Associazione in partecipazione:

accordo mediante il quale un soggetto (associante) attribuisce a un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili della propria impresa o di uno o più affari, a fronte di un determinato apporto, che può consistere in capitale, lavoro o entrambi. Sotto il profilo civilistico, si tratta di un contratto a causa partecipativa, nel quale l’associato non assume la qualità di socio, ma partecipa ai risultati economici dell’attività. In particolare, quando l’apporto è costituito esclusivamente da capitale, l’associato condivide il rischio economico dell’operazione, in quanto la remunerazione è normalmente variabile e correlata agli utili conseguiti, senza un diritto incondizionato alla restituzione del capitale o a un rendimento minimo.

Dal punto di vista economico-giuridico, l’associazione in partecipazione si distingue quindi dal finanziamento in quanto non configura un rapporto di credito, bensì un rapporto di natura partecipativa, con conseguente esposizione – almeno in linea teorica – al rischio d’impresa.