IL PROGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Con il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, l’istituto della composizione negoziata della crisi è stato “calato” nel Titolo II del Codice della crisi, con alcune modifiche, rispetto alla disciplina originaria, tra cui l’introduzione del nuovo concetto giuridico di “Progetto di piano di risanamento” redatto secondo le indicazioni della lista di controllo, di cui all’art.13 comma 2 CCII. Il Progetto di piano di risanamento risulta essere un documento con una valenza informativa particolarmente rilevante ai fini dell’avvio e della prosecuzione della procedura di CNC essendo oggetto di analisi sia da parte dell’esperto incaricato nella fase di valutazione iniziale di ragionevolezza che delle parti interessate per la valutazione dell’impatto potenziale delle trattative ipotizzate.

Concetto di “Piano di risanamento”

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, in vigore dal 15 novembre 2021, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la “composizione negoziata della crisi”, ossia un percorso negoziale, riservato ed extragiudiziale, attraverso il quale il legislatore ha inteso offrire agli imprenditori uno strumento per affrontare tempestivamente la crisi d’impresa, senza l’intervento del Tribunale.Con il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, l’istituto della composizione negoziata della crisi è stato “calato” nel Titolo II del Codice della crisi, con alcune modifiche, rispetto alla disciplina originaria, tra cui l’introduzione del nuovo concetto giuridico di “Progetto di piano di risanamento

Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

L’art. 17 CCII prevede che nel set informativo che l’imprenditore deve inserire sulla piattaforma telematica di cui all’art. 13 CCII al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente sia compreso anche un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2.

D.L. 24 agosto 2021, n. 118Articolo 5“Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento”Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza Articolo 17“Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento”(integrato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83)
comma 3b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

comma 3b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;

La documentazione che l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, deve inserire nella piattaforma telematica è di seguito esposta:

  1. i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi 3 periodi di imposta,
  2. una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza;
  3. un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’art. 13, comma 2;
  4. una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative che intende adottare;
  5. l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
  6. una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del Dpr 445/2000 sulla pendenza, nei confronti dell’imprenditore, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza
  7. una dichiarazione con cui l’imprenditore attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell’art. 40, anche nelle ipotesi di cui agli artt. 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3;
  8. un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza;
  9. il certificato unico dei debiti tributari, che è quel documento che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, relativo all’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti;
  10. la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  11. il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, con il quale l’INPS e l’INAIL comunicano i crediti che hanno nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi.

In relazione agli ultimi 3 punti dell’elenco, al fine di accelerare l’accesso alla CNC, l’art. 38 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 prevede che l’imprenditore possa depositare, in attesa dei documenti di cui ai punti 9, 10, e 11, un’autocertificazione in cui attesta di aver richiesto almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto le certificazioni necessarie (ex artt. 363 e 364 CCII).

Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

Il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, ha inoltre introdotto nel Codice della crisi il concetto di Progetto di piano di risanamento anche nell’ambito del procedimento relativo alle misure protettive e cautelari inserendolo nel comma 2 lettera d dell’art. 19.

D.L. 24 agosto 2021, n. 118Articolo 7 “Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari”Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza Articolo 19“Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari”(integrato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83)
comma 2d) un piano finanziario per i successivi sei mesi eun prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;comma 2d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;

Nel contesto del procedimento relativo alle misure protettive e cautelari, con l’introduzione del Progetto di piano di risanamento appare evidente che la platea dei fruitori delle informazioni fornite si allarga ai creditori coinvolti nella richiesta di conferma delle misure richieste; risulta pertanto particolarmente delicato il ruolo del Progetto nell’indicazione del percorso di risanamento e delle implicazioni dello stesso per le parti coinvolte nell’avvio e nella prosecuzione delle trattative.

