Cosa cambia per il settore assicurativo con la Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 per le assicurazioni introduce un insieme articolato di disposizioni che incidono in modo rilevante sulla fiscalità del settore assicurativo, sul bilancio e sulla gestione operativa delle imprese. Le principali novità fiscali assicurazioni 2026 riguardano IRAP, imposta sulle assicurazioni, dividendi, DTA, svalutazioni crediti, previdenza complementare e fiscalità del lavoro, con impatti concreti per compagnie assicurative 2026, intermediari e gruppi del comparto.
Di seguito l’analisi degli interventi più rilevanti della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30/12/2025, n. 199).
Dividendi infra-UE e IRAP assicurazioni 2026
Al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla CGUE con sentenza del 01/08/25, l’art. 17 reca delle modifiche agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 in modo da allineare il trattamento fiscale, ai fini IRAP, dei dividendi infra-UE o SEE percepiti rispettivamente dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione all’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE (c.d. “direttiva sulle società madri e figlie”) relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. In coerenza con tale disciplina, i dividendi distribuiti da società controllate residenti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che rispettano le condizioni previste dalla direttiva, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP nella misura del 5%, consentendo l’esclusione del restante 95% e assicurando l’eliminazione della doppia imposizione economica sui flussi infragruppo transfrontalieri.
Condizioni per l’esclusione IRAP del 95%
L’esclusione opera a condizione che:
- si detenga una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- la società che distribuisce utili rivesta una delle forme previste dall’Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE;
- la società che distribuisce utili risieda fiscalmente in uno Stato membro UE, senza essere considerata residente fuori dall’Unione in base a convenzioni contro le doppie imposizioni;
- la società distributrice sia soggetta, nel proprio Stato, a una delle imposte indicate dalla direttiva, senza regimi opzionali o di esonero non limitati nel tempo o nello spazio;
- la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno;
- i dividendi provengano da società o enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali, nello Stato estero di residenza dell’emittente, sia prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.
Rimborso IRAP e utilizzo del credito in compensazione
Per i periodi anteriori, è riconosciuta la possibilità di presentare istanza di rimborso IRAP riferita all’eccedenza rispetto al 5% dei dividendi che hanno concorso a formare il valore della produzione netta, purché al 01/01/2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi.
È inoltre riconosciuta la possibilità di utilizzare il relativo credito in compensazione per il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 20, ma con alcune limitazioni:
- divieto di compensazione in presenza di debiti per imposte erariali e accessori iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, superiori a 1.500 euro;
- divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.
Resta fermo il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno solare.
Deducibilità delle svalutazioni crediti nel bilancio assicurazioni 2026
Per il periodo d’imposta 2026 e i tre successivi, le svalutazioni su crediti derivanti dal modello ECL (IFRS 9), fino ad oggi deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio, saranno deducibili in cinque quote costanti a partire dall’esercizio di iscrizione.
Le relative imposte anticipate (DTA) non sono trasformabili in credito d’imposta, né concorrono a formare la base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari sono tenuti a pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle DTA in credito d’imposta.
Effetti sulle DTA
Le relative imposte anticipate (DTA):
- non sono trasformabili in credito d’imposta;
- non concorrono a formare la base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari sono tenuti a versare annualmente per beneficiare del regime di trasformazione.
Si tratta di una novità rilevante per il bilancio 2026 delle compagnie di assicurazione, soprattutto in termini di gestione del tax planning e della fiscalità differita.
Imposta sulle assicurazioni 2026: cosa cambia
Tra le novità più rilevanti della Legge di Bilancio 2026 per il settore assicurativo rientrano le modifiche all’imposta sulle assicurazioni, introdotte dai commi 59-64 con riferimento alla Legge n. 1216/1961. Questa novità incide direttamente sulla normativa assicurazioni 2026 e sui costi applicati ai contratti.
Fra le assicurazioni per altri rischi inerenti al veicolo o al natante, soggette all’aliquota del 12,5%, non sono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio del conducente o assistenza stradale, se il premio è indicato in modo separato e distinto rispetto a quello della RC auto.
Nuova aliquota dal 1° gennaio 2026
Per i contratti stipulati o rinnovati dal 01/01/2026, viene introdotta una disciplina che assoggetta comunque alla misura del 12,5% le assicurazioni relative:
- al rischio di assistenza stradale
- al rischio di infortunio del conducente
indipendentemente dalla distinta indicazione del premio nel contratto.
