LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI PRIVATI ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

PREMESSA

La Legge di Bilancio per il 2023, approvata dal Consiglio dei ministri il 21 novembre 2022, ha ricevuto il via libera definitivo del Senato il 29 dicembre 2022. La manovra ha introdotto 17 nuovi crediti d’imposta, che portano a 56 il totale dal 2019. Alcune misure sono state istituite col fine di contrastare le emergenze pandemica e il successivo rincaro dei prezzi dell’energia, mentre altre sono crediti d’imposta di nicchia. 

Il forte incremento delle agevolazioni erogate come crediti d’imposta fa sì che questo tipo di incentivi rappresenti il 12% delle 626 “tax expenditures” (esenzioni fiscali) monitorate dalla commissione ministeriale per le spese fiscali. 

In particolare, soprattutto nei periodi di crisi, come appunto quella pandemica o energetica, i crediti d’imposta permettono di fornire al sistema produttivo la liquidità necessaria in modo rapido superando gli ostacoli amministrativi che nel nostro Paese sussistono nell’ambito dell’erogazione diretta dei sussidi.

IL “PIANO INDUSTRIA 4.0”

Il “Piano Nazionale Industria 4.0” è stato varato dal Governo nel 2016 e prevede l’introduzione di una serie di misure agevolative fiscali, organiche e complementari, volte a incentivare gli investimenti privati per l’innovazione e per la competitività delle imprese e dell’intero tessuto economico. Nello specifico, le diverse agevolazioni già in essere, in termini di crediti d’imposta mirati, sono state potenziate e indirizzate in una logica di trasformazione industriale 4.0 e, come menzionato poc’anzi, ne sono state previste delle nuove. Nelle intenzioni governative, il Piano avrebbe dovuto avere una portata ampia e avrebbe dovuto coinvolgere “tutti gli aspetti del ciclo di vita delle imprese che vogliono acquisire competitività, offrendo un supporto negli investimenti, nella digitalizzazione dei processi produttivi, nella valorizzazione della produttività dei lavoratori, nella formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di nuovi prodotti e processi” (Ministero dello Sviluppo Economico, “Piano Nazionale Industria 4.0”, 2016). Tra gli strumenti agevolativi previsti dal “Piano Industria 4.0” troviamo diversi crediti d’imposta, tra cui quello per l’acquisto di beni strumentali, quello per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone Economiche Speciali, quello per investimenti in ricerca e sviluppo e la “Nuova Sabatini”.

IL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali ha sostituito le precedenti misure relative all’iper-ammortamento e al super-ammortamento. Infatti, già con la Legge di Bilancio per l’anno 2020 era stata apportata una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, andando a distinguere le seguenti diverse tipologie di beni strumentali oggetto di agevolazione:

  • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016; 
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; 
  • beni immateriali “Industria 4.0” individuati nell’Allegato B della l. 232/2016; 
  • beni ordinari (non “Industria 4.0”);

D’altro canto, anche con la Legge di Bilancio per l’anno 2022 (art. 1, co. 44) era stata prorogata e ridefinita la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti, distinguendoli a seconda della rispettiva natura. In particolare, nel caso dei beni strumentali inclusi nell’Allegato A (funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta fu rimodulato per i periodi d’imposta 2022 e 2023-2025.

Per il periodo d’imposta 2022, l’incentivo fiscale è strutturato come segue:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni e 20 milioni

Sarà, inoltre, possibile beneficiare delle aliquote incentivanti valide per tale periodo d’imposta fino al 30.09.2023, a condizione che il venditore del bene strumentale materiale abbia accettato il rispettivo ordine dal cliente entro il 31.12.2022 e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. 

Per i periodi d’imposta compresi tra il 2023 e il 2025, l’incentivo fiscale è stato strutturato come segue:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni

In particolare, il credito potrà essere goduto fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 il requisito dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore e del pagamento dell’acconto per la misura di almeno il 20% del costo. 

Per quanto riguarda il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali immateriali inclusi nell’Allegato B (funzionali ai processi di trasformazione 4.0) la Legge di Bilancio per l’anno 2022 aveva prorogate per tre anni l’agevolazione, ma riducendone l’intensità delle aliquote e ponendo come base di calcolo un importo massimo di 1 milione di euro

50% nel 2022 (ovvero entro il 30.09.2023); 

20% nel 2023; 

15% nel 2024; 

10% nel 2025. 

