ROTTAMAZIONE 2023: LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE

Premessa

Con la Legge 197/2022 il Legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate sia per le pendenze tributarie non affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione, c.d. non a ruolo, (come avvisi bonari, accertamenti automatici, violazioni formali etc…) sia per quelle a ruolo, ovvero già affidate all’AdER.

Nel presente approfondimento verranno quindi trattate e esplicate entrambe le fattispecie al fine di offrire al lettore un completo specchio informativo sui recenti strumenti agevolativi introdotti.

La definizione delle pendenze tributarie non a ruolo

Il beneficio principale della definizione dei debiti tributari non a ruolo è la riduzione delle sanzioni, rispetto a quelle previste dagli altri ordinari istituti deflattivi del contezioso.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione sono ricomprese nel perimetro:

DefinizioneAmbito di applicazione
Ravvedimento operoso specialeViolazioni dichiarative commesse sino al 31.12.2021
Definizione delle violazioni formaliViolazioni formali commesse sino al 31.10.2022
Definizione degli avvisi bonariPeriodi di imposta 2021, 2020, 2019 e bonari con dilazione in essere all’1.1.2023
Definizione degli accertamenti con adesioneAtti impugnabili all’1.1.2023 o notificati sino al 31.3.2023; oppure relativi a PVC/inviti consegnati/notificati entro il 31.3.2023
Definizione degli accertamentiAtti impugnabili all’1.1.2023 o notificati sino al 31.3.2023
Definizione degli avvisi di recupero del credito di impostaAtti impugnabili all’1.1.2023 o notificati sino al 31.3.2023
Regolarizzazione rate istituti deflativiRate scadute all’1.1.2023
Definizione delle liti pendentiLiti pendenti all’1.1.2023
Conciliazione giudiziale “agevolata”Liti pendenti in primo o secondo grado all’1.1.2023
Rinuncia agevolata in CassazioneLiti pendenti in Cassazione all’1.1.2023
Rottamazione dei ruoliCarichi consegnati dall’1.1.2000 al 30.6.2022

Restano tuttavia escluse le seguenti fattispecie:

  • il contribuente che ha ricevuto atti di contestazione di sole sanzioni ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 472/97 non impugnati, le cui somme non sono state iscritte a ruolo;
  • il contribuente che ha ricevuto alcune tipologie di avvisi di liquidazione (il caso classico è la riqualificazione degli atti) non impugnati, le cui somme non sono state iscritte a ruolo;
  • al contribuente che è decaduto da una dilazione dell’avviso bonario e che non ha ancora ricevuto la cartella di pagamento o, più in generale, al contribuente che non ha pagato importi che ancora non sono stati iscritti a ruolo.

I benefici delle definizione

Come già precedente analizzato la definizione delle pendenze tributarie permette, al richiedente, di fruire dei seguenti benefici:

DefinizioneBeneficiScadenza
Ravvedimento operoso specialeSanzioni a 1/18 del minimo31.3.2023
Definizione delle violazioni formaliTutte sanate con 200 euro per anno31.3.2023
Definizione degli avvisi bonariSanzioni al 3%Nei 30 giorni dall’avviso bonario
Definizione degli accertamenti con adesioneSanzioni a 1/18 del minimoNei 20 giorni dalla sottoscrizione
Definizione degli accertamentiSanzioni a 1/18Entro il termine per il ricorso
Definizione degli avvisi di recupero del credito di impostaSanzioni a 1/18Entro il termine per il ricorso
Regolarizzazione rate istituti deflativiStralcio sanzioni e interessi31.3.2023
Definizione delle liti pendentiStralcio di sanzioni e interessi (o dell’imposta a seconda delle sentenze depositate all’1.1.2023)30.6.2023
Conciliazione agevolataSanzioni a 1/18 del minimo30.6.2023
Rinuncia agevolata in CassazioneSanzioni a 1/18 del minimo30.6.2023
Rottamazione dei ruoliStralcio sanzioni, interessi e aggi30.4.2023

Gli interessi

Laddove spettanti, gli interessi risultano essere quelli previsti dal DM 21.5.2009, al tasso del 3,5%.
Si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, diminuiti di mezzo punto percentuale in ragione della definizione (di norma sono al 4%).

DefinizioneInteressi
Ravvedimento operoso specialeInteressi legali
Definizione delle violazioni formali
Definizione degli avvisi bonari3,5%
Definizione degli accertamenti con adesione3,5%
Definizione degli accertamenti3,5%
Definizione degli avvisi di recupero del credito di imposta3,5%
Regolarizzazione rate istituti deflativiStralciati
Definizione delle liti pendentiStralciati
Conciliazione agevolata3,5%
Rinuncia agevolata in Cassazione3,5%
Rottamazione dei ruoliStralciati

Rateazione degli importi dovuti

Con l’esclusione della Rinuncia Agevolata in Cassazione, tutti gli importi possono fruire del pagamento rateale come da successivo prospetto tabellare:

