Accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis della L.F.

L’attuale disciplina degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F., si snoda in due fasi, l’una di natura stragiudiziale, durante la quale l’imprenditore in stato di crisi deve raggiungere un accordo, il cui contenuto è interamente rimesso alla volontà delle parti, con tanti creditori che rappresentino il 60% della sua complessiva esposizione debitoria; in questa prima fase, l’imprenditore potrebbe anche ottenere, con una istanza rivolta al tribunale, una temporanea protezione, per non oltre 60 giorni, dalle potenziali aggressioni al suo patrimonio da parte dei creditori.

L’altra fase, esclusivamente giudiziale, prende avvio con il deposito dell’accordo in tribunale e l’iscrizione dello stesso nel registro delle imprese, con la contestuale richiesta da parte dell’imprenditore dell’omologa del tribunale entro 60 giorni, durante i quali opera sempre una temporanea protezione per il patrimonio dell’imprenditore da azioni esecutive e cautelari.

L’art. 182 bis L.F. prevede che l’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.