LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO: ORDINE DI PREFERENZE E GRADI DI PRIVILEGIO

1) PREMESSA

L’attività essenziale della fase distributiva consiste nella formazione dello stato di graduazione dei crediti e cioè nello stabilire l’ordine progressivo con cui devono essere soddisfatti i creditori concorrenti, sulla base del quale si procederà alla formazione del progetto di distribuzione, in cui saranno indicate le somme spettanti ai creditori concorrenti.

Il principio fondamentale che regola la materia consiste nel principio del concorso dei creditori, disciplinato dall’art. 2741 c.c., secondo il quale tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Il piano di graduazione serve, quindi, per individuare l’ordine progressivo in base al quale devono essere soddisfatti tutti i creditori concorrenti sia titolati che non titolati, ed esso deve stabilire la collocazione di tutti i crediti, con indicazione del loro ammontare (capitale, interessi e spese), delle cause di prelazione e dei gradi.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo vanno erogate nel seguente ordine (art 111 LF):

crediti

2) CREDITI PREDEDUCIBILI

Sono crediti aventi diritto alla prededuzione. La formula crediti prededucibili rappresenta il peculiare trattamento che viene riservato ad una determinata categoria di crediti, i quali vengono sottratti alla legge del concorso e soddisfatti, siano essi privilegiati o meno, con preferenza assoluta, in quanto le somme destinate al loro pagamento vengono tendenzialmente prelevate dal ricavato della liquidazione dell’attivo prima di procedere al riparto, che riguarda soltanto gli altri creditori. Sono prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare (art 111, comma 2, LF).

Lo spartiacque tra crediti prededucibili ed altri crediti è abbastanza evidente: i crediti prededucibili sono quelli così indicati dalla legge e, in mancanza di ciò, il credito è prededucibile se costituisce un debito per la procedura (si pensi alle spese legali che vanti un avvocato incaricato dal curatore), e viceversa l’altro credito (privilegiato o chirografario) se costituisce debito per il fallito.

Tuttavia, la postergazione di tutti i crediti anteriori all’inizio della procedura concorsuale non poteva non essere subordinata a particolari cautele, imposte proprio a tutela dei creditori postergati: il legislatore ha così limitato il riconoscimento della prededucibilità soltanto ai crediti sorti in occasione o in funzione della procedura.

Pertanto, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, la prededucibilità discende o dalla riferibilità del credito ad atti degli organi della procedura o dalla sua strumentalità rispetto alle finalità della procedura e agli interessi dei creditori.

La riforma (D.lgs 5/2006) ha previsto una specifica regolamentazione dei crediti prededucibili (art 111bis LF):

  • devono essere accertati con la procedura di accertamento del passivo solo se sono oggetto di contestazione per collocazione e ammontare;
  • vanno soddisfatti (per capitale, spese ed interessi) con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti;
  • se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili, quelli sorti durante la procedura liquidi, esigibili e non contestati sono soddisfatti direttamente al di fuori del procedimento di riparto, a mano a mano che giungono a scadenza. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
  • se invece l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo criteri della graduazione e della proporzionalità.

3) CREDITI PRIVILEGIATI

I creditori privilegiati possono essere muniti di privilegio generale o speciale (art. 2745 c.c. e ss) o assistiti da pegno o ipoteca.

L’art. 2745 c.c. dispone che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. 

Condizione necessaria perché vi sia un privilegio è, quindi, la esistenza di una espressa norma di legge e le parti non hanno il potere di costituire cause di prelazione al difuori dei casi previsti. La legge attribuisce il privilegio in ragione della «causa» del credito, ovvero in ragione del rapporto o del fatto costitutivo, da cui deriva il credito.

L’ordine di preferenza con cui devono essere soddisfatti (pagati) i crediti privilegiati è indicato in via generale dall’art. 2777 c.c., dal quale ricaviamo la previsione di prevalenza assoluta delle spese di giustizia previste dall’art. 2770 c.c., e per quanto concerne i privilegi immobiliari dall’art. 2780 c.c.

