Nuove linee guida EBA sull’erogazione e monitoraggio dei crediti: stretta verso le PMI

A giugno 2020 entreranno in vigore le nuove linee guida EBA (European Banking Authority) sul processo di erogazione e monitoraggio del credito seguite a una fase di consultazione iniziata a metà 2019.
Le norme attuali, entrate in vigore in Italia nel 2015 dopo un’analisi avviata dall’EBA nel 2013 per armonizzare a livello europeo definizioni e processi di gestione dei crediti deteriorati, hanno sostanzialmente raggiunto l’obiettivo di gestire l’emergenza e di ridurre i rischi sistemici. Le autorità di vigilanza dell’UE, tuttavia, con le nuove regole hanno ritenuto necessaria un’ulteriore azione volta a una maggiore resilienza del sistema finanziario puntando a rendere gli istituti bancari ancora più attivi, responsabili e prudenti in tutte le fasi del processo di concessione, gestione e monitoraggio della concessione dei crediti.
La stretta  è bene sottolinearlo, si sta ripercuotendo in modo significativo sulle imprese italiane , poiché rende sempre più difficile l’accesso al credito bancario (in particolare per le PMI) e spinge le banche a rapidi rientri da parte delle imprese in difficoltà, accentuandone la crisi.

Una situazione – come richiama Paolo Angelini, capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia in un draft di fine 2019 – accelerata dalle indicazioni EBA e dalla successiva normativa oggi in vigore che “ha avuto come obiettivo principale la riduzione dei rischi creditizi nei portafogli delle banche, senza prestare particolare attenzione ai possibili effetti collaterali”.

(Fonte: P. Angelini – Banca d’Italia)

Le nuove linee guida EBA

Destinatari diretti dell’aggiornamento normativo sono gli enti creditizi (così come definiti dalla Direttiva 2006/48/CE, art. 4, par. 1), le imprese di investimento (Direttiva 2006/49/CE, art. 3, par. 1, lettera b) e i conglomerati finanziari (Direttiva 2002/87/CE, art. 2, par14), genericamente definiti istituti finanziari.

Le linee guida prevedono in sostanza la ridefinizione del processo per stabilire con tempestività il grado di inesigibilità di un’esposizione creditizia.

Vediamo le novità più importanti punto per punto.

  • Classificazione del default dell’impresa debitrice
    Attualmente: l’impresa è classificata in default se registra un arretrato di pagamento di almeno il 5% sul suo debito totale per oltre 90 giorni consecutivi;
    Da giugno 2020: la percentuale si abbassa all’1% e contestualmente si introducono le soglie assolute di esposizione previste dal Regolamento Delegato (UE) 2018/171 del 19 ottobre 2017, ovvero 100 euro verso un debitore privato e 500 euro verso le imprese e le altre tipologie di debitori; la soglia dei 500 euro è però ridotta a 100 euro per le imprese che hanno un fatturato o un attivo inferiore ai 2,5 milioni di euro e un’esposizione totale verso l’istituto finanziario inferiore a 1 milione di euro.

  • Compensazione delle esposizioni
    Attualmente: la banca può compensare gli importi scaduti con altre linee di credito non scadute, ciò per evitare di far ricadere automaticamente il debitore nella categoria “default”;
    Da giugno 2020: la compensazione non è più possibile e il default di una linea di credito costringe la banca a classificare “default” l’intera esposizione verso il cliente.

  • Stato di default
    Attualmente: la regolarizzazione dell’arretrato debitorio da parte del cliente fa decadere lo stato di default;
    Da giugno 2020: lo stato di default rimane per i 90 giorni successivi alla regolarizzazione.

Alle banche viene inoltre richiesto di rivedere verticalmente cinque ambiti di attività interna legati alla concessione del credito: processo di governance, processo di erogazione, processo di determinazione del prezzo del servizio applicato al cliente debitore, valutazione continua delle garanzie collaterali e processo di monitoraggio della situazione debitoria.   

Il senso delle nuove regole è quello di determinare nel modo più oggettivo possibile, ruoli, responsabilità, processi e valutazioni prima della concessione del credito e costantemente per tutta la sua durata.

Le regole attuali sui crediti deteriorati

Nel 2008 ha preso avvio la crisi economica globale, che nel 2011 ha vissuto in Italia un’ulteriore fase di riacutizzazione con la crisi del debito sovrano. Questa situazione ha portato  le imprese dell’Unione Europea a una diffusa situazione di inadempienza rispetto all’esposizione debitoria verso le banche e a un forte incremento del volume dei crediti deteriorati (non performing loans, NPL).
In questa situazione, il 21 ottobre 2013 l’EBA (European Banking Authority) ha emesso le “Recommendations on asset quality review”, seguito dal “Final draft Implementing Technical Standards” del 20 febbraio 2014., con le quali ha indicato una serie di standard legati alla gestione dei crediti deteriorati (non performing loans, NPL) e, quindi una chiara identificazione delle condizioni di default dei soggetti inadempienti rispetto alle proprie esposizioni obbligazionarie verso gli istituti finanziari.    

Le indicazioni dell’EBA, volte ad armonizzare il quadro normativo dell’UE, sono state quindi acquisite dalla Commissione Europea e, successivamente, dai Parlamenti nazionali.
L’intervento dell’EBA si è reso necessario in quanto nei diversi Paesi, le definizioni dei livelli di problematicità dei crediti variava in modo significativo, rendendo complesso il monitoraggio e la gestione delle criticità di sistema.

Le raccomandazioni EBA prevedono che una banca classifichi un’esposizione come deteriorata (non performing) quando sia scaduta da 90 giorni, rientri nei parametri di significatività indicati dagli enti di vigilanza nazionali, sia valutata come inesigibile dalla banca e sia classificata di conseguenza secondo le regole contabili previste dal princpio IFRS 9.

