{"id":4694,"date":"2025-04-10T16:19:46","date_gmt":"2025-04-10T16:19:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/?p=4694"},"modified":"2025-04-10T16:19:47","modified_gmt":"2025-04-10T16:19:47","slug":"il-bilancio-in-forma-abbreviata-e-micro-nuove-soglie-e-semplificazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/articoli-finanza-economia-diritto\/il-bilancio-in-forma-abbreviata-e-micro-nuove-soglie-e-semplificazioni\/","title":{"rendered":"Il bilancio in forma abbreviata e micro: nuove soglie e semplificazioni"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Introduzione: aggiornamenti dal D.Lgs. 125\/2024<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p><em>L\u2019articolo 16 del <\/em><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2024\/09\/10\/24G00145\/sg\"><em>D.Lgs. 125\/2024<\/em><\/a><em>, in attuazione dei contenuti della <\/em><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=OJ:L_202302775\"><em>Direttiva 2023\/2775\/UE<\/em><\/a><em>, ha incrementato 2 dei 3 <strong>limiti dimensionali<\/strong> per la verifica della possibilit\u00e0 per le societ\u00e0 di capitali di redigere il bilancio di esercizio in forma abbreviata ovvero nella forma cosiddetta \u201cMicro Imprese\u201d. Il legislatore \u00e8 intervenuto sui limiti relativi al totale attivo dello Stato Patrimoniale e dei ricavi delle vendite e prestazioni, adeguando i valori precedentemente in vigore all\u2019inflazione registrata negli ultimi anni. Si rende quindi necessaria una review generale dei predetti limiti al fine di fornire un quadro complessivo dei nuovi limiti, che hanno interessato anche le soglie dimensionali per la redazione del bilancio consolidato, in vista della scadenza imminente per la redazione e approvazione dei bilanci di esercizio relativi all\u2019anno 2024.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Bilancio abbreviato: requisiti aggiornati<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Requisiti dimensionali (art. 2435-bis c.c.)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/glossario-economia-finanza\/bilancio-in-forma-abbreviata\/\">bilancio in forma abbreviata<\/a> pu\u00f2 essere redatto dalle <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/glossario-economia-finanza\/societa-di-capitali\/\">societ\u00e0 di capitali<\/a> che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che rispettano dal primo esercizio o per due esercizi consecutivi due dei seguenti tre limiti, come modificata dalla citata normativa in premessa:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a>Totale dell\u2019attivo di <strong>stato patrimoniale<\/strong>: 5.500.000 euro<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Totale ricavi delle vendite e prestazioni: 11.000.000 euro<\/li>\n\n\n\n<li>Numero medio di dipendenti durante l\u2019esercizio: 50 unit\u00e0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>L\u2019aggiornamento dei limiti intervenuto grazie all\u2019entrata in vigore del D.Lgs. 125\/2024 ha interessato i limiti dimensionali di attivo di stato patrimoniale, prevendendo un consistente innalzamento delle soglie rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa. \u00c8 rimasto invece invariato il limite occupazionale al numero medio di 50 dipendenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella seguente tabella vengono messi a confronto i limiti dimensionali per il <strong>bilancio abbreviato<\/strong> pre e post entrata in vigore del D.Lgs. 125\/2024.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Bilancio abbreviato<\/strong><br><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=8&amp;art.idGruppo=310&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=2435&amp;art.idSottoArticolo=2&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\">(art. 2435-<em>bis<\/em>&nbsp;c.c.)<\/a><\/td><td><strong>Limiti ante modifica del D.Lgs.125\/2024 \u2013 fino all\u2019esercizio 2023<\/strong><\/td><td><strong>Limiti post modifica del D.Lgs 125\/2024 \u2013 a partire dall\u2019esercizio 2024<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Attivo stato patrimoniale<\/td><td>\u20ac 4.400.000<\/td><td>\u20ac 5.500.000<\/td><\/tr><tr><td>Ricavi<\/td><td>\u20ac 8.800.000<\/td><td>\u20ac 11.000.000<\/td><\/tr><tr><td>Media dipendenti nell\u2019esercizio<\/td><td>50<\/td><td>50<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Non cambiano i criteri da utilizzare per monitorare il superamento dei limiti sopraindicati e quindi per verificare la sussistenza dell\u2019obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria, che diventa necessaria se per due esercizi consecutivi tali limiti vengono superati. Confermata in ogni caso la circostanza che la redazione del bilancio in forma abbreviata, o micro, rappresenta una facolt\u00e0 e non un obbligo. Gli organi amministrativi che ritengano necessario o utile dare una rappresentazione dell\u2019esercizio in una forma ordinaria, in relazione alle caratteristiche dell\u2019impresa o a particolari condizioni operative, potranno certamente optare per questa forma di bilancio certamente pi\u00f9 estesa e con informative di bilancio pi\u00f9 estese e complete.