondo la dottrina prevalente e le direttive di alcuni Uffici finanziari, \u00e8 dovuta l\u2019imposta proporzionale del 3% sul corrispettivo di cessione, ai sensi dell\u2019art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131\/1986, oltre all\u2019imposta fissa (attualmente 168 euro).<br>Il cessionario, subentrato nei diritti del cedente, ha diritto di detrarre, al momento della registrazione del contratto definitivo, l\u2019imposta di registro proporzionale eventualmente pagata dal cedente su caparre e\/o acconti in sede di registrazione del preliminare.<br>La cessione \u00e8 soggetta a registrazione solo in caso d\u2019uso se avviene mediante scambio di corrispondenza. Ci\u00f2, peraltro, non dovrebbe valere per le cessioni di preliminari di compravendita immobiliare.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Per ogni ulteriore analisi sulla tassazione diretta e indiretta degli immobili il nostro team di<strong> <\/strong><a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/servizi\/consulenza-strategica\/\">CA Consulting<\/a> \u00e8 a disposizione per eventuali approfondimenti.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/professional\/francesco-cospito\/\">Francesco Cospito<\/a> (Partner <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/\">CA Group<\/a>)<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n<div style=\"min-height: 30px;display: inline-block;\"><input id=\"4462\" style=\"float: right;max-width: 50px;\" src=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/wp-content\/plugins\/wp-advanced-pdf\/asset\/images\/pdf.png\" alt=\"#TB_inline?height=230&amp;width=400&amp;inlineId=examplePopup1\" title=\"Export pdf to your Email\" class=\"thickbox export-pdf\" type=\"image\" value=\"Export to PDF\" \/><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel settore immobiliare \u00e8 molto frequente il ricorso allo strumento negoziale del preliminare attraverso il quale le parti costituiscono immediatamente un vincolo in ordine alla vendita di un bene rinviando a un momento successivo la stipula dell&#8217;atto che ne trasferisce la propriet\u00e0. 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