Per quanto riguarda l’Italia, le definizioni EBA si può dire fossero sostanzialmente allineate a quelle già indicate dalla normativa nazionale, così come indicato dal “Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 6” della Banca d’Italia del novembre 2013, e in alcuni casi anche più stringenti.

ITALIA REGOLE EBA 2014
Sofferenze
Esposizioni verso una controparte in stato di insolvenza o in situazione equiparabile, indipendentemente dalla previsione di perdita formulata dalla banca e dalla presenza di garanzie
Classificazione confermata
Incagli
Esposizioni verso una controparte in temporanea e oggettiva difficoltà che si ritiene possa essere superata in un congruo periodo di tempo
Confermata la distinzione tra incagli soggettivi e oggettivi (per questi ultimi viene adeguata la soglia di rilevanza)
Esposizioni ristrutturate
Esposizioni in cui sono state applicate “misure di tolleranza”, a cui sono state cioè modificate le condizioni originarie del prestito che determinano una perdita per il creditore
Definizione modificata in “Esposizioni oggetto di concessioni (forbearance), articolata in performing e non performing  
Esposizione scadute
Esposizioni scadute da oltre 90 giorni continuativi, non classificati in una delle categorie precedenti
Confermata a livello generale; modifica: una singola esposizione scaduta verso un unico debitore porta l’intera esposizione a essere considerata scaduta


In Italia, nel 2014 i parametri di significatività dei crediti deteriorati erano i seguenti: incagli oggettivi con esposizioni scadute per 150, 180 o 270 giorni e quota scaduta almeno del 10% dell’intera esposizione; esposizione scaduta con quota scaduta sull’intera esposizione almeno del 5%.

Il contesto italiano

Le significative operazioni di cartolarizzazione avvenute negli ultimi 2 anni hanno consentito almeno sotto il profilo formale lo smobilizzo da parte del sistema bancario di una buona parte di crediti deteriorati.Secondo quanto riportato dal rapporto KPMG sui NPL (2018), relativamente ai crediti deteriorati al lordo di svalutazioni e accantonamenti , “lo stock di crediti deteriorati in Italia, pari a oltre 264 miliardi di Euro (di cui circa il 60% rappresentato da sofferenze), è il più elevato in Europa. Nel 2015 si è toccato il picco massimo, con 341 miliardi di euro di NPL nei portafogli delle banche italiane, valori di oltre cinque volte superiori rispetto ai livelli pre-crisi”.
La situazione è costantemente migliorata. Come segnala Borsa Italiana , Banca Ifis calcola che nel 2017 si sono registrate transazioni collegate ai deteriorati per 72 miliardi di euro, mentre l’ABI calcola che le sofferenze nette (cioè al netto appunto di svalutazioni e accantonamenti) a maggio 2018 si erano attestate a 49,3 miliardi di euro con un calo di ben 37,5 miliardi di euro (-43%) sul dato del dicembre 2016 (86,8 miliardi), mentre “il livello massimo delle sofferenze nette era stato raggiunto nel novembre del 2015 a quota 88,8 miliardi”.
Secondo il bollettino mensile “Banche e moneta” della Banca d’Italia dell’agosto 2018 rileva che alla fine del primo semestre le sofferenze lorde complessive del sistema bancario italiano ammontavano a circa 131,7 miliardi di euro e avevano mostrato un calo del 26,1% su base annua (-10% a maggio) grazie a diverse operazioni di cartolarizzazione di elevato ammontare (per circa 32 miliardi di euro).

Dati 2019?
Attenti al post-cartolarizzazione

L’applicazione delle indicazioni EBA e le operazioni di cartolarizzazione hanno contribuito ad abbassare il livello di rischio. Tuttavia, resta il dubbio che questo “abbassamento” sia stato, almeno parzialmente, uno “spostamento di lato”. Lo ha per esempio sottolineato il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco al congresso dell’Assiom Forex 2020: “Va prestata attenzione nelle fasi successive alle cessioni o alle cartolarizzazioni di sofferenze. Sono determinanti la professionalità, la correttezza, la robustezza organizzativa e patrimoniale delle società incaricate di curare lo svolgimento delle operazioni (i cosiddetti servicer); la Vigilanza ha di recente avviato un approfondimento volto a valutare la performance e a verificare la complessiva efficacia dell’attuale quadro regolamentare e di supervisione. Nel caso di cessioni di esposizioni classificate come inadempienze probabili, è importante favorire quanto più possibile il rilancio delle imprese in difficoltà; come ho già ricordato in altre occasioni, benefici possono derivare dall’intervento di operatori specializzati nelle ristrutturazioni aziendali (fondi di turnaround) in grado di fornire nuova finanza e specifiche capacità imprenditoriali”.

In realtà, le norme introdotte dal Decreto Legislativo  n. 14/2019 c.d. Codice della Crisi d’impresa attraverso la disciplina dei sistemi di allerta e di composizione assistita della crisi, promuove proprio una logica di prevenzione e di intervento precoce volta ad evitare il depauperamento dei valori aziendali a tutela di tutti i portatori d’interesse dell’impresa. In particolare il D. Lgs14/2019 ha disposto la modifica dell’art. 2086 del Codice Civile e ha previsto in capo ad ogni tipologia di imprenditore il dovere di :

  • Istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa;
  • Nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

Occorre sviluppare una nuova cultura d’impresa che sintetizzi i presidi corretti per prevenire le patologie aziendali attraverso un’ archittettura di governance che gestisca adeguatamente i rischi , realizzi un’efficace ed efficiente allocazione delle risorse e sia in grado pertanto di creare valore.


La Redazione