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Calcolo dei limiti: come procedere<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Per il calcolo e la verifica del rispetto dei limiti dimensionali sar\u00e0 necessario tenere conto delle modalit\u00e0 di calcolo di ciascun limite, in particolare:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Totale<\/strong>&nbsp;<strong>dell<\/strong>\u2019<strong>attivo:<\/strong>&nbsp;risulta dalla somma delle voci A, B, C e D dello schema dello stato patrimoniale previsto dall\u2019art. 2424 c.c.&nbsp;L\u2019importo pu\u00f2 essere considerato al netto dei fondi rettificativi come previsto dai principi contabili; inoltre possono essere effettuate le compensazioni previste dalla&nbsp;legge (artt. 1241 e segg. e art. 1253 c.c.) e dai principi contabili, relative ai crediti e debiti liquidi nei confronti di un medesimo soggetto e quelli tra acconti d\u2019imposta pagati durante l\u2019esercizio e i relativi debiti tributari.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Totale<\/strong>&nbsp;<strong>dei<\/strong>&nbsp;<strong>ricavi:<\/strong>&nbsp;\u00e8 quello esposto nella voce A.1 del <strong>conto economico<\/strong> al netto dei resi, sconti abbuoni e premi. Non si tiene ovviamente conto della variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dipendenti:<\/strong>&nbsp;occorre fare riferimento alla media giornaliera e non come semplice valore medio. Per esempio 48 dipendenti per 220 giorni e 50 dipendenti per 150 giorni, comporta una media pari a 49,48 [(48*220) + (50*150)] \/ 365.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Soglie per obbligo organo di controllo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Da segnalare come i limiti dimensionali per la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata siano i medesimi da monitorare per la verifica della sussistenza dell\u2019obbligo di nomina dell\u2019organo di controllo ma con importi differenti. Vale la pena ricordare quindi che l\u2019obbligo di nomina dell\u2019organo di controllo, per le Srl (non sono obbligate al bilancio consolidato o che non controllano una societ\u00e0 gi\u00e0 tenuta alla nomina del predetto organo) scatta al superamento per due esercizi consecutivi dei limiti fissati per la redazione del bilancio abbreviato ma con i seguenti (inferiori) limiti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Totale dell\u2019attivo di stato patrimoniale: 4.000.000 euro<\/li>\n\n\n\n<li>Totale ricavi delle vendite e prestazioni: 4.000.000 euro<\/li>\n\n\n\n<li>Numero medio di dipendenti durante l\u2019esercizio: 20 unit\u00e0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Caratteristiche del bilancio abbreviato<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Nessuna novit\u00e0 di rilievo quanto al contenuto del bilancio redatto in forma abbreviata, individuato dall\u2019art- 2435 bis del Codice Civile. Di seguito si presentano le semplificazioni previste, rispetto al bilancio ordinario delle societ\u00e0 di capitali, con riferimento allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico, alla <strong>Nota Integrativa<\/strong> e alla relazione sulla gestione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Stato Patrimoniale semplificato<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Attivo<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Le voci A e D (rispettivamente accese a crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e ratei e risconti attivi) possono essere comprese nella voce C.II (crediti con separata indicazione degli importi esigibili oltre l\u2019esercizio successivo).<\/li>\n\n\n\n<li>Nella voce C.II (crediti con separata indicazione degli importi esigibili oltre l\u2019esercizio successivo), devono essere separatamente indicati i debiti esigibili oltre l&#8217;esercizio successivo.<\/li>\n\n\n\n<li>In deroga a quanto disposto dall\u2019art. 2426 c.c., nel bilancio abbreviato si ha la facolt\u00e0 di iscrivere i titoli al costo di acquisto e i crediti al presumibile realizzo.