LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO – SECONDA PARTE

ASPETTI FISCALI DELLE PARTECIPAZIONI RICEVUTE DALLA SCISSA

Una prima questione riguarda l’aspetto fondamentale che contraddistingue l’operazione, ovvero il fatto che dopo l’operazione la società scissa detiene, al posto del patrimonio trasferito alla beneficiaria, partecipazioni che rappresentano lo stesso patrimonio. È necessario quindi stabilire il trattamento fiscale di tali partecipazioni sia in termini di valore che di anzianità di possesso.

È evidente che l’operazione di scissione mediante scorporo rientra pienamente nel tipo di operazioni di scissione e, per questo motivo, deve essere regolata dal principio di neutralità fiscale dell’art. 173 del TUIR, che governa la disciplina fiscale di tutte le operazioni di scissione.

In linea con questo principio, sembra logico che la separazione tra beni principali e partecipazioni debba avvenire mantenendo la continuità dei valori contabili. In particolare, poiché le partecipazioni attribuite alla beneficiaria rappresentano gli stessi asset netti trasferiti, che hanno già un valore fiscale riconosciuto, la soluzione più neutrale fiscalmente è quella di mantenere:

  • i valori fiscali preesistenti dei beni principali attribuiti alla società beneficiaria, come avviene in ogni altra operazione di scissione;
  • gli stessi valori fiscali dei beni principali attribuiti alle partecipazioni assegnate alla società scissa.

Attribuire alle partecipazioni un valore fiscale diverso rispetto ai beni trasferiti presupporrebbe una forma di realizzo dei plus/minusvalori dei beni stessi, che sarebbe in conflitto con il principio di neutralità delle operazioni di scissione.

Inoltre, sarebbe poco convincente considerare le partecipazioni attribuite alla società scissa come valorizzate in base al valore corrente dei beni trasferiti alla beneficiaria, poiché ciò creerebbe una discontinuità di valori e potrebbe portare a una doppia imposizione che contrasta con la neutralità fiscale della scissione.

Quanto osservato in relazione al valore fiscale dovrebbe poi estendersi anche agli altri attributi fiscali delle partecipazioni e, in particolare, anche al periodo di possesso. Poiché l’operazione di scissione mediante scorporo consente di realizzare il passaggio dal possesso diretto al possesso indiretto dei beni di primo grado senza soluzione di continuità, è da ritenersi che le partecipazioni ricevute dalla scissa ereditino non soltanto i valori, ma anche il periodo di possesso riferibile ai beni di primo grado.

In conclusione, la soluzione dovrebbe essere simile a quella del conferimento di azienda, dove la partecipazione ricevuta condivide lo stesso valore fiscale e lo stesso periodo di possesso dell’azienda conferita. Questo approccio è coerente con l’idea che la scissione mediante scorporo sia un’alternativa al conferimento e dovrebbe seguire principi simili di neutralità fiscale.

IL VALORE FISCALE DELL’AVVIAMENTO NELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

Nel caso in cui la scissione mediante scorporo, di cui all’art. 2506.1, abbia per oggetto un’azienda, relativamente alla quale risulti iscritto nel bilancio della scissa anche un valore a titolo di avviamento, quest’ultimo, unitamente all’azienda cui si riferisce, viene iscritto in continuità di valori contabili nel bilancio della società beneficiaria, al pari di tutti gli elementi che concorrono a formare l’azienda scissa a beneficio di quest’ultima società.

Tale avviamento, se ancora riconosciuto fiscalmente alla data della scissione, solleva il dubbio se il suo valore fiscale si trasferisca integralmente alla società beneficiaria, come avviene per gli altri elementi attivi e passivi del patrimonio oggetto di scissione. Tale incertezza nasce dal fatto che, per le operazioni di scorporo tramite conferimento d’azienda, l’Agenzia delle Entrate ha a lungo sostenuto che, nonostante la neutralità fiscale prevista dall’articolo 176 del TUIR per tali operazioni, il residuo valore fiscale dell’avviamento dell’azienda conferita non passa alla società conferente, ma resta con essa. Tuttavia, per le operazioni di scissione, sia tradizionali che mediante scorporo, questa interpretazione sembra non essere pertinente.

Infatti, anche se si considera la scissione mediante scorporo come un’alternativa al conferimento, essa mantiene la sua natura giuridica di operazione successoria. Pertanto, l’idea che il beneficiario di un’operazione straordinaria fiscalmente neutrale debba registrare l’avviamento come un nuovo elemento nel proprio bilancio, anziché ereditarlo dalla società dante causa, è in contrasto con il contesto giuridico e contabile che caratterizza le operazioni di scissione rispetto a quelle di conferimento.

I PROFILI RELATIVI ALL’ABUSO DEL DIRITTO

Le operazioni di scissione mediante scorporo offrono vantaggi fiscali rispetto ai conferimenti, specialmente quando riguardano beni singoli anziché intere aziende. Questi vantaggi sono evidenti soprattutto per le imposte indirette. Altri vantaggi si riscontrano per le imposte sui redditi. Nel conferimento di beni singoli a una società partecipata, si possono generare plusvalenze imponibili, mentre la scissione del medesimo bene mediante scorporo avviene in regime di neutralità e continuità di valori.

Questa differenza di trattamento si applica anche al trasferimento di partecipazioni. Nel conferimento di partecipazioni, si possono generare plusvalenze imponibili, mentre nella scissione mediante scorporo il trasferimento non genera plusvalenze imponibili. Questi benefici sono coerenti con l’obiettivo delle scissioni mediante scorporo come alternativa legittima ai conferimenti. Tuttavia, si pone una questione delicata quando la scissione mediante scorporo è seguita dalla cessione delle partecipazioni nella società beneficiaria.

In questo caso, potrebbe sorgere il dubbio se questa sequenza negoziale sia abusiva. Se lo scorporo riguarda un ramo d’azienda, la sequenza negoziale è simile a un conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni. Tuttavia, se lo scorporo riguarda beni singoli, l’operazione non può beneficiare del regime PEX e le plusvalenze sarebbero imponibili, similmente a una cessione diretta del bene.

La situazione diventa più complessa quando i beni oggetto dello scorporo sono in perdita e presentano un valore fiscale superiore al valore contabile presso la società beneficiaria. In tal caso, si potrebbe verificare una doppia deduzione delle minusvalenze, creando un vantaggio fiscale indebito. Questo fenomeno è nuovo rispetto alle scissioni tradizionali e solleva dubbi sulla sua compatibilità con il regime generale di neutralità fiscale delle scissioni. Potrebbe essere considerato abusivo e, in tal caso, la minusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni nella beneficiaria dovrebbe essere disconosciuta.

In sintesi, sebbene le scissioni mediante scorporo offrano vantaggi fiscali legittimi, la sequenza negoziale successiva solleva questioni sulla sua compatibilità con i principi antiabuso.

Gessica Rizzo, Salary Partner di Ca Consulting (Member of CA Group)