La legge fallimentare non prevede un’autonoma disciplina delle cause di prelazione, ma si limita a richiamare il sistema disciplinato dal Codice civile. L’art. 54 LF contiene tuttavia una serie di indicazioni da seguire attentamente per i creditori privilegiati nella predisposizione del piano di riparto. In particolare, i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio devono essere soddisfatti sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni su cui grava il diritto di prelazione a pagamento del capitale, degli interessi e delle spese.

In alcuni casi il piano potrà prevedere, a certe condizioni, un pagamento non integrale dei crediti assistiti da ipoteca pegno e privilegio, se il valore dei beni su cui le garanzie insistono non sono in grado di coprire tutto il debito. Se i creditori privilegiati non vengono soddisfatti integralmente, essendo il ricavato del bene vincolato inferiore al credito ammesso in privilegio, per la parte di credito non soddisfatta finiscono per concorrere con i creditori chirografari nella ripartizione delle somme residuali, ciascuno in proporzione dei rispettivi crediti ammessi. Essi, pertanto, in una procedura concordataria, hanno diritto di voto per la parte declassata al chirografo, poiché sui beni non vincolati alla prelazione la loro situazione sul piano giuridico non si differenzia da quella degli altri creditori chirografari.

Il privilegio mobiliare viene esercitato su tutti i beni mobili costituenti il patrimonio del fallito e può essere ammesso al passivo verificando semplicemente la sussistenza della causa del credito da cui trae origine. Il privilegio speciale, invece, viene esercitato soltanto su determinati beni e può essere ammesso al passivo qualora venga riconosciuta la sussistenza del rapporto di connessione tra il credito ed il bene che ne è gravato. A differenza del privilegio generale, del tutto svincolato da un rapporto con beni determinati in quanto si riferisce a tutto il patrimonio mobiliare, il privilegio speciale si esplica in un ambito esattamente definito, in quanto vincola solo quel bene o quei beni su cui grava sin dal suo sorgere. Al momento della ripartizione dell’attivo, il ricavato della liquidazione del bene oggetto di privilegio speciale, detratte le spese, costituisce il limite massimo entro cui può trovare capienza quel credito privilegiato.

Per l’analisi dell’ordine di preferenza con cui devono essere soddisfatti i crediti privilegiati si rimanda alla tabella sottostante.

4) CREDITI CHIROGRAFARI

I creditori cosiddetti “chirografari” sono i creditori che non sono assistiti da cause di prelazione ed in quanto tali, concorrono tra di loro in condizione di eguaglianza.

Tra questi rientrano anche quelle porzioni di crediti che non rientrano nei limiti delle prelazioni a norma degli art. 2749 e 2855 c.c. (differenza tra interessi convenzionali ed interessi legali, successivi al pignoramento), ed i crediti privilegiati fondati su titolo non opponibile alla procedura a norma dell’art. 2916 c.c.

In forza della sospensione disposta ex lege, i crediti chirografari non sono produttivi di interesse nel periodo successivo all’entrata in procedura.

5) QUADRO SINOTTICO DEI PRIVILEGI

PRIVILEGI SUI BENI MOBILI

Grado PRG.Grado privGen/SpeImm/MobDescrizione – Giurisprudenza e Osservazioni
1-12SpeMobartt. 548, 552, 561, 565, 1022, 1023, 1024, 1027 cod. nav.
PRIVILEGI MARITTIMI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – privilegi marittimi ed aeronautici 


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2755, 2900 e 2901 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO PER SPESE DI GIUSTIZIA Crediti per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili nell’interesse dei creditori;Credito di chi ha riparato o migliorato un bene pignorato in esecuzione di contratto d’appalto;Spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento di un bene;Spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) essendo questo il mezzo cautelare per eccellenza;Crediti per spese per l’espropriazione;Crediti per spese di giustizia di carattere generale che incidono su tutti i beni mobili;Spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900 c.c.), in quanto il suo risultato immediato è l’acquisizione del bene al patrimonio del debitore, con vantaggio non solo del creditore istante, ma di tutti gli altri creditori, i quali vedono così ricostituita l’integrale garanzia delle loro ragioni creditorie.Spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.).SONO ESCLUSE:Spese per il decreto ingiuntivo e per il precetto.SONO ESCLUSE E DA CONSIDERARE IN CHIROGRAFO:Spese per la richiesta di fallimento.
14SpeMobArt. 2781 e 2777 ultimo comma codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO PER CREDITI PIGNORATIZI – Crediti assistiti da privilegio speciale da preferire per legge al pegno.Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.