<\/li>\n\n\n\n<li>Le immobilizzazioni immateriali, materiali, finanziarie possono essere esposte senza la loro composizione di dettaglio prevista dall\u2019art. 2424 c.c. e al netto dei relativi fondi di ammortamento e\/o di svalutazione.<\/li>\n\n\n\n<li>A seguito degli emendamenti del 2017, il principio contabile OIC 17 ha previsto la separata indicazione delle imposte anticipate nella voce C.II (crediti con separata indicazione degli importi esigibili oltre l\u2019esercizio successivo) che in precedenza non era prevista. In effetti l\u2019inserimento delle imposte anticipate all\u2019interno della voce C.II creava una rappresentazione di valori eterogenei che necessitavano una indicazione separata, data la loro sostanziale differente natura. Per tale ragione nei bilanci abbreviati a partire dall\u2019esercizio 2017, \u00e8 divenuta obbligatoria la rappresentazione separata all\u2019interno della voce C.II degli importi derivanti da differimento attivo di imposta dovuto alla presenza di differenze temporanee tra utile di esercizio e reddito imponibile.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Passivo<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La voce E (ratei e risconti passivi) pu\u00f2 essere compresa nella voce D (debiti);<\/li>\n\n\n\n<li>nella voce D devono essere separatamente indicati i debiti esigibili oltre l&#8217;esercizio successivo.<\/li>\n\n\n\n<li>In deroga a quanto disposto dall\u2019art. 2026 del c.c., nel bilancio abbreviato si ha facolt\u00e0 di iscrivere i debiti al loro valore nominale.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Conto Economico abbreviato<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Le semplificazioni consentite dall\u2019art. 2435 bis, riguardano la possibilit\u00e0 di aggregazione e raggruppamento in una singola voce delle seguenti voci presenti nello schema di bilancio ordinario previsto dall\u2019art 2424 c.c.:<\/p>\n\n\n\n<p>A.2 -Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti<\/p>\n\n\n\n<p>A.3 &#8211; Variazioni di lavori in corso su ordinazione<\/p>\n\n\n\n<p>B.9.c &#8211; Trattamento fine rapporto<\/p>\n\n\n\n<p>B.9.d &#8211; Trattamento di quiescenza e similari<\/p>\n\n\n\n<p>B.9.e &#8211; Altri costi<\/p>\n\n\n\n<p>B.10.a &#8211; Ammortamento immobilizzazioni immateriali<\/p>\n\n\n\n<p>B.10.b &#8211; Ammortamento immobilizzazioni materiali<\/p>\n\n\n\n<p>B.10.c &#8211; Altre svalutazioni delle immobilizzazioni<\/p>\n\n\n\n<p>C.16.b &#8211; Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni<\/p>\n\n\n\n<p>C.16.c &#8211; Proventi finanziari da titoli iscritti nell\u2019attivo circolante che non costituiscono partecipazioni<\/p>\n\n\n\n<p>D.18.a &#8211; Rivalutazioni di partecipazioni<\/p>\n\n\n\n<p>D.18.b &#8211; Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni<\/p>\n\n\n\n<p>D.18.c &#8211; Rivalutazioni di titoli iscritti nell\u2019attivo circolante che non costituiscono partecipazioni<\/p>\n\n\n\n<p>D.18.d &#8211; Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati<\/p>\n\n\n\n<p>D.19.a &#8211; Svalutazioni di partecipazioni<\/p>\n\n\n\n<p>D.19.b &#8211; Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni<\/p>\n\n\n\n<p>D.19.c &#8211; Svalutazioni di titoli iscritti nell\u2019attivo circolante che non costituiscono partecipazioni<\/p>\n\n\n\n<p>D.19.d &#8211; Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Nota integrativa abbreviata<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata possono omettere alcune delle informazioni previste dall\u2019art. 2427 c.c., che disciplina il contenuto della nota integrativa per il bilancio ordinario di esercizio. Si segnala come il D.lgs 139\/2015, che ha dato attuazione alla Direttiva Europea n. 2013\/34\/UE, relativa ai bilanci di esercizio e alle relative relazioni, ha esplicitamente sancito in positivo quali sono le informazioni da inserire in nota integrativa, segnando na modifica sostanziale rispetto alla precedente previsione codicistica che segnalava quali informazioni potevano essere omesse.