IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: MODALITA’ DI ACCESSO E BENEFICI

PREMESSA

Il Concordato preventivo biennale, destinato a imprese e lavoratori autonomi, è un nuovo strumento tramite il quale il Legislatore desidera instaurare un rapporto collaborativo tra fisco e contribuenti. Tale strumento, in vigore dal 2024, sarà applicabile ai soggetti ISA e ai forfettari. I contribuenti in possesso dei requisiti che aderiranno al Concordato avranno accesso al regime premiale ISA e non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi basati sull’articolo 39 del DPR 600/1973. La volontà del legislatore, al fine di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione tra contribuenti e fisco, è quindi quella di creare un nuovo strumento per assolvere, da una parte, ai problemi di gettito e, dall’altra di supportare le imprese e i lavoratori autonomi durante periodi economicamente difficili, agevolando piccole e medie imprese, partite Iva, professionisti ed anche le società di minori dimensioni che applicano gli ISA fornendo uno strumento di tax planning. Scopo principale dello strumento è quello di favorire l’adempimento spontaneo indirizzando il focus del prelievo tributario sulla predeterminazione dei redditi.

CRITERI, DESTINATARI ED EFFETTI DELLA PROPOSTA DEL FISCO

Il Consiglio dei Ministri, in data 25 gennaio 2024, ha approvato il decreto legislativo attuativo della delega fiscale (D.LGS. 13/2024) in merito alle disposizioni in materia di accertamento tributario introducendo il c.d. “concordato preventivo biennale”.  Tale strumento consisterà in una proposta biennale che l’Agenzia delle Entrate farà ai titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire preventivamente le imposte dovute. Ad essere coinvolte saranno le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari, e la misura rientra tra gli interventi volti a potenziare gli istituti per l’adempimento spontaneo. L’Agenzia delle Entrate svilupperà la proposta sulla base dell’incrocio delle banche dati a propria disposizione, dei dati dichiarati e delle informazioni disponibili stimando in anticipo le imposte sui redditi dovute e l’IRAP.

Accogliendo le richieste degli addetti ai lavori, il testo definitivo del decreto legislativo in materia di accertamento e concordato preventivo biennale ha ridisegnato le scadenze per l’adesione alla proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate. Di seguito, in sintesi, le date principali.

Entro il 1° aprile di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato, termine che per il 2024 sarà fissato al 15 giugno.

I titolari di partita IVA saranno tenuti a prestare adesione alla proposta di concordato entro il termine di cui all’articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001, ovvero entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap (30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione). Tuttavia, nel primo anno di applicazione dell’istituto (periodo di imposta 2024) i contribuenti avranno tempo fino al 15 ottobre 2024stessa data per l’invio della dichiarazione dei redditi. In sostanza, la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi seguirà le regole ordinarie mentre le imposte determinate sulla base della proposta di concordato andranno versate in sede di secondo acconto.

Sul fronte dei requisiti, per i soggetti ISA viene meno il vincolo del punteggio pari almeno a 8 nel periodo d’imposta precedente. Resta, invece, la condizione di regolarità fiscale e in particolare l’adesione sarà riservata ai titolari di partita IVA che non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Saranno esclusi dall’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione delladichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Chi accetterà la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP dei due periodi d’imposta. Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato saranno iscritte a ruolo.

Nulla cambia sul fronte degli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi e in materia di IVA e sarà in ogni caso necessaria la comunicazione dei dati ai fini degli ISA.

Con riferimento, invece, agli aspetti previdenziali ad oggi sembra chiaro che ai fini INPS (artigiani/commercianti/gestione separata) rileverà il reddito concordato mentre la strada sembra essere in salita per le casse previdenziali private per le quali il concordato preventivo biennale, sulla base delle dichiarazioni degli addetti ai lavori, non dovrebbe produrre alcun effetto.

Sarà immediata la cessazione del concordato se, nel periodo d’imposta, si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso.
  • il contribuente cessa l’attività.

Da segnalare anche le ipotesi di decadenza.

  • La prima riguarda i casi in cui a seguito di accertamento, risultano “attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate”, di valore superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati.
  • Decadenza anche a seguito di modifiche integrazioni della dichiarazione dei redditi che comportano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.
  • Piano di pagamento anticipato cancellato anche in caso di omesso versamento delle imposte.

Per quel che riguarda i titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario, l’accesso al concordato preventivo non sarà possibile per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente. Il 2024 sarà un anno di avvio sperimentale per questa categoria di contribuenti: questa una delle novità previste dal decreto definitivo.

I titolari di partita IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale sapranno quindi in anticipo le imposte dovute per il 2024 e per il 2025. Saranno considerati irrilevanti gli eventuali maggiori (o minori) redditi incassati rispetto a quelli oggetto di concordato, mentre resterà obbligatorio rispettare gli adempimenti contabili e dichiarativi.