Per quanto riguarda, invece, i beni strumentali ordinari, ovvero non-4.0, è stato disposto un termine per le agevolazioni in corrispondenza del 31.12.2022, a meno che i requisiti di accettazione dell’ordine e del pagamento dell’acconto rilevante siano stati rispettati entro i 30.06.2023. L’intensità dell’incentivo fiscale è inferiore rispetto a quanto stabilito per i beni inclusi nell’Allegato A e nell’Allegato B e può essere sintetizzata come segue: 

• altri beni strumentali materiali: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

• altri beni strumentali immateriali: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

Inoltre, in base a quanto stabilito dal comma 1509 della Legge di Bilancio per l’anno 2021, il credito d’imposta «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». In aggiunta, l’agevolazione non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’art. 61 del TUIR, né ai fini del calcolo del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’art. 109, comma 5 del TUIR. Ai fini della determinazione del costo rilevante per il calcolo del credito d’imposta, il comma 1054 della Legge di Bilancio per l’anno 2021, dispone che lo stesso debba essere determinato comprendendo dunque “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” 19, ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR.

L’eleggibilità al credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali è prevista per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Nel caso di investimenti in altri beni strumentali “ordinari”, sono ammessi al beneficio dell’agevolazione anche gli esercenti arti e professioni, i soggetti aderenti al regime forfettario, le imprese agricole e le imprese marittime. Inoltre, in base a quanto indicato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E 2021, tra i soggetti eleggibili alla misura rientrano anche i seguenti: 

  • gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata; 
  • le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR che disciplina il reddito agrario; 
  • le reti d’imprese (sia “reti contratto” che “reti soggetto”), nelle modalità chiarite dalla Circolare 4/E del 15 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate; 
  • le società tra professionisti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della l. 183/2011 e del d.m. 34/201324; 
  • le associazioni tra professionisti di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR, limitatamente agli investimenti in beni ordinari dell’art. 1, commi 1054 e 1055, della l. 178/2020; 
  • i soggetti che intraprendono l’attività a partire dal periodo d’imposta in corso al 16.11.2020. 

Tuttavia, non risultano eleggibili all’agevolazione quelle imprese che risiedono in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 1052 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso condizionata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Inoltre, ai sensi della Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), nella quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell’iper-ammortamento, il criterio con il quale individuare il “momento di effettuazione dell’investimento” rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR. In base a tale norma e a tale criterio, infatti, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.  

Aliquota credito d’imposta per tipologia, tempistica dell’investimento e importo.

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “Principali Incentivi agli Investimenti alla luce della Legge di Bilancio 2023”

IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO E NELLE “ZONE ECONOMICHE SPECIALI”

Credito d’Imposta Mezzogiorno.

Introdotto tramite la Legge di Stabilità 2016, art. 1, commi 98-108, il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (CIM) ha lo scopo di incentivare l’acquisto di beni strumentali nuovi in aree produttive ubicate, appunto, nel Sud del Paese. 

Dopo reiterate proroghe, la validità del CIM è stata estesa fino al 31.12.2023 con la nuova Legge di Bilancio (art. 1, commi 265 – 266), provvedendo alla rispettiva “copertura” tramite il Fondo Sviluppo e Coesione per poco meno di 1,5 miliardi di euro. 

Dall’ammissibilità all’agevolazione sono escluse tutte le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. In aggiunta, le imprese in difficoltà sono altresì escluse dal beneficio del CIM. 

I limiti massimi di costo complessivo relativo a ciascun progetto di investimento al quale può essere commisurato il CIM sono i seguenti:  

3 milioni di euro per le piccole imprese; 

10 milioni di euro per le medie imprese; 

15 milioni di euro per le grandi imprese. 

In aggiunta, come confermato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2017, gli investimenti effettuati a partire dal 01.03.2017 nelle regioni del Mezzogiorno (ad esclusione di Abruzzo e Molise) il credito d’imposta presenta le seguenti aliquote maggiorate:

45% per le piccole imprese; 

35% per le medie imprese; 

25% per le grandi imprese. 

