Decreto Liquidità: Fondo di Garanzia e finanziamenti alle PMI

La crisi attuale derivante dagli impatti negativi dell’emergenza COVID-19 si sta rivelando una sfida per la liquidità delle aziende, non solo italiane ma di tutta Europa. L’accesso a forme di finanziamento straordinarie risulta sicuramente una necessità per la maggior parte delle aziende, le quali devono far fronte al fabbisogno finanziario indotto dal blocco delle attività e dunque dalla improvvisa mancanza di regolari flussi finanziari.

Gli effetti delle misure anti-covid influenzano l’equilibrio economico e finanziario delle imprese, che come conseguenza vedono ridursi la propria capacità di adempimento delle normali obbligazioni. Tutto ciò comporta progressivamente un degrado generale anche del merito creditizio delle imprese imputabile tuttavia ad un effetto esogeno alle normali condizioni operative dell’impresa.

All’art. 13 del Decreto Liquidità, e fino al 31 dicembre 2020, viene modificata ulteriormente la disciplina inerente al Fondo di Centrale Garanzia (FCG) per le PMI (in deroga all’art. 2, co. 100, lettera a, L. n. 662/1996), rispetto al precedente intervento già previsto dal Decreto Cura Italia (l’art. 49 del D.L. n. 18/2020 è abrogato).

Il Fondo di Garanzia come risposta alla crisi

Si tratta, anzitutto, del significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l’erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti fino a 5 milioni di importo garantito.

Attraverso il Decreto Liquidità viene standardizzato e semplificato l’iter procedurale per l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia: i finanziamenti garantiti potranno essere richiesti dalle imprese e dai professionisti, senza la necessità di effettuare alcuna istruttoria bancaria. L’abolizione dell’obbligo dell’istruttoria, per le imprese medio piccole, consentirà di ridurre notevolmente i tempi intercorrenti tra la richiesta e l’effettiva erogazione delle somme.

Il Fondo Centrale di Garanzia gestisce e fornisce le garanzie a copertura dei finanziamenti richiesti dalle Piccole Medie Imprese e dai professionisti, differente è invece il trattamento per le garanzie su prestiti alle medio-grandi imprese le quali sono prese in carico dalla SACE, ed per il cui funzionamento si rinvia a Garanzia SACE: requisiti e modalità per accedere ai finanziamenti del Decreto Liquidità.

Il Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 13 D.L. Liquidità)

Le principali caratteristiche dei finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI sono state sintetizzate nella seguente tabella riepilogativa.

Platea beneficiari Possono beneficiare dell’accesso al fondo di garanzia PMI:
• PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni;
• imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
Possono inoltre presentare richiesta:
• imprese che in data successiva al 31 dicembre 2019 hanno presentato concordato con continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato;
• imprese con posizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché non precedente al 31 gennaio 2020.
Importo massimo del finanziamento garantito Fino a 5 milioni di euro per ogni singolo soggetto e comunque:
a) per accedere alla garanzia diretta del 100%: fino al 25% del fatturato per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite massimo di 25.000 euro;
b) per accedere alla garanzia del 100% (90% diretta e 10% Confidi): fino al 25% del fatturato per beneficiari con fatturato inferiore a 3.200.000 euro quindi nel limite massimo di 800.000 euro;
c) per accedere alla garanzia diretta del 90%: alternativamente il maggiore tra il 25% del fatturato, il doppio della spesa salariale annua 2019, il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario.
Condizioni e valutazioni degli Istituti bancari a) fino al limite massimo di 25.000 euro: nessuna valutazione di solvibilità
b) per importi tra 25.000 euro e 800.000 euro: valutazione di solvibilità
c) per importi superiori a 800.000 euro e fino a 5 milioni di euro: valutazione di solvibilità anche antecedente all’epidemia.
Percentuale del finanziamento coperta dal fondo di garanzia d) 100% per finanziamenti di importo inferiori a 25.000 euro;
e) 90% + 10% (in riassicurazione) per prestiti il cui valore non può superare il minore tra il 25% dei ricavi e 800.000 euro;
f) 80% + 10% (in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
g) 90% per gli altri finanziamenti che rispettano i requisiti previsti.
Costo della garanzia Garanzia è concessa a titolo gratuito.
Procedura semplificata Per i prestiti fino a 25.000 euro non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia.
Durata finanziamenti Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi.

L’accesso ai finanziamenti agevolati attraverso il Fondo Centrale di Garanzia

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, tali finanziamenti prevedono:

  • l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
  • un importo non superiore al minor valore tra il 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e del doppio dei costi del personale nel 2019, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000 euro).

In favore delle imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con un’altra a copertura del residuo 10% del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La già menzionata garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

La fase di finanziamento in sintesi

L’impresa che farà richiesta dei finanziamenti agevolati dal Fondo Centrale di Garanzia, riceve la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza dover includere garanzie aggiuntive e senza dover tenere conto dei costi derivanti dalle fidejussioni o dalle polizze assicurative poiché i finanziamenti verranno erogati dalle banche e sarà il fondo stesso ad assumersi la responsabilità da garante.

I finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia rappresentano uno strumento efficace per fronteggiare le necessità di liquidità per le imprese italiane colpite dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19.

Occorre considerare che per l’ottenimento dei finanziamenti resta comunque, almeno parzialmente, a discrezione della banca la valutazione del rischio del debitore con tutte le possibili conseguenze nella probabilità che la stessa accetti di assumersi il rischio, anche se garantito dallo Stato italiano. E’ ipotizzabile che tali disposizioni possano non essere sufficienti a far fronte alle molteplici esigenze che le aziende si troveranno ad affrontare sia nella fase di riavvio che successivamente.

Per completare un sistema di sostegno per le imprese in difficoltà sarebbe necessario:

a) immettere prima possibile una consistente liquidità monetaria nel sistema produttivo per garantire la ripresa operativa ed il finanziamento del fabbisogno di capitale circolante (magazzino, credito commerciale, pagamenti debiti di fornitura) necessario al ritorno verso una condizione di normalità del ciclo attivo e passivo (pagamenti ed incassi);

b) procedere alla ricapitalizzazione delle imprese che hanno subito il lockdown operativo forzoso e che, prevedibilmente, chiuderanno l’esercizio 2020 con significative perdite di bilancio.

I normali ed ordinari canali di finanziamento, offerti dal sistema bancario, pur fondamentali in ordinari periodi di operatività, non sono in periodi emergenziali, come quello che stiamo attraversando, sufficienti.

I vincoli, infatti, di bilancio e di policy creditizia,  imposti dalla normativa di vigilanza prudenziale (BCE e EBA) e dal processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP Supervisory Review and Evaluation Process,), non consentono deroghe ai rigidi schemi d’istruttoria per il merito creditizio il monitoraggio del rischio di credito (si veda anche a tal proposito quanto previsto dalle linee guida BCE sui NPL e Calendar Provisioning  la proposta di linee guida EBA denominata “Loan Origination & Monitoring”).

Si ritiene necessaria una strategia alternativa e/o integrativa fortemente innovativa e basata su:

a) finanza agevolata, con la concessione di contributi in conto gestione ed in conto capitale ad integrazione della garanzia statale già prevista per il FCG e SACE.

b) ricorso a strumenti di finanziamento non bancari (ad esempio, mini-bond per liquidità e per ricapitalizzazione).


Matteo Berisha