regola che impone Alle società italiane quotate in mercati regolamentati dell’Unione Europea le cui azioni sono oggetto di OPA l’astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. Il management di una società non può infatti aumentare l’indebitamento, interrompere ricerche o diminuire gli investimenti per rendere meno “attraente” la società agli occhi del compratore. Tattiche difensive possono essere implementate solo con l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria e di quella straordinaria.
