Piani Concordatari

  •  La proposta concordataria consiste sostanzialmente nel contenuto negoziale del concordato, mentre il piano concordatario ha la diversa funzione di illustrare le descrizioni analitiche delle modalità e dei tempi con cui verrà adempiuta la proposta. Saranno proprio gli assunti del piano di concordato preventivo a dover essere attentamente valutati dall’attestatore in punto di fattibilità, e la sua redazione dovrà essere conforme ai principi della tecnica aziendale.

La proposta di concordato deve dunque essere fondata su un piano che deve:

  • contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
  • essere fattibile, cioè deve avere concrete possibilità di realizzazione non solo in termini giuridici, ma anche economici.

Con riferimento al piano, l’articolo 87 CCII, ne prevede espressamente il seguente contenuto:

  1. l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico- finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori;
  2. una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie d’intervento;
  3. il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
  4. le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
  5. la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  6. ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente;
  7. gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano;
  8. le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
  9. le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
  10. le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell’ammontare eventualmente contestato;
  11. le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe
  12. le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
  13. le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
  14. l’indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.