Clausole di covendita:

clausole attraverso le quali si stabilisce che, al ricorrere di determinate condizioni, un socio possa obbligare l’altro a vendere congiuntamente la propria partecipazione al medesimo terzo e a condizioni predeterminate. Si tratta di pattuizioni di origine negoziale, non espressamente disciplinate dal legislatore, che incidono sulla futura circolazione delle partecipazioni coordinandone la cessione. La loro funzione è quella di evitare che l’opposizione di uno solo dei soci impedisca un’operazione ritenuta nell’interesse comune o comunque idonea a porre fine alla paralisi decisionale.