Scopo del Progetto di piano di risanamento

La volontà del legislatore con l’introduzione di tale nuovo concetto giuridico è di intendere il progetto come un documento di sintesi, comunque organico e sistematico, che rappresenti le coordinate entro cui sviluppare le iniziative strategiche e operative (anche numeriche in arco di piano) per fornire all’esperto e alle «parti» una prima versione delle assumptions con cui l’imprenditore intende risolvere la crisi e recuperare solide condizioni di continuità aziendale.

Il Progetto è una versione anticipatoria del Piano di risanamento definitivo che sarà valutato dall’esperto nella sua relazione finale, la cui parte qualificante è quella descrittiva relativamente alle iniziative da porre in atto con l’ausilio del professionista nominato e che sono dimostrative della visione strategica dell’imprenditore, del management e degli advisor incaricati.

La predisposizione del Progetto è un adempimento impegnativo, la cui redazione potrebbe rallentare i tempi di avvio del percorso di CNC, tuttavia nel contempo il progetto risulta avere una funzione di grande ausilio per l’esperto incaricato, il quale grazie alle informazioni fornite potrà più agevolmente valutare, in considerazione anche della completezza dei dati e dell’approfondimento prospettico, quale sia l’effettivo grado di ragionevolezza e perseguibilità del risanamento, con indiscutibile vantaggio in favore dell’iter procedurale della CNC.  

Il contenuto del Progetto e la capacità di predisposizione dello stesso dovrebbero essere diretta conseguenza dello sforzo dell’imprenditore commerciale nel dotarsi di adeguati assetti organizzativi ossia della capacità di costruire un sistema di rilevazione idoneo sia a prevenire che a gestire la crisi di impresa.

L’art. 3 CCII prevede infatti che l’imprenditore debba adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, istituendo un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 del cod. civ.

Le misure e gli assetti istituiti dall’imprenditore dovrebbero consentire di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta;
  2. ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, al comma 2;
  3. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i principali indicatori di rischiosità:
  • esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché́ rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste per le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati di cui all’art. 25-novies, comma 1 CCII.

La centralità del Progetto quale diretta conseguenza delle capacità dell’imprenditore nel dotarsi di adeguati assetti organizzativi è confermata dal DM Giustizia del 28.09.2021 che indica essere utile, anche se non imprescindibile, che l’imprenditore, nel momento in cui decide di intraprendere il percorso di risanamento, abbia già redatto un Piano.

Il CCII regola di fatto i tre stadi di difficoltà dell’impresa in base ai quali si delineano i presupposti per l’accesso alle diverse procedure ossia la probabilità di crisi, la crisi e l’insolvenza; in tale ambito gli strumenti introdotti dal Codice possono essere suddivisi in tre macrocategorie in funzione delle loro finalità.

STRUMENTI REGOLAMENTATI DAL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
PREVENZIONE DELLA CRISI D’IMPRESAassetti organizzativi adeguati e doveri degli organi socialila composizione negoziata della crisii doveri di segnalazione dell’organo di controllo e dei creditori pubblici qualificati
RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPRESAaccordi in esecuzione di piani attestati di risanamentoaccordi di ristrutturazione dei debitila convenzione di moratoriail concordato preventivo in continuitàil piano di risanamento soggetto ad omologazione
LIQUIDAZIONE DELL’IMPRESAil concordato liquidatorioil concordato semplificato per la liquidazione del patrimoniola liquidazione giudizialel’esdebitazione

Il Progetto si pone come elemento trasversale nell’ambito dei 3 strumenti regolamentati del CCII finalizzati alla prevenzione della crisi, (i) adeguati assetti organizzativi (ii) composizione negoziata della crisi e (iii) doveri di segnalazione.

In tale contesto l’obiettivo del legislatore è di stimolare gli imprenditori piccoli e grandi affinché implementino il prima possibile una organizzazione interna, sviluppando competenze specifiche e strumenti tecnici-contabili che consentano di redigere un Progetto che tenga conto, ove possibile, delle indicazioni presenti nella check list.