DefinizioneRateazioneInteressi da dilazione
Ravvedimento operoso speciale8 rate trimestrali2%
Definizione delle violazioni formali31.3.2023 e 31.3.2024
Definizione degli avvisi bonari20 rate trimestrali3,5% (art. 5 co. 2 del DM 21.5.2009)
Definizione degli accertamenti con adesione20 rate trimestraliInteressi legali (nel 2023 al 5%)
Definizione degli accertamenti20 rate trimestraliInteressi legali (nel 2023 al 5%)
Definizione degli avvisi di recupero del credito di imposta20 rate trimestraliInteressi legali (nel 2023 al 5%)
Regolarizzazione rate istituti deflativi20 rate trimestraliInteressi legali (nel 2023 al 5%)
Definizione delle liti pendenti20 rate trimestraliInteressi legali (nel 2023 al 5%)
Conciliazione agevolata20 rate trimestraliInteressi legali (nel 2023 al 5%)
Rinuncia agevolata in CassazioneNon ammessa
Rottamazione dei ruoli18 rate trimestrali2%

La definizione delle pendenze tributarie a ruolo

La definizione delle pendenze tributarie riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi eavvisi di addebito consegnati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

In costanza dei requisiti indicati dall’art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

I soggetti usufruenti

I soggetti destinatari della definizione delle pendenze a ruolo posso essere:

  • i debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
  • i debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del D. L. 193/2016 o all’art. 3 del D. L. 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • i debitori che hanno fruito del c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Cosa è ricompreso

Rientrano nella “rottamazione”, con le esclusioni di cui al paragrafo n. 5, tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione ricompresi nel periodo tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022; siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di carico.

I Contenziosi in corso

La presenza di un contenzioso non rappresenta causa ostativa all’adesione della rottamazione; tuttavia, per l’adesione è richiesto l’impegno alla rinuncia ai giudizi in corso o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Inoltre, su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al definitivo perfezionamento della rottamazione (circostanza che avviene esclusivamente producendo in giudizio i bollettini di pagamento delle rate). Nel caso di mancato perfezionamento della rottamazione con giudizio sospeso (ad esempio per il mancato pagamento degli importi), la parte che ha interesse deve presentare istanza di revoca della sospensione e di riattivazione del processo.

I tributi non ricompresi

Nonostante l’ampio respiro della nuova “rottamazione”, alcune fattispecie tributarie e/o contributive restano escluse dalla procedura agevolativa come:

  • le risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
  • l’IVA riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
  • i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo circa le principali fattispecie tributarie e/o contributive ammesse ed escluse:

FattispecieRottamazione sanzioni e interessi
Imposte e tributi di ogni genere
IVA
IVA all’importazioneNo
Contributi INPS e INAIL
Contributi dovuti alle casse professionali privateSolo se ente ha deliberato entro il 31/03/2023
Tributi ed entrate locali (purchè riscossi da AdER)
Tributi ed entrate locali (riscossi da enti diversi da AdER)No
Contravvenzioni codice della strada (solo interessi)Solo gli interessi
  

Lo stralcio

Come già anticipato nei precedenti paragrafi, il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

  • di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
  • di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA oppure del diverso interesse ex DM 21.5.2009);
  • degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
  • dei compensi di riscossione ex art. 17 del D. Lgs. 112/99.

Restano tuttavia dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.

Gli effetti della domanda

La presentazione della domanda da parte del contribuente osta qualsivoglia avviamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, di azioni esecutive, di fermi amministrativi e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73.

Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione

Verosimilmente, dopo il pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo, mediante richiesta all’esattore, come avvenuto per le pregresse rottamazioni.

Nel momento in cui si presenta la domanda, vengono sospesi anche i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

Il versamento degli importi

La nuova definizione prevedere due distinte modalità di versamento:

  • dilazione in diciotto rate;
  • pagamento in un’unica soluzione.

La dilazione in diciotto rate prevede le seguenti scadenze:

  • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il  30.11.2023;
  • le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

I versamenti possono avvenire:

  • mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
  • tramite domiciliazione bancaria;
  • oppure presso gli uffici dell’Agente delle Entrate Riscossione.

È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24, mediante crediti disponibili ex art. 17 del D. Lgs. 241/97.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Somme già pagate in precedenza

La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione, viceversa in nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate.

Il mancato perfezionamento della rottamazione

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli di aggi.

In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso.

Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere.

A differenza di quanto previsto per le precedenti rottamazioni, nella L. 197/2022 non è contemplata l’impossibilità di dilazionare il carico residuo ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

Conclusioni

I nuovi strumenti agevolativi introdotti dalla L. 197/2022, rappresentano uno strumento fortemente incentivante per tutti debitori aventi carichi tributari pendenti presso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Resta fortemente consigliata la consulenza di un Professionista così da quantificare l’effettiva convenienza derivante dall’adesione alla c.d. “definizione tributaria” anche in considerazione delle stringenti scadenze fissate per il primo quadrimestre 2023.

Stefano Cartabbia (Senior Consultant di CA Consulting)