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Art. 2751 bis n. 1 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL’ART. 2751 bis:crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto;crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 codice civile per iscrizione a Fondi complementari;crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 2118 codice civile;crediti dei lavoratori subordinati per le retribuzioni degli ultimi tre mesi;crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall’INPS, sono collocati in altre categorie;crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati;crediti dei lavoratori per risarcimento del danno conseguente al mancato versamento di contributi;crediti dei lavoratori per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;crediti per retribuzioni ai dipendenti, compreso i lavoranti a domicilio e gli atleti professionisti;crediti per somministrazione di pasti o erogazione di corrispondente indennità se continuative;crediti per compenso per straordinari, lavoro notturno o festivi;crediti per indennità sostitutiva delle ferie;crediti per rimborsi spese fisse o forfetarie;crediti per indennità di trasferimento, residenza, di cassa, di rappresentanza;crediti per assegni familiari;crediti per prestazioni in natura;SONO ESCLUSI:Rimborsi a piè di lista
16GenMob

























Art. 2751 bis n. 2 e 3 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL’ART. 2751 bis:Crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d’opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione ancorché anteriore al biennio precedente l’apertura della procedura concorsuale.Presupposto del privilegio è l’esistenza di un contratto d’opera avente per oggetto una prestazione intellettuale.Crediti dell’agente per le provvigioni relative all’ultimo anno di prestazione e crediti per l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia.Titolare del privilegio risulta solo l’agente. E’ agente colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra parte, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata ai sensi dell’art. 1742 c.c.Comprende: Credito per indennità suppletiva di clientela, mancato preavviso, indennità di cessazione del rapporto, provvigioni, agenti di assicurazione e sub-agenti.Crediti dei professionisti e ogni altro prestatore d’opera per il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto.SONO ESCLUSI E QUINDI IN CHIROGRAFO:componenti il consiglio di amministrazione   (purché non dipendenti).amministratori di societàspese anticipateliquidatore di società.