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel seguire la struttura dell\u2019art 2427 del c.c., la nota integrativa in formato abbreviato deve indicare:<\/p>\n\n\n\n<p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all&#8217;origine in moneta avente corso legale nello Stato;<\/p>\n\n\n\n<p>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell&#8217;esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell&#8217;esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell&#8217;esercizio;<\/p>\n\n\n\n<p>6) distintamente per ciascuna voce, l&#8217;ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche <em>(per i debiti \u00e8 possibile omettere l\u2019indicazione della ripartizione geografica)<\/em>;<\/p>\n\n\n\n<p>8) l&#8217;ammontare degli oneri finanziari imputati nell&#8217;esercizio ai valori iscritti nell&#8217;attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;<\/p>\n\n\n\n<p>9) l&#8217;importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivit\u00e0 potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonch\u00e9 gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonch\u00e9 controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest&#8217;ultime sono distintamente indicati;<\/p>\n\n\n\n<p>13) l&#8217;importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entit\u00e0 o incidenza eccezionali;<\/p>\n\n\n\n<p>15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria (<em>l\u2019indicazione della categoria di dipendenti risulta comunque facoltativa nel bilancio abbreviato; l\u2019obbligo di indicazione tassativo riguarda solamente il numero medio di dipendenti generale)<\/em>;<\/p>\n\n\n\n<p>16) l&#8217;ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d&#8217;interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonch\u00e9 gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;<\/p>\n\n\n\n<p>22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l&#8217;importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societ\u00e0 (<em>tale informativa nel bilancio abbreviato pu\u00f2 essere limitata alle operazioni realizzate con i maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonch\u00e9 con le imprese in cui la societ\u00e0 stessa detiene una partecipazione<\/em>);<\/p>\n\n\n\n<p>22-ter) la natura e l&#8217;obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l&#8217;indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societ\u00e0 (<em>nella nota integrativa abbreviata \u00e8 consentita l\u2019omissione delle indicazioni degli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, con solo obbligo di farne menzione)<\/em>;<\/p>\n\n\n\n<p>22-quater) la natura e l&#8217;effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell&#8217;esercizio; 22-sexies) il nome e la sede legale dell&#8217;impresa che redige il bilancio consolidato dell&#8217;insieme pi\u00f9 piccolo di imprese di cui l&#8217;impresa fa parte in quanto impresa controllata nonch\u00e9 il luogo in cui \u00e8 disponibile la copia del bilancio consolidato (nel bilancio abbreviato sar\u00e0 possibile omettere l\u2019indicazione del luogo in cui \u00e8 disponibile la copia del bilancio consolidato).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Relazione sulla gestione<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La relazione sulla gestione nel bilancio abbreviato di esercizio continua ad essere un documento obbligatorio, salvo che alcune indicazioni vengano fornite all\u2019interno della nota integrativa abbreviata. Pertanto, le imprese che, rispettando i limiti dimensionali per l\u2019applicazione dell\u2019art 2435 \u2013 bis, indicano in Nota integrativa le seguenti informazioni, saranno esonerate dalla redazione della Relazione sulla Gestione:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Numero a valore nominale delle azioni proprie, delle azioni o quote di societ\u00e0 controllanti possedute dalla societ\u00e0, anche per tramite di societ\u00e0 fiduciaria o per interposta persona, con l\u2019indicazione della parte di capitale corrispondente;<\/li>\n\n\n\n<li>Il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di societ\u00e0 controllanti acquistate o alienate dalla societ\u00e0 nel corso dell\u2019esercizio, anche per tramite di societ\u00e0 fiduciaria o per interposta persona, con l\u2019indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Per lo stato patrimoniale, solo le voci con lettere maiuscole e con numeri romani, di cui all\u2019art. 2424, sono comprese nel bilancio in forma abbreviata. Le voci A \u2013 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti \u2013 e D \u2013 Ratei e risconti &#8211; sono comprese tra i crediti dell\u2019attivo circolante CII. Nel passivo, la voce E \u2013 ratei e risconti &#8211; \u00e8 compresa tra i debiti in D. In entrambi i casi vanno distinti i crediti ed i debiti esigibili oltre l\u2019esercizio di redazione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il vincolo della rappresentazione veritiera e corretta<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Il redattore del bilancio di esercizio in forma