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE IN SINTESI

Destinatari– contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni soggetti agli indici sintetici di affidabilità;

– contribuenti che aderiscono al regime forfettario, per tali soggetti il concordato preventivo biennale si applica in via sperimentale per il periodo di imposta 2024.
Condizioni di accesso– non avere debiti tributari;

– oppure aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta.
Scadenze I° anno di applicazione– entro il 15 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato;

– i titolari di partita IVA saranno tenuti a prestare adesione alla proposta di concordato entro il 15 ottobre 2024, stessa data per l’invio della dichiarazione dei redditi. In sostanza, la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi seguirà le regole ordinarie mentre le imposte determinate sulla base della proposta di concordato andranno versate in sede di secondo acconto.
Scadenze anni successivi– entro il 1° aprile di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato;

– i titolari di partita IVA saranno tenuti a prestare adesione alla proposta di concordato entro il termine di cui all’articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001, ovvero entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap (30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione).
Cause di esclusione– mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;

– condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
Cause di decadenzada segnalare:
‘- i casi in cui a seguito di accertamento, risultano “attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate”, di valore superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati;
‘ decadenza a seguito di modifiche integrazioni della dichiarazione dei redditi che comportano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
‘ omesso versamento delle imposte.
Cause di cessazioneè immediata la cessazione del concordato se, nel periodo d’imposta, si verifica una delle seguenti condizioni:

‘- il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso;

– il contribuente cessa l’attività.
Regime premialei contribuenti in possesso dei requisiti che aderiranno al concordato preventivo biennale avranno accesso al regime premiale ISA e non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi basati sull’articolo 39 del DPR 600/1973.

RETTIFICHE DA APPORTARE AL REDDITO CONCORDATO

Per le imprese ed i lavoratori autonomi che aderiranno al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, il reddito concordato deve essere oggetto di alcune variazioni riferite essenzialmente a poste straordinarie di reddito.

Gli articoli 15 e 16 del Decreto si occupano di definire il reddito, di lavoro autonomo o d’impresa, oggetto di concordato.

Per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo, si precisa che l’importo proposto al contribuente è individuato con riferimento all’articolo 54 del Tuir, senza considerare i valori relativi alle plusvalenze e minusvalenze ed ai redditi di partecipazione in soggetti di cui all’ articolo 5 del Tuir. È poi stabilito che il saldo netto tra plusvalenze e minusvalenze, nonché i redditi di partecipazione, determinano una variazione (in aumento o in diminuzione) del reddito concordato, fermo restando il limite minimo di euro 2.000. Esulano dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo le sopravvenienze, i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela o di altri elementi immateriali riferibili all’attività professionale di cui al comma 1-quater, dell’articolo 54, Tuir, i quali, pur essendo componenti straordinari, non dovrebbero modificare l’importo del reddito concordato con l’Agenzia delle entrate.

Le medesime regole descritte per il reddito di lavoro autonomo sono in sostanza previste anche per la determinazione del reddito d’impresa concordato, con la differenza che, in questo caso, non sono considerate, oltre alle plusvalenze e minusvalenze, anche le sopravvenienze attive e passive. Inoltre, è stabilito che, eventuali perdite fiscali, conseguite in periodi d’imposta precedenti a quelli concordati, determinano una variazione in diminuzione del reddito concordato. Anche per il reddito d’impresa è previsto il limite minimo di euro 2.000. Per quanto riguarda le plusvalenze, le variazioni da apportare al reddito concordato non riguardano solamente quelle di cui all’articolo 58 del Tuir e all’articolo 86 del Tuir, ma anche quelle di cui all’articolo 87 del Tuir, ossia quelle esenti derivanti dalla cessione delle partecipazioni con i requisiti “pex”. Trattandosi di componenti positivi di reddito esenti, la variazione non incide comunque sul reddito concordato. Nessuna variazione è, invece, prevista per le perdite su crediti di cui all’articolo 101, comma 5 del Tuir, in quanto la norma, pur richiamando l’articolo 101 del Tuir, si riferisce espressamente alle sopravvenienze passive e non anche alle perdite. Non prevedere una variazione diminutiva del reddito concordatoper effetto di perdite su crediti derivanti da elementi “certi e precisi” è, senza dubbio, una penalizzazione, soprattutto quando tali perdite presentano caratteri di straordinarietà e non prevedibilità.

CONCLUSIONI

Passando alle conseguenze in termini di vantaggi e di eventuali effetti negativi dell’accettazione della proposta di concordato, il testo del decreto legislativo prevede che in caso di “maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato”, non saranno previste modifiche sul fronte del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti.

  • In sostanza, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, non subiranno modifiche i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta. Emerge chiaro il principale vantaggio del concordato preventivo biennale: per le partite IVA che incasseranno più di quando dichiarato, le somme eccedenti non saranno tassate. Di contro, nessuna modifica in diminuzione anche in caso di reddito effettivo inferiore.
  • Altro vantaggio è relativo alla possibilità di non ricevere accertamenti fiscali per due anni – aderendo l’impresa beneficia di semplificazioni burocratiche, esenzioni da accertamenti ordinari e limiti più generosi per compensazioni e rimborsi. 
  • Errore consentito sul dichiarato fino al 30%.
  • La procedura di concordato biennale potrebbe rivelarsi poco appetibile in quanto strumento che si fonda su una logica di predeterminazione dei redditi su base predittiva che, allontanando il contribuente dal principio di effettività della capacità contributiva, difficilmente lo renderà disponibile ad accettare gli esiti incerti di una procedura di standardizzazione preventiva dei redditi.

Utilizzare il concordato semplifica apparentemente il panorama fiscale. Tuttavia, mantenere gli impegni sui redditi concordati è cruciale per evitare il decadimento. Tra l’altro, con un reddito diverso, ad esempio minore nell’anno successivo, si rischia di pagare più, senza possibilità di chiedere una modifica del concordato.  Ma non solo, perché pur trasformando l’approccio fiscale da punitivo a cooperativo e preventivo, l’istituto presenta molti pericoli, che si moltiplicano, soprattutto se esiste la possibilità di “congelare per sempre” la tassazione dell’impresa.

CA Consulting, con il proprio team di professionisti, è a disposizione dei propri clienti al fine ditrovare a soluzione migliore per ottimizzare il carico fiscale.

Francesco Cospito (Partner CA Group)