Misure protettive del patrimonio

Nel sistema concorsuale vigente, alle misure protettive ed a quelle cautelari il legislatore fa ricorso in momenti e contesti diversi, a rimarcarne le distinte finalità che le une e, rispettivamente, le altre rivestono, siccome funzionali alla tutela di interessi variegati e tendenzialmente opposti.

L’ottavo comma dell’art. 15 L.F., in sede di procedimento prodromico alla dichiarazione di fallimento, discorre espressamente di misure cautelari, e dispone che il tribunale, ad istanza di parte (di regola il creditore) possa pronunciare i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.

La previsione di misure protettive contenuta invece nell’art. 168 L.F., ove si prevede che, dalla data della pubblicazione del ricorso di concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del medesimo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, col necessario correttivo che le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Si tratta dell’effetto cd. di automatic stay, esteso dall’art. 182-bis L.F. agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Ai creditori, inoltre, è fatto divieto di acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice; infine, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.