abbreviata deve in qualsiasi caso rispettare il pi\u00f9 generale principio di rappresentazione \u201cveritiera e corretta\u201d della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della societ\u00e0 (art. 2423 c.c. secondo comma). Tale principio generale pone un limite essenziale all\u2019utilizzo di schemi di bilancio semplificato che, in caso possa essere messa a rischio tale <strong>rappresentazione veritiera e corretta<\/strong>, devono essere opportunamente modificati ed integrati. \u00c8 l\u2019organo amministrativo che deve attentamente valutare la rappresentazione del bilancio semplificato, affinch\u00e9 il principio cardine di redazione del bilancio (<em>rappresentazione veritiera e corretta<\/em>) venga sempre e comunque rispettato.<\/p>\n\n\n\n<p>Per queste ragioni se lo schema di bilancio abbreviato previsto dall\u2019art. 2435 bis c.c. in qualche modo non consente il rispetto del secondo comma dell\u2019art 2423 c.c. (<em>rappresentazione veritiera e corretta<\/em>), allora si render\u00e0 necessaria un\u2019informativa ai sensi dell\u2019art 2423, terzo comma del c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>In sintesi, la Nota Integrativa, ancorch\u00e8 redatta in forma abbreviata, deve sempre fornire tutte le informazioni necessarie a comprendere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della societ\u00e0, anche se queste non sono esplicitamente richieste dalla normativa vigente. Anche in questo caso \u00e8 rimessa alla valutazione dell\u2019Organo amministrativo la decisione di ampliamento delle informazioni da inserire in Nota Integrativa, proprio in rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Bilancio micro: soglie e semplificazioni<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Requisiti dimensionali (art. 2435-ter c.c.)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Il D.Lgs. 125\/2024 ha modificato anche i limiti dimensionali per la redazione del bilancio di esercizio delle microimprese ai sensi dell\u2019art. 2435 ter c.c. che contiene la disciplina delle semplificazioni previste per la redazione del bilancio per le imprese di ridottissime dimensioni. Come per il caso di opzione per la redazione del bilancio ai sensi dell\u2019art. 2435 \u2013 bis c.c., anche lo schema di <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/glossario-economia-finanza\/bilancio-micro\/\">bilancio micro<\/a> pu\u00f2 facoltativamente essere redatto in luogo dell\u2019abbreviato e dell\u2019ordinario da quelle imprese che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiamo superato due dei tre seguenti limiti dimensionali, come aggiornati al rialzo dal citato D.Lgs. 125\/2024:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Totale dell\u2019attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro<\/li>\n\n\n\n<li>Totale ricavi delle vendite e prestazioni: 440.000 euro<\/li>\n\n\n\n<li>Numero medio di dipendenti durante l\u2019esercizio: 5 unit\u00e0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>I criteri di calcolo per calcolare il dato di superamento delle predette soglie sono il medesimo gi\u00e0 descritto nel precedente paragrafo intitolato al bilancio abbreviato di esercizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella seguente tabella vengono messi a confronto i limiti dimensionali per il bilancio abbreviato pre e post entrata in vigore del D.Lgs. 125\/2024.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Bilancio micro<\/strong><br>(art. 2435-<em>ter<\/em>&nbsp;c.c.)<\/td><td><strong>Limiti ante modifica del D.Lgs.125\/2024 \u2013 fino all\u2019esercizio 2023<\/strong><\/td><td><strong>Limiti post modifica del D.Lgs. 125\/2024 &#8211; a partire dall\u2019esercizio 2024<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Attivo stato patrimoniale<\/td><td>\u20ac 175.000<\/td><td>\u20ac 220.000<\/td><\/tr><tr><td>Ricavi<\/td><td>\u20ac 350.000<\/td><td>\u20ac 440.000<\/td><\/tr><tr><td>Media dipendenti nell\u2019esercizio<\/td><td>5<\/td><td>5<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Bilancio micro: cosa si pu\u00f2 omettere<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Le societ\u00e0 che presentano i requisiti di redazione del <strong>bilancio micro<\/strong> ai sensi dell\u2019art 2435 ter c.c., pur dovendo compilare lo Stato Patrimoniale e in Conto Economico annuale con gli stessi criteri previsti per le societ\u00e0 che redigono il bilancio in forma abbreviata, sono esonerate dalla redazione della Nota Integrativa e della relazione sulla gestione nei seguenti casi:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Esonero