Principi di redazione del Progetto di piano di risanamento

Il comma 3 lettera b) dell’art. 17 CCII prevede che il Progetto di piano debba essere redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’art. 13 comma 2, ovvero facendo riferimento alle indicazioni della lista particolareggiata di controllo della sezione II del DM Giustizia.

In considerazione anche dell’emanazione delle check list ministeriali antecedente all’introduzione del concetto di Progetto nel CCII, non è rinvenibile alcuna prescrizione specifica in merito alla redazione di tale documento essendo le check list riferibili alla redazione del Piano di risanamento definitivo.

La lista particolareggiata di controllo del DM Giustizia deve essere pertanto considerata in funzione del concetto di “progetto” in quanto non è evidentemente nata quale supporto per un Progetto di piano di risanamento.

La differenza tra Piano di risanamento e Progetto di piano è desumibile anche dagli obiettivi indicati nella premessa della Sezione II del DM Giustizia in cui viene esplicitato che le check list dovrebbero consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile. Il Progetto di piano è il risultato dello sforzo autonomo dell’imprenditore (e dei suoi advisors) con un iter di formazione e redazione per forza di cose diversificato dal Piano di risanamento che sarà influenzato sia dall’attività dell’esperto che dei risultati negoziali con le parti; pertanto, ci si trova di fronte a due documenti tra loro strettamente connessi ma certamente non coincidenti.

La mancanza in letteratura di contributi sul tema del Progetto di piano di risanamento, mentre risultano numerosi i contributi nell’ambito dell’argomento dei piani “completi”, è la riprova che tale concetto sia del tutto nuovo non solo dal punto di vista giuridico ma anche in quello aziendalistico.

Le indicazioni della Sezione II del DM Giustizia costituiscono un impianto metodologico minimale che deve essere interpretato come una linea guida orientativa delle best practice, non certo esaustiva né tanto meno tassativa. 

La novità del concetto di Progetto implica che le migliori pratiche per la sua redazione potranno presumibilmente consolidarsi nel tempo con la pratica professionale e con la giurisprudenza che si formerà all’esito delle motivazioni dei provvedimenti dei Tribunali chiamati a decidere sulla conferma delle misure protettive e cautelari.

Contenuto del Progetto di piano di risanamento

Il set documentale indicato dall’art. 17 CCII per l’accesso alla CNC prevede la predisposizione di un Piano finanziario per i successivi sei mesi, documento che assieme al test pratico di cui alla sezione I del DM Giustizia, dovrebbe consentire all’esperto di avere un quadro completo del grado di gravità della crisi e di comprendere invece qualora si tratti in realtà già di insolvenza piena. In tale contesto informativo l’introduzione da parte del legislatore del Progetto di piano di risanamento sembrerebbe indicare che il suo contenuto possa potenzialmente prescindere dall’essere analitico dal punto di vista numerico, senza obblighi particolari inerenti lo sviluppo nel tempo del piano industriale e del relativo piano finanziario; tuttavia se da un lato il Progetto potrebbe non essere analitico nelle proiezioni economiche e finanziarie, dall’alto appare evidente che debba prevedere l’esposizione di dati numerici dai quali non si può prescindere e necessari al fine di essere il più conforme possibile alle check list.

Il Progetto di piano dovrebbe consistere in un disegno descrittivo, piu qualitativo che quantitativo, di un percorso pluriennale volto al riequilibrio di un’impresa in crisi o in stato di precrisi, fondato sia sulla raccolta di informazioni aziendali elaborate internamente che su dati esterni relativi al contesto economico generale e a quello specifico in cui opera l’impresa.  

Gli elementi fondamentali del Progetto sono tendenzialmente conformi a quelli indicati dai Principi per la redazione dei piani di risanamento emessi dal CNDEC, in particolare è necessario che la parte introduttiva del documento sia focalizzata sull’obiettivo e sul contesto giuridico per cui viene redatto.

