Accordi di Ristrutturazione

Gli articoli da 57 a 61 del CCII disciplinano le diverse fattispecie di accordi di ristrutturazione.

L’accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII, ex art. 182bis LF)

L’Accordo di ristrutturazione, regolamentato dall’art.57 CCII è concluso dall’imprenditore, anche non commerciale, che si trova in stato di crisi o di insolvenza. Questo strumento non si applica all’imprenditore minore per come definito dall’articolo 2, lettera d), Codice.

L’Accordo è uno strumento più complesso rispetto al piano attestato di risanamento, infatti necessita:

  • il consenso di almeno il 60% dei creditori
  •  è soggetto a omologazione da parte del Tribunale.

L’accordo deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione e deve essere redatto secondo le indicazioni previste per il piano attestato di risanamento (art. 56 comma 2 CCII).

Al piano debbono essere allegati i documenti indicati all’articolo 39, commi 1 e 3, CCII, pertanto devono essere depositati presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Devono inoltre essere depositate, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

Quando la domanda è presentata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), ossia con riserva di deposito di documentazione, il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l’indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L’ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a).

Il piano deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo nei seguenti termini:

  1. entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
  2. entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

Infine, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano devono avere l’attestazione di un professionista indipendente che deve pure specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei allo stesso, nei termini sopra indicati.

BENEFICIVINCOLI
esenzione da revocatoriaesenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenzialemoratoria di 120 giorni per i creditori non aderentiagevolazioni di natura fiscale (neutralità fiscale sopravvenienze da stralcio dei debiti)possibilità di proporre la transazione su debiti fiscali e previdenzialipossibilità di ottenere misure protettive del patrimoniocram down, ossia possibilità di ottenere l’omologazione malgradi la mancata adesione da parte dell’Amministrazione fiscale e degli Enti previdenzialiapplicazione dell’art. 1239 c.c. ai creditori non aderenti (la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori)tutela dei crediti sorti in esecuzione del Paino cui viene riconosciuta la prededucibilitàobbligo di accordo con almeno il 60% dei creditivincolo di pagamento dei non aderenti entro 120 giorniIntervento dell’autorità giudiziaria nella fase dell’omologazioneLimitazione della possibilità di estensione degli effetti ai creditori non aderenti alla sola applicazione del cram down fiscale e previdenziale

L’accordo di ristrutturazione agevolato

L’articolo 60 del CCII disciplina gli accordi di ristrutturazione agevolati. In particolare, nel caso in cui l’imprenditore debitore:

  • non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
  • non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee

il consenso dei creditori previsto all’articolo 57 CCII è ridotto alla metà, ossia al 30% in luogo del 60% del totale dei crediti.

L’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa

Gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, disciplinati dall’articolo 61 CCII, prevedono la possibilità che gli effetti degli accordi si estendano anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici. 

Il comma 2 dell’articolo 61 indica che per poter accedere all’accordo a efficacia estesa è necessario che:

  1. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti;
  2. l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta;
  3. i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria;
  4. i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
  5. il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.

Infine, il comma 5 dell’articolo 61 introduce la possibilità di accedere agli accordi a efficacia estesa anche senza la previsione delle continuità aziendale, qualora l’imprenditore abbia debiti nei confronti di banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo. In questo caso l’estensione degli effetti degli accordi è pur sempre possibile anche se non è prevista la continuità aziendale, ma esclusivamente nei confronti di creditori appartenenti alle medesime tipologie creditorie (banche e intermediari finanziari).