accordo mediante il quale un soggetto (finanziatore) mette a disposizione di un altro soggetto (finanziato) una somma di denaro, con l’obbligo per quest’ultimo di restituirla secondo modalità e tempi prestabiliti, generalmente accompagnati dalla corresponsione di un interesse quale corrispettivo per l’utilizzo del capitale. Sotto il profilo civilistico, tale schema si riconduce, nella forma tipica, al contratto di mutuo disciplinato dal codice civile, pur potendo assumere configurazioni atipiche nella prassi commerciale. Dal punto di vista economico-giuridico, il finanziamento configura un rapporto di credito, in cui il finanziatore non partecipa al rischio d’impresa, ma vanta un diritto alla restituzione del capitale e alla percezione degli interessi indipendentemente dall’andamento dell’attività del soggetto finanziato.



