RINUNCIA ABDICATIVA

La rinuncia abdicativa è il negozio giuridico patrimoniale con il quale il titolare «abbandona» volontariamente la proprietà (e la perde per solo, immediato effetto di tale atto, indipendentemente dalla circostanza che altri la acquisti o che essa si estingua), esercitando così la piena “signoria” sul bene (di qui la differenza rispetto al «rifiuto» – di acquisire un diritto soggettivo o una posizione giuridica di vantaggio dei quali non si è ancora titolari: cfr. artt. 519 e 1411 cod. civ. –). Tale negozio è espressamente contemplato dall’art. 649 cod. civ. (in tema di legato); dall’art. 882 cod. civ. (in tema di riparazione del muro comune); dall’art. 963 (in tema di perimento del fondo enfiteutico); dall’art. 1070 (in tema di abbandono del fondo servente – trattasi, però, più propriamente, di una rinunzia traslativa –); dall’art. 1104 cod. civ. cit. (in tema di comunione) e dagli artt. 1350, n. 5, e 2643, n. 5, cod. civ. (a tenore dei quali l’atto di rinuncia a diritti reali immobiliari richiede la forma scritta ed è soggetto a trascrizione).