MUTUE ASSICURATRICI

Ai sensi dell’art. 2546 c.c. nelle mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale. I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo. Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’art. 2548 c.c. in tema di “Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia”.