La chiarezza del Progetto di piano necessita di un inquadramento della realtà aziendale cui si riferisce, è dunque opportuno illustrarne sinteticamente le caratteristiche fondamentali descrivendo oltre alla denominazione, la sede legale, la forma giuridica e l’assetto proprietario anche una cronistoria degli avvenimenti societari rilevanti degli ultimi anni. 

La storia recente dell’azienda, non deve essere esposta con un approccio meramente storiografico, ma è opportuno che vengano evidenziate le cause della crisi ossia quali debolezze siano sopraggiunte a causare lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, distinguendo i fattori di crisi endogeni da quelli esogeni dovuti a specifici andamenti o incertezze di mercato.  

È fondamentale esplicitare il mercato di riferimento dell’impresa e la sua collocazione all’interno dei vari segmenti di settore anche in termini di posizionamento dei propri prodotti, con l’indicazione di tutte le principali informazioni inerenti all’attività svolta considerando i processi attualmente svolti e i prodotti/servizi offerti, le tecnologie utilizzate oltre alla collocazione geografica degli stabilimenti e delle sedi secondarie.

L’organizzazione dell’impresa e la descrizione delle risorse umane a disposizione, oltre al grado di eventuale disaffezione che è intervenuto o si possa verificare a breve a causa dell’insorgere della crisi, sono elementi significativi per chi deve valutare la ragionevolezza del Progetto in funzione della trasformazione dello stesso in un Piano completo.

I dati aziendali, tipicamente descrittivi, sono riferibili all’azienda e al suo modello di business, ai fattori di debolezza e ai punti di forza per il suo rilancio, ponendo adeguata attenzione alle principali minacce e opportunità derivanti dall’ambiente esterno applicando la metodologia della SWOT analysis (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats).

Ai fini dell’accesso alla CNC è necessario, ai sensi del comma b) dell’art. 17 CCII, predisporre e depositare una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza, in tale contesto è opportuno che il Progetto fornisca una nota esplicativa quanto più completa possibile sulla situazione patrimoniale depositata con particolare riguardo all’analisi dell’esposizione debitoria: fornitori, banche e finanziatori, debiti verso i dipendenti, debiti erariali e previdenziali oltre che una ricognizione di eventuali rischi pendenti di varia natura (es. contrattuali, legali, tributari, giuslavoristici). 

L’assenza della previsione di una obbligatorietà di due diligence o di una attestazione dei dati patrimoniali nell’ambito della CNC non implica una deresponsabilizzazione in capo all’imprenditore nell’indicazione di una valorizzazione quanto piu realistica e completa dell’esposizione debitoria sia in ossequio al principio di buona fede cui deve soggiacere che per garantire reali prospettive di successo della CNC dimostrando una trasparenza assoluta dei dati forniti nei confronti in primis dell’esperto.

Nel Progetto dovranno essere esplicitate le linee guida che l’imprenditore, il management e gli advisors pongono a fondamento della strategia di risanamento, sia essa finalizzata al proseguimento della gestione aziendale, in forma diretta o indiretta, o alla dismissione di elementi del patrimonio.

Le linee guida del Progetto possono in questa fase essere di tipo qualitativo più che quantitativo, devono quindi essere esplicitate sia le operazioni industriali che attengono alla necessaria introduzione di elementi di discontinuità o di eventuali altre possibili iniziative, come l’intervento finanziario da parte dei soci o di altri imprenditori, sia l’ipotesi di manovra finanziaria relativa alla gestione dell’esposizione debitoria.

L’indicazione delle linee guida, seppur in forma sintetica, contribuisce ad offrire al nominando esperto un primo quadro delle possibili iniziative che l’impresa intende adottare e che poi dovranno essere riviste o rimodulate con il suo apporto contribuendo così all’aggiornamento del Progetto di piano fino alla definizione del Piano completo.