Versamento dell’imposta e riduzione per i contraenti
In deroga alle modalità ordinarie di versamento dell’imposta dovuta sui premi, gli assicuratori versano l’imposta dovuta sui premi relativi ai due rischi sopra indicati, incassati nei primi cinque mesi del 2026, entro il 30/06/2026.
È inoltre stabilito che le imprese di assicurazione riconoscano ai contraenti una somma in riduzione pari ad almeno i due terzi della maggiore imposta.
Le disposizioni, ad eccezione del comma 59 avente effetto retroattivo, si applicano ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026.
Valutazione dei titoli nel bilancio assicurazioni 2026
Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono, per i soli esercizi 2025 e 2026, valutare i titoli non durevoli in base al valore di iscrizione dell’ultimo bilancio approvato, anziché al valore di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Questa facoltà rappresenta una misura rilevante per la stabilizzazione del bilancio delle compagnie assicurative, soprattutto in contesti di volatilità dei mercati finanziari.
Riserva indisponibile e impatti contabili
In caso di esercizio di tale facoltà, le imprese devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra:
- i valori registrati applicando la facoltà normativa
- i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento
al netto del relativo onere fiscale.
Ruolo dell’IVASS
Sarà IVASS a definire le modalità attuative specifiche per le assicurazioni e riassicurazioni, con particolare attenzione agli effetti prudenziali e di rappresentazione contabile.
Aumento IRAP assicurazione 2026: nuova aliquota al 7,90%
Tra le principali novità fiscali assicurazioni 2026, l’aumento dell’IRAP rappresenta una delle misure più impattanti per il comparto.
Per il triennio 2026-2028, la Legge di Bilancio dispone l’incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche, società finanziarie e imprese di assicurazione.
Per queste ultime, in particolare, l’aliquota passa dal 5,90% al 7,90%, con un impatto fiscale diretto sulla redditività e sulla pianificazione tributaria del comparto.
Detrazione prevista e calcolo dell’acconto
È previsto che, fino a concorrenza della differenza tra:
- l’imposta derivante dall’applicazione delle nuove disposizioni
- e quella che si sarebbe determinata in assenza delle stesse
spetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2026 e per il successivo, una detrazione pari a 90.000 euro.
Inoltre, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già le nuove disposizioni.
Slittamento DTA e impatti fiscali per le assicurazioni
La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sul tema delle DTA (Deferred Tax Assets), prevedendo il differimento di alcune quote deducibili ai fini IRES and IRAP. Il differimento delle DTA incide in modo diretto sulla fiscalità assicurazioni 2026 e sulla pianificazione fiscale dei gruppi.
La quota percentuale delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2027 (pari al 6,32%) viene parzialmente differita, per una quota pari al 3,80%, in quote costanti nei due periodi d’imposta successivi (1,9% per ciascun periodo).
Ammortamento dell’avviamento e IFRS 9
La norma dispone inoltre:
- il differimento del piano di rientro dello stock di ammortamento di avviamento non dedotto fino all’esercizio in corso al 31/12/2017;
- il differimento delle quote deducibili riferibili ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione di IFRS 9, applicabile agli intermediari finanziari.
Più precisamente:
- la quota del 20,58% deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2027 viene parzialmente differita per una quota del 12,36%, in quote costanti nei due esercizi successivi (6,18% per ciascun esercizio);
- la quota del 15,83% riferita ai componenti negativi IFRS 9 viene parzialmente differita per una quota del 9,50%, in quote costanti nei due periodi d’imposta successivi (4,75% per periodo).
Si tratta di una misura che impatta direttamente sul profilo fiscale e contabile di assicurazioni e intermediari, con effetti anche sulla gestione delle imposte differite.
Perdite fiscali ed eccedenze ACE nel settore assicurativo 2026
Nella determinazione della base imponibile IRES per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2026 e per quello in corso al 31/12/2027, le perdite fiscali pregresse e le eccedenze ACE formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 possono essere scomputate entro limiti più restrittivi.
Nuovi limiti di utilizzo nel 2026 e 2027
In particolare, tali componenti potranno essere utilizzati nei limiti:
- del 35% (in precedenza 45%) del maggior reddito imponibile determinato per il periodo d’imposta 2026;
- del 42% (in precedenza 54%) del maggior reddito imponibile determinato per il periodo d’imposta 2027.
Effetti sull’ACE e sulla fiscalità d’impresa
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 30/12/2023, n. 216, la deduzione ACE è stata abrogata con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023.
Le eventuali eccedenze formatesi fino a tale data possono comunque essere utilizzate, fino a esaurimento, a scomputo del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta.
Per il settore assicurativo, questa misura incide in modo diretto sulla gestione delle perdite fiscali pregresse e sulla pianificazione dell’imponibile nei prossimi esercizi.