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17.1























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Mob
Art. 2751 bis dal n. 4 al 5 ter codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL’ART. 2751 bis:Crediti del coltivatore diretto e i crediti del colono e del mezzadro ex art. 2751 bis n. 4 codice civile;Nella categoria dei lavoratori diretti si comprendono sia coloro che sono tali in quanto coltivano direttamente un proprio fondo, sia coloro che coltivano direttamente un fondo altrui quali affittuari, mezzadri, coloni compartecipanti.Crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti ex art. 2751 bis n. 5 codice civile;crediti delle cooperative di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e delle vendite dei manufatti ex 2751 bis n. 5 bisAi fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5-bis c.c., l’indagine deve essere principalmente indirizzata alla verifica dell’effettivo svolgimento di un’attività agraria, da parte dell’impresa istante.crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo ex 2751 bis n. 5 ter per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici;crediti delle Associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni;crediti delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale.
18SpeMobCREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – privilegi preferiti ad ogni altro trascritti con data certa anteriore a quelli di cui all’ art. 46 T.U. leggi bancarie (D.lgs. n. 385/1993)
18.9GenMobCREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – crediti ai sensi del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297
19SpeMobCREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – crediti per finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese ex art. 46 T.U. leggi bancarie (D.lgs. n. 385/1993)
19SpeMobCREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – crediti per finanziamenti di credito agrario e peschereccio, anche a breve termine, a imprese o privati ex art. 44 comma 1, e 46 T.U. leggi bancarie (D.lgs. n. 385/93)
19SpeMobCREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – crediti per finanziamenti di credito alle opere pubbliche anche a breve termine, a imprese o privati, ex art. 42, comma 3, e 46 T.U. leggi bancarie (D.lgs. n. 385/93)
19SpeMobCREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – crediti per imposte ipotecarie e catastali
19SpeMobCREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – altri crediti non identificati creati da leggi speciali e dichiarati preferibili ad ogni altro privilegio
19.1GenMobCREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro
201GenMobArt. 2753 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 1 – crediti per contributi per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti.
201GenMobArt. 2754 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 1 – crediti per contributi per infortuni sul lavoro.
212SpeMobArt. 2771 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 2 – crediti per imposte dello Stato sui redditi immobiliari.
212SpeMobCREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 2 – crediti dello Stato per approvvigionamenti a dipendenti statali.
223SpeMobCREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 3 – crediti per finanziamenti di credito agrario e peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, ex art. 2 legge 17 febbraio 1994 n.135, che ha modificato l’art. 44 D.lgs n. 385/93.
234SpeMobArt. 2756 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 4 – crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili.
234SpeMobArt. 1891 comma 4 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 4 – crediti del contraente assicurazione per conto altrui o per chi spetta per rimborso dei premi pagati all’assicurazione.
245SpeMobArt. 2757 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 5 – crediti per mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta.
25 – 26 – 276SpeMobArt. 2757 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 6 – crediti per la raccolta dell’annata agricola, crediti per lavori di coltivazione dell’annata agricola e crediti per somministrazione di sementi, materie fertilizzanti e antiparassitarie e d’acqua per irrigazione.
287SpeMobArt. 2758 comma 1 – 2 e 2759 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 7 – crediti dello Stato per tributi indiretti, crediti per rivalsa IVA verso il cessionario e il committente, crediti dello Stato per imposte sui redditi d’impresa per gli ultimi due anni anteriori a quello a cui si procede.
298GenMobArt. 2754 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 8 – crediti per omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori per previdenza e assistenza diversi da quelli con collocazione in grado 1 e crediti per accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, di tutti i contributi previdenziali e assistenziali.
3010SpeMobArt. 2768 e 2778 n. 10 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 10 – crediti dipendenti da reato, crediti per spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa da reato, durante l’infermità, somme dovute a titolo di risarcimento danni e di spese processuali al danneggiato dal reato, spese anticipate dal difensore del condannato e somma a lui dovuta a titolo di onorario, spese del procedimento penale, spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena, pene pecuniarie ed ogni altra somma dovuta all’Erario dello Stato dipendente dal reato.
3110bisSpeMobArt. 2810 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 10 BIS – crediti del venditore di autoveicoli per il prezzo non corrisposto dal compratore o dell’eventuale terzo che abbia versato il prezzo al venditore nell’interesse del compratore garantiti con la concessione del privilegio convenzionale e ipoteche su autoveicoli.
3211SpeMobArt. 2767 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 11 – crediti del danneggiato per risarcimento danni contro l’assicurato per responsabilità civile sull’indennità dovuta dall’assicuratore.
3311bisSpeMobCREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 11 BIS – crediti ai quali leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio.
3412SpeMobArt. 2760 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 12 – crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate.
3513SpeMobArt. 2761 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 13 – crediti del vettore dipendenti dal contratto di trasporto e per le spese di imposta anticipate, crediti del mandatario derivanti dall’esecuzione del mandato, crediti del depositario e del sequestratario derivanti dal deposito o dal sequestro.
3614SpeMobArt. 2762 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 14 – crediti del venditore di macchine con riservato dominio e delle banche per l’anticipazione del prezzo.
3715SpeMobArt. 2763 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 15 – crediti del concedente per canoni enfiteutici.
3816SpeMobArt. 2764, 2765 e 2778 n. 16 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 16 – crediti del locatore di immobili per pigioni e fitti di cui all’art. 2764, co. 1, c.c. e per mancate riparazioni ed altre voci, crediti del locatore di immobili e del concedente dipendenti dal contratto di mezzadria e colonia, crediti del concedente del fondo in mezzadria e in colonia derivanti dal contratto.
3916bisSpeMobArt. 2783 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 16 BIS – crediti assistiti da privilegio speciale mobiliare con preferenza non determinata dalla legge.
4017GenMobArt. 2751 n. 1 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 17 – crediti per spese funebri necessarie secondo gli usi.
4117GenMobArt. 2751 e 2778 n. 17 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 17 – crediti per spese di infermità sostenute negli ultimi sei mesi di vita del debitore, crediti delle amministrazioni ospedaliere o dei comuni per spese di spedalità  o manicomiali in confronto di ricoverati abbienti.
4217GenMobArt. 2751 n. 3 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 17 – crediti per somministrazione di vitto, vesti ed alloggio, nei limiti della stretta necessità , fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi.
4317GenMobArt. 2751 n. 4 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 17 – crediti per alimenti dovuti per legge negli ultimi tre mesi
4418GenMobArt. 2752 comma 1 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 18 – crediti dello Stato per tributi diretti non imputabili a redditi immobiliari iscritti nei ruoli nell’anno in cui si procede all’esecuzione e nell’anno precedente.
4519GenMobArt. 2752 comma 2 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 19 – crediti dello Stato per IVA, pene pecuniarie e soprattasse.
4620GenMobArt. 2752 comma 3 codice civile
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 20 – crediti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative ai diritti sulle pubbliche affissioni
4720GenMobCREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 20 – crediti di rivalsa per accise
4820GenMobCREDITI CON COLLOCAZIONE DOPO IL GRADO 20 – crediti dei soggetti che hanno finanziato la realizzazione di lavori pubblici, opere di interesse pubblico o la gest. di servizi pubblici.