Il Progetto dovrebbe indicare almeno il budget per l’anno in corso e per il successivo in considerazione del fatto che ogni impresa dovrebbe essere in grado di elaborarlo; sarebbe infatti opportuno redigere una proiezione economico-finanziaria basata sui dati storici, in linea con il piano a 6 mesi depositato, che evidenzi gli esiti a tendere partendo da una spalla di piano coincidente con la situazione patrimoniale già descritta.

La funzione di tali indicazioni prospettiche è di fornire una diagnosi preventiva che consenta di evidenziare in anticipo i rischi di disequilibrio dell’impresa su cui fondare le nuove iniziative imprenditoriali, le modifiche del modello di business e la manovra finanziaria per la gestione dell’esposizione debitoria.

Qualora l’impresa fosse dotata di una struttura amministrativa pronta e adeguatamente coadiuvata da advisors incaricati potrebbe essere utile la predisposizione di un budget pluriennale di massima (economico, patrimoniale e finanziario) in grado già di esprimere l’impatto degli interventi potenziali per contenere la propagazione della crisi, in vista del suo superamento tramite il Piano completo definitivo.

Conclusioni

Il Progetto di piano di risanamento deve essere considerato come un documento di sintesi di ridotta dimensione contenutistica rispetto al Piano di risanamento definitivo (completo), tuttavia le linee guida che ne formano il disegno non possono essere completamente smentite o disattese dal piano definitivo il quale dovrà comunque essere redatto nel breve orizzonte temporale della CNC. 

Le informazioni e le valutazioni contenute nel Progetto risultano essere particolarmente impegnative e necessitano di una grande ponderazione per non far rischiare all’imprenditore e al management di esprimere una superficialità che potrebbe incidere negativamente sulla fiducia necessaria per la gestione dei rapporti con l’esperto e delle negoziazioni con parti coinvolte nelle trattative.

Il Progetto risulta essere una versione anticipatoria del Piano di risanamento definitivo, una sorta di fondamenta sulle quali costruire e pianificare le attività necessarie per il percorso di risanamento oltre che rappresentare uno strumento di gestione del risanamento stesso che abbia anche indirettamente una funzione di monitoraggio, di verifica degli stati di avanzamento, di coordinamento, di correzione e miglioramento che si esplicitano negli aggiornamento della sua versione originale fino alla definizione del Piano finale.

La redazione del Piano di risanamento è evidentemente un processo che necessariamente dovrà essere influenzato dall’esperto e tenere conto dei risultati del negoziato dei creditori, pertanto, il Progetto difficilmente potrà coincidere con il Piano di risanamento che accompagna la conclusione delle trattative.

Risulta auspicabile che nella redazione del Progetto che caratterizza la fase iniziale di avvio dell’iter di composizione negoziata, non vengano prese posizioni troppo ferme o risolute al fine di non rischiare di irrigidire l’approccio delle parti ancor prima dell’avvio delle trattative e di evitare di legare le mani del nominando esperto che potrebbe, come previsto dal suo ruolo e con i suoi strumenti tecnici, identificare soluzioni e percorsi diversi da quelle indicati.  

Il Progetto è pertanto destinato ad essere documento in continua evoluzione con relativi aggiornamenti periodici fino alla sua completa trasformazione in Piano definitivo; tale caratteristica può palesarsi fin dall’inizio dell’iter di CNC, ad esempio, laddove vengano richieste le misure cautelari e protettive per quali vi è un lasso temporale tra la nomina dell’esperto e la fissazione dell’udienza durante il quale il Progetto potrebbe subire una prima revisione in base alle interlocuzioni avvenute con l’esperto e all’avvio delle trattative con le parti. In questo caso l’aggiornamento del Progetto e, se necessario del Piano finanziario a sei mesi, può essere considerato favorevolmente in quanto contribuisce a fornire al Tribunale un segno tangibile di dinamismo e proattività dell’impresa e soprattutto di un avvio virtuoso della collaborazione fra l’esperto, l’impresa e gli advisors.

Francesco Carnevali, Senior Partner di CA Restructuring