Acconto contributo sui premi per le compagnie assicurative
La Legge di Bilancio 2026 modifica il sistema di pagamento del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, introducendo un nuovo meccanismo di versamento anticipato.
Nuovo acconto pari all’85% dell’importo versato l’anno precedente
In particolare, viene previsto il versamento di un acconto pari all’85% dell’importo corrisposto nell’anno precedente. La misura incide direttamente sulla gestione finanziaria delle imprese di assicurazione, imponendo una pianificazione più attenta dei flussi di cassa connessi ai premi assicurativi.
Tobin Tax 2026 e impatti per il settore assicurativo
Tra le novità fiscali della Legge di Bilancio 2026 rientra anche l’aumento della Tobin Tax, con effetti rilevanti sui trasferimenti di strumenti partecipativi e sulle negoziazioni ad alta frequenza.
L’aliquota relativa al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, aumenta dallo 0,2% allo 0,4%.
Plusvalenze su beni strumentali e novità fiscali 2026
La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina della rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali realizzate su beni strumentali ai fini IRES, limitando fortemente i casi in cui resta possibile la tassazione in cinque quote annuali.
Plusvalenze che restano rateizzabili
La possibilità di rateizzare in cinque esercizi resta ammessa solo per le plusvalenze:
- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che l’azienda o il ramo siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni;
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, limitatamente alla parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per almeno due anni.
Rimane comunque ferma la possibilità di far concorrere tali plusvalenze per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate.
Plusvalenze tassate integralmente dal 2026
Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate integralmente nell’esercizio di realizzo.
Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi dal 1° gennaio 2026.
Affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta nel 2026
La Legge di Bilancio 2026 riapre i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.
Imposta sostitutiva del 10% e Modello Redditi 2026
L’affrancamento avviene tramite il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura del 10%, da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (Modello Redditi 2026).
Scadenze di versamento in quattro rate
L’imposta sostitutiva deve essere versata in quattro rate di pari importo, alle seguenti scadenze:
- prima rata: entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta, ossia il 30 giugno 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare;
- rate successive: entro i termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi, ossia 30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029.
Nuova disciplina fiscale dei dividendi per le assicurazioni
Le nuove disposizioni incidono sul trattamento fiscale, ai fini IRPEF e IRES, dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
Nuovi requisiti per il regime di esclusione
Viene limitato l’accesso al regime di esclusione:
- del 41,86% per i soggetti IRPEF;
- del 95% per i soggetti IRES;
ai soli dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% oppure di importo non inferiore a 500 mila euro.
Il medesimo requisito dimensionale si applica anche alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in regime di esenzione o PEX.
Ritenuta sui dividendi verso società UE o SEE
Anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o SEE, è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
Decorrenza delle nuove regole
Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili, riserve e altri fondi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, viene stabilita l’applicazione del criterio storico per la determinazione dell’acconto dovuto.
Svalutazioni obbligazioni e limiti di deducibilità fiscale
La Legge di Bilancio 2026 modifica i criteri di deducibilità fiscale delle svalutazioni delle obbligazioni, distinguendo tra soggetti OIC e soggetti IAS/IFRS.
Regole per i soggetti OIC
Per i soggetti OIC, le svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, e che sono quindi iscritte nell’attivo circolante, sono deducibili nei limiti dell’andamento del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) registrato negli ultimi sei mesi antecedenti alla chiusura del periodo d’imposta con riguardo ai titoli non quotati, oppure sulla base della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.
Per i titoli obbligazionari iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, si applica un criterio analogo: anche in questo caso la deducibilità delle svalutazioni è limitata all’andamento del MOT negli ultimi sei mesi.
Regole per i soggetti IAS/IFRS
Per i soggetti IAS/IFRS, la valutazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e) del TUIR, effettuata in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali, assume rilievo anche ai fini fiscali. Inoltre, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico. Tale disposizione rileva anch’essa per i soggetti IAS/IFRS.
Reddito d’impresa 2026: nuove regole fiscali per il comparto assicurativo
Per il solo 2026, in via sperimentale e mediante indicazione in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, vengono introdotte disposizioni specifiche in materia di determinazione del reddito d’impresa.
Rivendita di azioni proprie
Per la rivendita di azioni o quote proprie, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione, effettuata nel medesimo periodo d’imposta, e il relativo costo di acquisto.
Oneri connessi ai piani di stock option
La norma interviene anche sulla deduzione degli oneri connessi ai piani di stock option, con l’obiettivo di razionalizzare il trattamento fiscale di tali componenti.