dalla nota integrativa<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><em>Esonero di redazione della Nota Integrativa<\/em>: se in calce allo stato patrimoniale sono rese le informazioni previste dal primo comma dell\u2019art. 2427 c.c. numeri 9 e 16: importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivit\u00e0 potenziali risultanti dallo Stato Patrimoniale; ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Esonero dalla relazione sulla gestione<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><em>Esonero di redazione della <strong>Relazione sulla Gestione<\/strong><\/em>: se in calce allo stato patrimoniale sono rese le informazioni richieste dell\u2019art. 2428 c.c. numeri 3 e 4: numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societ\u00e0 controllanti possedute dalla societ\u00e0; numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societ\u00e0 controllanti acquistate o alienate dalla societ\u00e0 nel corso dell\u2019esercizio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Importanza della rappresentazione veritiera e corretta nel bilancio micro<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Le considerazioni gi\u00e0 esposte in proposito per il bilancio abbreviato ex art 2435 bis c.c., devono essere integralmente confermate anche per la redazione del bilancio Micro ex art 2435 ter c.c. A tal proposito \u00e8 necessaria una ulteriore e maggiore attenzione da parte dell\u2019organo amministrativo che si accinge a redigere un bilancio super semplificato, al rispetto del disposto dell\u2019art. 2423, secondo comma c.c. Infatti, la facolt\u00e0 di omettere buona parte delle informazioni essenziali alla comprensione dell\u2019attivit\u00e0 e dei risultati di impresa, consentita dalla legge in ragione delle ridottissime dimensioni dell\u2019impresa, \u00e8 tale per cui esiste un rischio molto concreto di redigere un bilancio sostanzialmente privo di informazioni utili a supporto.<\/p>\n\n\n\n<p>La rappresentazione di Stato Patrimoniale e Conto Economico negli stessi schemi di bilancio abbreviato previsti dall\u2019art. 2435 bis c.c. privi di una esaustiva Nota Integrativa, rende sostanzialmente impossibile comprendere appieno l\u2019andamento dell\u2019azienda che redige il bilancio Micro. Come noto, i numeri in s\u00e9 privi di ulteriori informazioni (anche di carattere extra contabile e collaterali), difficilmente esauriscono le necessit\u00e0 informative dei terzi interessati alla lettura del bilancio. Si fa evidentemente riferimento alla tutela dei diritti di informazione dei soci, dei creditori, del sistema bancario, che difficilmente si accontenteranno della rappresentazione presente nel bilancio Micro per avere un\u2019opinione informata (come d\u2019obbligo per il socio che si accinge a esprimere il proprio voto in assemblea), finalizzata alle decisioni inerenti all\u2019azienda.<\/p>\n\n\n\n<p>Basti pensare ai rapporti che tutte le aziende intrattengono con il sistema creditizio. Se \u00e8 quasi sempre vero che nelle aziende di piccolissime dimensioni il socio \u00e8 al corrente dell\u2019andamento degli affari (si tratta infatti quasi sempre di aziende piccolissime a conduzione familiare o con un unico socio), la banca che deve concedere fido, o deliberare finanziamenti o mutui, si trova sempre nell\u2019impossibilit\u00e0 di completare l\u2019iter di accertamento del merito creditizio solamente con un bilancio Micro (ma nei fatti anche con un bilancio abbreviato). Sono sempre pi\u00f9 frequenti richieste di integrazione informativa ai bilanci annuali di esercizio da parte degli istituti bancari, con richieste di situazioni contabili dettagliate di periodo, business plan, verifiche da parte di terzi esperti della presenza di adeguati assetti e verifiche periodiche del rispetto degli indicatori di allerta previsti nel codice della crisi di impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019allargamento della platea della societ\u00e0 che possono predisporre il bilancio in forma Micro se possibile peggiora le condizioni di accesso al credito sopra accennate, ovvero le condizioni di maggior tutela dei diritti di informativa di tutti gli stakeholder, tra cui rientra anche la pubblica amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra questi una particolare menzione va fatta, in attesa di un punto definitivo della situazione in merito, per gli enti locali che non affidano la riscossione ad Agenzia Entrate Riscossione, ma ad agenti di riscossione privata che, sempre con maggiore frequenza, richiedono informative di bilancio per consentire accesso a dilazioni di pagamento di tributi locali (peraltro a condizioni decisamente meno incentivanti al saldo del dovuto da parte del contribuente).