Fondo Garanzia Italia

la garanzia del Fondo Garanzia Italia è un’agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti, fermo restando che sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie. Possono essere garantite dal Fondo le PMI iscritte al Registro delle Imprese, e i professionisti titolari di partita IVA.

Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, non viene effettuata alcuna valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo, come stabilito dalla disciplina emergenziale, adottata durante la crisi da Covid-19, in deroga alle ordinarie Disposizioni operative del Fondo.

Possono essere garantiti i soggetti che svolgono attività economica appartenente a qualsiasi settore. Fatte salve alcune attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative, non è ammissibile il settore delle attività finanziarie e assicurativo.

L’intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni finalizzati all’attività di impresa sia a breve sia a medio-lungo termine, con le seguenti coperture stabilite dalle Disposizioni operative del Fondo e dall’attuale disciplina transitoria:

1) garanzie diretta dell’80% e riassicurazione all’80% su garanzia dei confidi non superiore all’80% del finanziamento:

  1. per le operazioni finanziarie a fronte di investimento,
  2. per le operazioni di liquidità in favore di imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo,
  3. per tutte le tipologie di impresa beneficiaria e di operazione finanziaria alle quali non si applica il modello di valutazione del Fondo (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto);

2) garanzia diretta e riassicurazione al 60% per operazioni di liquidità in favore di imprese rientrante nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo.