Bonus pubblicità 2020

A partire dal 1° settembre 2020 sino al 31 settembre 2020 è possibile presentare la richiesta per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità) effettuati o da effettuarsi nell’anno 2020, la norma che prevede tali incentivi è stata introdotta con l’articolo 5, comma 1. del  D.P.C.M. n. 90 del 2018.

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente ma esclusivamente per il 2020 con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio il limite minimo dell’importo incrementale dell’1% viene meno.

Il credito d’imposta

Le agevolazioni sono state introdotte per stimolare la ripresa degli investimenti mirati all’attività di pubblicità e marketing attualmente in difficoltà anche a causa dell’epidemia da COVID-19, il Decreto Cura Italia ha abrogato il requisito di investimento incrementale fissando l’aliquota unica al 30% e successivamente il Decreto Rilancio ha innalzato la soglia del credito d’imposta portando l’aliquota dal 30 a 50% come massimo del valore percentuale degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nell’anno innalzando anche la spesa massima annua al limite di 60 milioni di euro.

Le agevolazioni si rivolgono ai soggetti titolari di reddito d’impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Come accedere al credito d’imposta

Si può beneficiare il credito di imposta unicamente in compensazione alla dichiarazione dei redditi, presentando il Modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). 

Ammissibilità degli investimenti

Gli investimenti in servizi pubblicitari sono considerati ammissibili all’accesso delle agevolazioni qualora essi siano caratterizzati dall’utilizzo al fine divulgativo di giornali quotidiani e periodici, sia online che cartacei entro un limite di 40 milioni di euro di risorse stanziate e su emittenti televisive o radio locali e nazioni fino a 20 milioni di euro nelle quali non sussista una partecipazione statale.

Solamente per l’anno 2020 al bonus pubblicità saranno ammessi anche i soggetti che nel 2020 hanno investito meno rispetto all’anno precedente. Saranno altresì ammessi coloro che nel 2019 non hanno investito alcuna risorsa in pubblicità ed anche i soggetti la quale attività d’impresa è iniziata nel 2020.

La presentazione della domanda

In sede di prenotazione non è necessario fornire alcuna documentazione di sostegno dato che quest’ultima potrebbe essere richiesta eventualmente attraverso controlli successivi, il soggetto richiedente sarà dunque tenuto a conservare qualunque tipo di documentazione volta a dimostrare il sostenimento delle spese (contratti pubblicitari, spese per servizi pubblicitari, etc.).

La richiesta può avvenire anche inviando la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”.

L’accumulo con le richieste presentate durante il mese di marzo 2020

Le nuove richieste per l’accesso al credito d’imposta non comprometteranno la validità delle richieste trasmette durante periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo 2020, questo perché le richieste già presentate risulteranno in una rivalutazione del credito oppure in una sostituzione dalla nuova richiesta. 

Le alternative ai contribuenti che hanno già presentato la loro richiesta sarebbero le seguenti: 

  • qualora fosse già stata presentata una richiesta durante il periodo di marzo, può essere comunque inviata una seconda prenotazione, esclusivamente per l’anno 2020. Il richiedente può attendere la rideterminazione del credito d’imposta sulla base dei nuovi criteri di calcolo introdotti dal Decreto Rilancio. 
  • oppure, Presentare a settembre una nuova comunicazione che vada a sostituire quella già presentata a marzo. 

L’importo del credito d’imposta ricalcolato sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. È comunque possibile presentare a settembre una nuova comunicazione per sostituire quella presentata nel marzo 2020.

A completamento dell’iter di ottenimento del beneficio, successivamente all’invio della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, dovrà essere inviata, con la stessa modalità telematica, dal 01.01.2021 al 31.01.2021, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati.


Matteo Berisha