ARTICOLO 23 CCII Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

  • L’articolo 23 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” integrato dal D.Lgs. 83/2022 definisce le modalità di Conclusione delle trattative della CNC e indica che: 
    1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:
      • concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 25- bis, comma 1, se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
      • concludere la convenzione di moratoria di cui all’articolo 62;
      • concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
    2. Se all’esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l’imprenditore può, in alternativa:
      • predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56;
      • domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all’articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto;
      • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies;
      • accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L’imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all’articolo 25-quater, comma 4.