Prededucibilità

In materia di fallimento i crediti prededucibili sono i crediti qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione delle procedure concorsuali. Sussiste un’eccezione al principio della par condicio creditorum riferita a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali. Per gli effetti dell’art. 111, comma 2, L.F. i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e la relativa assistenza e, dunque, a fortiori se sorti a seguito dell’essenziale attività dell’attestatore rientrano tra quelli da soddisfare in prededuzione senza necessità, per il ricorrente, di dimostrare l’utilità, per la massa dei creditori, del proprio operato.