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il valore aggiunto del rendiconto finanziario<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La redazione del rendiconto finanziario non \u00e8 obbligatoria per le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata o micro; tuttavia, va sottolineato come la potenzialit\u00e0 informativa di questo documento risulti elevatissima, potendo evidentemente sopperire alla mancanza di informazioni mancanti nel bilancio Micro o nel bilancio redatto in forma abbreviata.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rendiconto finanziario compilato correttamente \u00e8 la cartina tornasole della salute dei conti dell\u2019azienda, ovvero il quadro completo e chiaro che rappresenta la movimentazione della finanza in azienda. Per tale ragione il rendiconto finanziario pu\u00f2 rappresentare uno strumento decisivo alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della societ\u00e0, di cui si \u00e8 ampiamente scritto nei paragrafi precedenti, anche in sostituzione di informative pi\u00f9 esaustive non presenti negli schemi di bilancio previsto dagli articoli 2435 bis e ter del codice civile che, allo stato dell\u2019arte, interessano una platea di societ\u00e0 decisamente vastissima.<\/p>\n\n\n\n<p>Avendo affrontato ampiamente le caratteristiche delle due forme sintetiche di bilancio previste dal nostro ordinamento, non si pu\u00f2 non rinvigorire il parere gi\u00e0 esposto nel precedente articolo pubblicato nel 2024 sul medesimo tema: la scelta delle modalit\u00e0 di rendicontazione esterna dei risultati dell\u2019impresa (positivi o negativi) deve essere attentamente valutata, sia in relazione allo schema di bilancio prescelto, ma soprattutto in merito all\u2019opportunit\u00e0 di redigere in qualsiasi caso il rendiconto finanziario, la cui potenzialit\u00e0 comunicativa pu\u00f2 moltiplicare le opportunit\u00e0 di business con altri partner commerciali o il credito bancario, ma soprattutto pu\u00f2 amplificare le capacit\u00e0 dell\u2019assetto organizzativo dell\u2019imprenditore di intercettare segnali di crisi dovuti a squilibri finanziari con anticipo, aumentando le probabilit\u00e0 di risolverli.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Conclusioni<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Le societ\u00e0 di minori dimensioni possono redigere bilanci semplificati, i cui schemi sono delimitati dagli articoli 2435 bis e ter del Codice Civile che, rispettivamente, disciplinano la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata e in forma micro.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019impresa deve essere in grado di valutare puntualmente i valori di attivo, ricavi e numero medio di dipendenti per poter determinare l\u2019accessibilit\u00e0 alle facilitazioni previste dalle due citate norme. In tale attivit\u00e0 rimane comunque necessaria l\u2019attenta valutazione dell\u2019imprenditore delle reali necessit\u00e0 informative esterne della propria azienda che potrebbero rendere necessaria una pi\u00f9 ampia compilazione dei documenti di bilancio (Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione), ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati della societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/professionista\/adamo-cacchione\/\">Adamo Cacchione<\/a>, partner di <a href=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/servizi\/contabilita-e-bilancio\/\">CA Accounting<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n<div style=\"min-height: 30px;display: inline-block;\"><input id=\"4694\" style=\"float: right;max-width: 50px;\" src=\"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/wp-content\/plugins\/wp-advanced-pdf\/asset\/images\/pdf.png\" alt=\"#TB_inline?height=230&amp;width=400&amp;inlineId=examplePopup1\" title=\"Export pdf to your Email\" class=\"thickbox export-pdf\" type=\"image\" value=\"Export to PDF\" \/><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione: aggiornamenti dal D.Lgs. 125\/2024 L\u2019articolo 16 del D.Lgs. 125\/2024, in attuazione dei contenuti della Direttiva 2023\/2775\/UE, ha incrementato 2 dei 3 limiti dimensionali per la verifica della possibilit\u00e0 per le societ\u00e0 di capitali di redigere il bilancio di esercizio in forma abbreviata ovvero nella forma cosiddetta \u201cMicro Imprese\u201d. 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