PRIVILEGI SUI BENI IMMOBILI

Grado PRG.SussGen/SpeImm/MobDescrizione – Giurisprudenza e Osservazioni
1

SpeImmArt. 2770 comma 1 – 2 codice civile
CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – crediti per spese di giustizia per atti conservativi o per l’espropriazione di immobili e per liberazione ipoteche
1SpeImmArt. 2770 codice civile
CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile stesso dalle ipoteche
1SpeImmArt. 2777 codice civile
CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – crediti per privilegi dichiarati da leggi speciali preferiti ad ogni altro credito.
1.1GenImmCREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – crediti per spese di giustizia di carattere generale che incidono su tutti i beni immobili.
1.2SpeImmCREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – crediti derivanti da finanziamento ex art. 3 D.legs. Capo provv. Stato del 01/10/1947, n. 1075, da preferirsi ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia.
2SpeImmArt. 2748 comma 2 codice civile
CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO – crediti assistiti da privilegio immobiliare che la legge ritiene posposti alle ipoteche.
31SpeImmArt. 2771 codice civile
CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE AL GRADO 1 – crediti dello Stato per le imposte imputabili ai redditi immobiliari
42SpeImmArt. 2775 codice civile
CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE AL GRADO 2 – crediti per contributi per opere di miglioramento fondiario.
53SpeImmArt. 2774 codice civile
CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE AL GRADO 3 – crediti dello Stato per canoni dovuti per concessione di acque.
64SpeImmArt. 2772 e 2780 n. 4 codice civile
CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE AL GRADO 4 – crediti dello Stato per tributi indiretti, per IVA sugli immobili in caso di responsabilita’ solidale del cessionario e per IVA di rivalsa verso il cessionario o il committente, crediti dello Stato per IVA in caso di responsabilità solidale del cessionario sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione, crediti dello Stato per IVA verso il cessionario o il committente sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione.
75SpeImmArt. 2772 comma 1 codice civile
CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE AL GRADO 5 – crediti derivanti dall’applicazione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.
86SpeImmArt. 2775 bis codice civile
CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE AL GRADO 6 – crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, crediti del promissario acquirente per scioglimento del contratto preliminare da parte del curatore del promittente venditore
97SpeImmArt. 2783 codice civile
CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE AL GRADO 7 – crediti per privilegi immobiliari con preferenza non determinata dalla legge e crediti con privilegio posposto all’ultimo privilegio immobiliare

Gessica Rizzo (Senior Consultant di CA Restructuring)