Credito d’Imposta ZES.

Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo sia delle imprese già attive che di nuove imprese, con l’articolo 4 del decreto-legge 91/2017 è stata prevista la possibilità di istituire le cosiddette ZES (Zone Economiche Speciali), all’interno delle quali è possibile beneficiare di un insieme di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. 

A differenza del CIM, il credito d’imposta ZES ha un raggio di azioni in termini di spese agevolabili più  ampio: quest’ultimo è stato, infatti, ampliato comprendendo anche l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti; allo stesso modo, a partire dal 01.05.2022, l’agevolazione è stata estesa all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (in seguito alle modifiche apportate con l’art. 37 del decreto-legge 36/2022).

In particolare, decorrere dal 01.06.2021, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto appena menzionato, il credito d’imposta ZES viene commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. 

Inoltre, nel caso dei crediti d’imposta Sisma, ZES, e ZLS, oltre ad essere esclusi dal beneficio le imprese operanti nei settori sovra-indicati per il CIM, anche le imprese che operano nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura sono esclusi dalla misura. 

Infine, i beni d’investimento o strumentali oggetto dell’agevolazione fiscale non possono essere dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’incentivo, pena la rideterminazione del credito d’imposta con esclusione del costo dei suddetti beni dall’insieme degli investimenti agevolati. 

Qualora, invece, i beni oggetto dell’incentivo non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta verrebbe ugualmente rideterminato con esclusione del costo di tali beni dall’insieme di spese d’investimento agevolati. 

LA “NUOVA SABATINI”

Introdotta con il decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, articolo 2, la Nuova Sabatini consiste in un’agevolazione destinata alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) che non presentano alcuna difficoltà finanziaria e che operano in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ma ad esclusione del settore finanziario ed assicurativo, delle attività connesse all’esportazione e degli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. 

Nello specifico, l’agevolazione “Nuova Sabatini” mira a facilitare l’accesso al credito e ad accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale fornendo sostegno per l’acquisto, anche attraverso lo strumento del leasing, di macchinari, attrezzatture, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. La nuova Legge di Bilancio (L. 197/2022) ha incrementato di 30 milioni per il 2023 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 

I beni strumentali e d’investimento devono essere nuovi e non sono eleggibili all’agevolazione le spese d’investimento relative a terreni e fabbricati, quelle relative a beni usati o rigenerati e quelle riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

In particolare, gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti: 

• autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di singoli componenti o parti di macchinari; 

• inclusione di soli beni nuovi; 

• correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione rispetto all’attività produttiva svolta dall’impresa; 

• avvio successivo alla domanda di finanziamento; 

• durata massima pari a 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento; 

• capitalizzazione e permanenza nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni dalla data di completamento dell’investimento e, in tale lasso di tempo non devono essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo.

Per quanto riguarda la “data di ultimazione dell’investimento”, è necessario fare riferimento, nel caso di finanziamento ordinario, all’ultima fattura emessa, ossia alla data di emissione dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, mentre nel caso di acquisizione tramite leasing (locazione finanziaria), con la data dell’ultimo verbale di consegna. Tale data non coincide con la data di collaudo, né di messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato né tantomeno con la data di pagamento della fattura.   

In aggiunta, il finanziamento oggetto di agevolazione può essere assistito dalla garanzia pubblica del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso e deve essere: 

• di durata non superiore a 5 anni (comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi); 

• di importo compreso tra 20.000 e 4 milioni di euro; 

• interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.                                                                          

Infine, il contributo del MISE è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: 

2,75% per gli investimenti ordinari; 

3,575% per gli investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0” e investimenti green, ovvero a basso impatto ambientale (a partire dal 01.01.2023).

Nel secondo caso di “investimenti green”, si tratta di investimenti correlati all’acquisto o all’acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.  

Esempio di calcolo del contributo “Nuova Sabatini”.

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “Principali Incentivi agli Investimenti alla luce della Legge di Bilancio 2023”.

