PEX

L’esenzione delle plusvalenze esenti (la c.d. PEX, acronimo che individua la participation exemption) è disciplinata dall’articolo 87 del Tuir che prevede la parziale irrilevanza fiscale delle plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni che presentano determinati requisiti, a prescindere dalla presenza di uno specifico rapporto di controllo o di collegamento della partecipata. Evitare la duplicazione di tassazione del reddito societario in capo alla società e in capo al partecipante, laddove le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie emergono, in sostanza, al momento della produzione degli utili è la ratio su cui si fonda l’istituto. In base al combinato disposto dell’articolo 9, comma 5, e 166 comma 1, del Tuir, salvo che i componenti dell’azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione in Italia, rilevano ai fini PEX anche le plusvalenze derivanti da conferimento e scambio mediante permuta e trasferimento di sede all’estero. le plusvalenze esentate in base al regime della participation exemption sono comunque esclusivamente quelle realizzate mediante:

  • cessione a titolo oneroso;
  • assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa.

Restano escluse, in base a quanto espressamente disposto dall’articolo 87, comma 1, Tuir, le plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione:

  • in società semplici ed enti ad esse equiparati, come le società di fatto che non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;
  • in associazioni professionali senza personalità giuridica.

Il regime di esenzione della participation exemption non può essere inoltre applicato alle plusvalenze realizzate con riferimento a:

  • diritti di opzione e di usufrutto negoziati da un terzo al quale tali diritti siano rispettivamente, pervenuti separatamente dalle partecipazioni cui sono collegati;
  • titoli obbligazionari convertibili;
  • fondi comuni di investimento mobiliare e Sicav;
  • contratti di associazione, titoli e strumenti finanziari stipulati o emessi da soggetti esteri la cui remunerazione non risulta essere totalmente indeducibile;
  • SIIQ, ossia le società di investimento immobiliare quotate;
  • operazioni di pronto contro termine.