PATENT BOX: AGEVOLAZIONI FISCALI PER INNOVAZIONE E UTILIZZO DI BENI IMMATERIALI.

PREMESSA


Innovare, investire in attività di Ricerca e Sviluppo e avviare un processo di trasformazione digitale sono fattori chiave nel successo di un’azienda. Tali attività possono essere esercitate in modo agevolato grazie all’incentivo fornito direttamente dallo Stato: il PATENT BOX, regime consistente in una “Super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per determinati beni immateriali.

Il Patent Box è un regime opzionale che consente di maggiorare, ai fini delle Imposte sui redditi (IRES) e dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), le spese sostenute da un’impresa in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano utilizzati dagli stessi soggetti direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività di impresa.

QUADRO NORMATIVO

Il Patent Box è stato introdotto nel nostro sistema tributario dall’art. 1, commi da 37 a 45 della Legge 190/2014 ed è stato recentemente novellato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021) che ha apportato rilevanti modifiche all’art. 6 del D.L. 146/2021. Chiarimenti sulla nuova disciplina sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 5/2023 e il provvedimento 52642/2023.

Sostanzialmente, mentre il precedente Patent Box era basato su un meccanismo di detassazione dell’extra-profitto derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali, il nuovo Patent Box si basa su una “super-deduzione” fiscale (ovvero, una maggiorazione ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP) dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti sui beni immateriali agevolabili. Si passa quindi da un’agevolazione basata sui redditi (vecchio Patent Box) ad un’agevolazione basata sui costi (nuovo Patent Box).

Resta salva la possibilità, per chi aveva optato per il precedente regime di Patent Box, di continuare ad utilizzarlo sino alla scadenza del termine di validità dell’opzione (5 anni).

IL REGIME NEL DETTAGLIO

Il Patent Box consente di maggiorare, ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Questi beni immateriali possono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività dell’impresa. Nel primo caso, quindi, è direttamente il titolare a utilizzare il bene; nel secondo caso può essere un licenziatario che acquisisce dal titolare la concessione in uso del diritto all’utilizzo del bene immateriale. 

Sono rilevanti ai fini dell’agevolazione le attività:

  • classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del decreto Mise 26 maggio 2020;
  • classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto Mise 26 maggio 2020;
  • classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto Mise 26 maggio 2020;
  • di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Ai fini della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano le seguenti spese:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività̀ rilevanti;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività̀ rilevanti;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività̀ rilevanti;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività̀ rilevanti;
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività̀ di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa che siano titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali, ad eccezione delle imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario. Sono altresì escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità̀ aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

L’opzione è esercitabile a condizione che siano svolte attività di ricerca e sviluppo. La stessa è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

La disciplina del nuovo Patent Box presenta ulteriori aspetti vantaggiosi:

  • l’agevolazione è cumulabile con il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ex Legge n. 160/2019;
  • è prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione;
  • è previsto un particolare meccanismo premiale.

Per quanto riguarda la documentazione idonea, si tratta di una relazione che deve specificare, in particolare:

  • la natura del soggetto investitore, i rapporti tra imprese, i progetti di ricerca interni o con terzi indipendenti;
  • l’identificazione dei beni immateriali realizzati grazie alle attività di ricerca e sviluppo;
  • eventuali attività commissionate a terzi indipendenti (“l’oggetto del contratto, le clausole contrattuali volte a ripartire il rischio di insuccesso tra soggetto committente e commissionario”);
  • le spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale;
  • l’individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.

Inoltre, la documentazione idonea deve includere una relazione tecnica contenente, in particolare:

  • progetti tecnici, finalità e “incertezze tecniche e scientifiche che si è inteso superare”;
  • come si sono attuati sviluppo, protezione, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali.

Il meccanismo premiale, invece, consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%. 

In particolare, la norma chiarisce che tra le attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale sono ricomprese anche quelle di (i) ricerca fondamentale e (ii) ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.

CONCLUSIONI

Il nuovo Patent Box costituisce sicuramente un’agevolazione fiscale molto interessante in quanto permette di ottenere un risparmio fiscale rilevante con una procedura notevolmente semplificata rispetto al precedente regime. La finalità della norma, tuttavia, rimane sostanzialmente la stessa: agevolare gli investimenti delle imprese in determinati beni immateriali, incentivandone la collocazione in Italia e promuovendo le attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento ed accrescimento di tali beni, considerati indispensabili per favorire la crescita economica del Paese.

Dal punto di vista strategico, oltre ovviamente a verificare attentamente la corrispondenza tra le spese sostenute e il bene immateriale effettivamente agevolabile, per ridurre le tempistiche di ottenimento del beneficio fiscale e ottimizzarne la portata si potrebbero prendere in considerazione:

  • il deposito di Modelli di Utilità (anche contemporaneamente al brevetto di invenzione), per sfruttarne la procedura di concessione automatica;
  • la combinazione della protezione funzionale (brevetto) con la tutela estetica (disegno o modello, anche non registrato), in modo da avere, anche in questo caso, beni immateriali immediatamente e rapidamente ottenibili;
  • i software protetti da copyright.

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Francesco Cospito (Partner CA Group)