IL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Introdotto dal decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013, articolo 3 (“Interventi urgenti”), lo scopo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo è quello di sostenere la competitività delle imprese cercando di stimolare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica

Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché’ dal regime contabile adottato (comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge di cui sopra), ad eccezione di quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra 

procedura concorsuale. Inoltre, il credito d’imposta in esame è condizionato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. In aggiunta, l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi sono stati sostenuti.

L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono. 

Tipologia di agevolazione, aliquote e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design.

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “Principali Incentivi agli Investimenti alla luce della Legge di Bilancio 2023”

Come si può evincere dalla tabella di cui sopra, per quanto concerne l’attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta sarà pari al 10% (decurtato rispetto ai 20 punti percentuali valevoli fino al 31.12.2022), nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché di 4 milioni come fu stabilito per l’anno precedente), dal 01.01.2023 fino al 31.12.2031.

Per quanto concerne, invece, le attività di innovazione tecnologica – finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati – il credito d’imposta sarà pari al 5% (ridotto rispetto al 10% vigente fino al 31.12.2023), nel limite annuale di 2 milioni di euro, a decorrere dal 01.01.2024 fino al 31.12.2025.

Per ciò che riguarda le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green – finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 – il credito d’imposta sarà pari al 10% nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023, mentre dal 01.01.2024 fino al 31.12.2025, la stessa sarà pari al 5%, sempre nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. 

Per quanto riguarda le attività di design e ideazione estetica – finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti) – fino al 31.12.2023, il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni. A partire, invece, dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2025, il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni. Infine, per le aree del Mezzogiorno (Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e le aree del centro-Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 (Lazio, Marche e Umbria) è stata prevista la maggiorazione dell’entità del credito d’imposta. 

Nello specifico, la distribuzione delle aliquote in relazione alla dimensione delle imprese è la seguente:

  • 45% per le piccole imprese
  • 35% per le medie imprese
  • 25% per le grandi imprese

A riguardo, la nuova Legge di Bilancio ha prorogato le agevolazioni maggiorate per le imprese del Mezzogiorno anche per l’anno 2023 (art. 1, co. 268).

CUMULABILITÀ DELLE MISURE AGEVOLATIVE

Per quanto riguarda la questione della cumulabilità delle misure agevolative, è necessario distinguere tra la disciplina normativa inerente ai crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone Economiche Speciali, e quella inerente alla Nuova Sabatini. 

Nel caso del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, ciò che rileva è il comma 1059 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 il quale dispone la possibilità di cumulo dell’agevolazione in esame con altri incentivi che sovvenzionano gli stessi costi, nel presupposto che l’ammontare cumulato dei vari benefici non risulti superiore al costo sostenuto.

A riguardo, l’Agenzia delle entrate si è espressa con la Risposta ad Interpello n. 360 del 16.09.2020 e con la Circolare 9/E del 2021, tramite le quali ha ribadito la possibilità di cumulare il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno e investimenti in beni strumentali sia per beni materiali ordinari, che per beni materiali 4.0. Alle stesse conclusioni l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 332/2022) è giunta in relazione al credito d’imposta per investimenti in aree ZES. 

In occasione dei dubbi sorti in merito alla possibilità di cumulo tra le agevolazioni e gli incentivi previsti nell’ambito del PNRR con altri benefici relativi a misure differenti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è espresso con la Circolare n. 33 del 31.12.2021 specificando la distinzione tra i concetti di doppio finanziamento, esplicitamente previsto dalla normativa europea, e di cumulo

In particolare, il divieto di doppio finanziamento prevede che il medesimo costo di un intervento, ad esempio di una spesa per investimento in beni strumentali, non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. 

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. 

A riguardo, l’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 stabilisce la possibilità di cumulo tra diverse misure agevolative per un medesimo intervento, secondo il quale “il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “[..] a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo [..]” (divieto di doppio finanziamento).

D’altro canto, per quanto riguarda la Nuova Sabatini, i limiti alle possibilità di cumulo sono imposti qualora gli ulteriori contributi pubblici rivolti alle stesse spese ammissibili siano inquadrabili come “aiuti di Stato”, mentre non si applicano in tutti quei casi di agevolazioni fiscali di carattere generale che interessano la generalità delle imprese e che, dunque, non si configurano come aiuti di Stato. 


Adamo Cacchione (Senior Partner di CA ACCOUNTING)