Decreto Liquidità: crisi d’impresa e misure urgenti per far fronte all’emergenza COVID-19

L’emergenza sanitaria le necessarie misure restrittive adottate dalla maggior parte dei Governi stanno generando e certamente genereranno nei prossimi mesi gravi problemi di liquidità a molte imprese, tra cui le società per le quali sono in corso piani concordatari o accordi di ristrutturazione e l’impossibilità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni è il presupposto del fallimento.

Con il Decreto Liquidità il Governo italiano ha previsto mirate disposizioni volte all’improcedibilità delle istanze di fallimento e alla salvaguardia delle procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione omologati.

Salvaguardia delle procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione omologati

L’intervento normativo del Decreto Liquidità ha lo scopo di salvaguardare quelle procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione omologati aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, che in questa particolare fase potrebbero invece, risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico. Si tratta di una serie di misure inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, adottate proprio al fine di garantire la piena efficacia degli strumenti alternativi al fallimento.

Improcedibilità delle istanze di fallimento

Il Governo ha inoltre ritenuto indispensabile, per un periodo di tempo limitato sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all’apertura del fallimento e di procedure anch’esse fondate sullo stato di insolvenza. Ciò per una duplice ragione: da un lato per evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato; dall’altro bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento.

1. Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

La Relazione tecnica dell’articolo 10 del Decreto Liquidità specifica che la prima misura consiste nel prorogare di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, con evidenti riflessi anche sul meccanismo di risoluzione dei concordati ex art. 186 Legge Fallimentare.

La seconda misura permette al debitore di presentare sino all’udienza fissata per l’omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione ex novo di una proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 R.D. 267/1942 o di un nuovo accordo di ristrutturazione dell’articolo 182-bis del R.D. già citato, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

La terza misura di snellimento di procedura consiste nella possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo di ristrutturazione

La quarta misura prevede che venga concessa al debitore da parte del Tribunale, un ulteriore proroga fino a novanta giorni, sia nel caso dell’articolo 161, comma sesto che nel caso dell’articolo 182 bis, comma settimo L.F., accessibile al debitore per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe, purché nell’istanza di concessione della proroga il debitore abbia richiamato tutti gli elementi che l’hanno resa necessaria e soprattutto i fatti sopravvenuti in relazione all’epidemia COVID-19 e l’abbia presentata prima della scadenza del termine ex art. 161, comma sesto L.F., già prorogato.

L’attuale situazione di crisi genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriore al palesarsi dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni.

Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, il Decreto Liquidità prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:

  1. nella proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale al momento dell’ emergenza epidemiologica;
  2. in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;
  3. sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo;
  4. nella introduzione di un nuovo termine sino a novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell’art. 161, comma sesto L.F. (c.d. “preconcordato” o “concordato in bianco”) o termine ai sensi dell’art. 182 bis comma settimo L.F.

L’articolo 10 del Decreto Liquidità prevede che:

  1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.
  2. Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177.
  3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione deposita sino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all’omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
  4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L’istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l’articolo 161, commi settimo e ottavo.
  5. L’istanza di cui al comma può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all’articolo 182 bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Dal punto di vista finanziario, l’intervento ha natura procedurale, in quanto consente di prorogare i termini originariamente previsti al fine di permettere al debitore di mettere in atto quei meccanismi che gli consentano di riallineare i piani o gli accordi di ristrutturazione omologati alla nuova situazione economica (non imputabile assolutamente alla sua volontà) e garantirgli nello stesso tempo più̀ chances possibili per il salvataggio dell’impresa, obiettivo fondamentale nell’attuale contesto economico essendo una leva positiva per l’economia nazionale.

2. Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

La Relazione illustrativa all’articolo 11 evidenzia come sia stata individuata una misura eccezionale e temporanea di durata ristretta ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Un simile accertamento, invero, necessiterebbe di una procedura di accertamento che, nell’immediato e salvo il progressivo migliorarsi della situazione, determinerebbe un carico supplementare di lavoro per Tribunali già in situazione di emergenza.

Si è quindi optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell’ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. “Decreto Marzano”), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni.

Viene invece contemplata un’unica eccezione alla improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all’art. 15, comma 8, L.F. In questi casi, infatti, la radicale improcedibilità verrebbe ad avvantaggiare le imprese che stano potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità.

  1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Allo scopo di evitare che tale blocco precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della par condicio creditorum, il terzo comma della norma prevede la sterilizzazione del periodo di blocco sia ai fini del calcolo dell’anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese sia ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall’articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la proposizione delle azioni revocatorie.


Francesco Carnevali