Accordo di ristrutturazione a efficacia estesa

Gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, disciplinati dall’articolo 61 CCII, prevedono la possibilità che gli effetti degli accordi si estendano anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici. 

Il comma 2 dell’articolo 61 indica che per poter accedere all’accordo a efficacia estesa è necessario che:

  1. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti;
  2. l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta;
  3. i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria;
  4. i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
  5. il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.

Infine, il comma 5 dell’articolo 61 introduce la possibilità di accedere agli accordi a efficacia estesa anche senza la previsione delle continuità aziendale, qualora l’imprenditore abbia debiti nei confronti di banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo. In questo caso l’estensione degli effetti degli accordi è pur sempre possibile anche se non è prevista la continuità aziendale, ma esclusivamente nei confronti di creditori appartenenti alle medesime tipologie creditorie (banche e intermediari finanziari).