Marchi, avviamento e attività immateriali a vita indefinita
Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle altre attività immateriali a vita utile indefinita, nonché dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti, è ammessa nel medesimo periodo d’imposta in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui i relativi costi sono imputati a conto economico e fino a concorrenza di tali costi.
I nuovi limiti impediscono, nei periodi in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, di operare deduzioni extracontabili, pur nei limiti imposti dal TUIR.
Le nuove disposizioni si applicano alle attività immateriali rilevate in bilancio a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni nel 2026
La Legge di Bilancio aumenta l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, portandola dal 18% al 21%.
Rivalutazione delle partecipazioni: regime a regime
La legge di bilancio per il 2025 aveva introdotto per la prima volta la possibilità di avvalersi a regime della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva disciplinata dall’articolo 5 della Legge n. 448/2001.
Ai sensi della disposizione, possono essere rivalutate le partecipazioni possedute al 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento dell’imposta sostitutiva.
Investimenti delle forme pensionistiche complementari nel 2026
La nuova disciplina prevede un rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari, ampliando il perimetro degli strumenti e dei settori in cui i fondi pensione possono investire.
Nuove possibilità di investimento per i fondi pensione
I fondi pensione possono investire, anche indirettamente tramite OICR o attraverso titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella realizzazione di progetti relativi a settori:
- turistici
- culturali
- ambientali
- idrici
- stradali
- ferroviari
- portuali
- aeroportuali
- sanitari
- immobiliari pubblici non residenziali
- telecomunicazioni, incluse quelle digitali
- produzione e trasporto di energia
Limiti massimi e principi prudenziali
L’individuazione dei limiti massimi di investimento in tali attività finanziarie è demandata a un decreto ministeriale, che dovrà definire anche i procedimenti e le condotte che i fondi pensione saranno tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo di tali limiti.
Il perimetro degli investimenti viene ampliato, ma resta fermo il principio secondo cui gli investimenti in attività non ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono essere mantenuti a livelli prudenziali.
La nuova disciplina prevede che il patrimonio del fondo pensione sia investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del MEF, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
Novità 2026 per dipendenti, manager e professionisti
La Legge di Bilancio 2026 introduce numerose misure in materia di fiscalità del lavoro, esoneri contributivi, previdenza complementare, TFR e tutela della genitorialità, con impatti anche sul settore assicurativo e finanziario. Le nuove disposizioni completano il quadro della Legge di Bilancio 2026 assicurazioni, con impatti anche sulle politiche HR delle imprese del comparto.
Imposta sostitutiva su incrementi retributivi nel settore privato
Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono sottoposti a un’imposta sostitutiva del 5%, limitatamente ai casi in cui il reddito complessivo da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore, nell’anno 2025, a 33.000 euro.
Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati
Per gli anni 2026 e 2027, viene prevista:
- la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva a 1 punto percentuale;
- l’elevamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime a 5.000 euro lordi.
Per il solo anno 2026, viene inoltre introdotta, per i dipendenti del settore privato, un’imposta sostitutiva pari a 15 punti percentuali dell’IRPEF e delle relative addizionali su maggiorazioni e indennità per:
- lavoro notturno
- lavoro festivo
- giornate di riposo settimanale
- lavoro a turni
fino a un limite massimo di imponibile pari a 1.500 euro.
Riduzione IRPEF e dividendi ai lavoratori dipendenti
Viene estesa anche all’anno 2026 la norma transitoria relativa ai dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti derivanti da azioni attribuite dalle aziende in sostituzione dei premi di risultato.
Emolumenti dei manager del settore finanziario
La legge prevede, a determinate condizioni, l’esclusione dell’applicazione dell’aliquota addizionale del 10% sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario.
Esoneri contributivi per assunzioni a tempo indeterminato
È previsto il riconoscimento di un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento:
- alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 per profili non dirigenziali;
- alle trasformazioni, nel medesimo anno, di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Previdenza complementare, TFR e adeguamento COVIP
Vengono introdotte modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, con particolare riguardo a:
- innalzamento del limite di deducibilità dei contributi;
- modalità di erogazione delle prestazioni;
- limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità;
- trasferimento delle quote di TFR e dei contributi del datore di lavoro.
Le modifiche decorrono dal 1° luglio 2026 e richiedono l’adeguamento delle istruzioni COVIP.
Accantonamenti TFR e Fondo INPS
Viene modificato il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati obbligati al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto presso un Fondo INPS.
L’obbligo non sussiste con riferimento ai dipendenti per i quali tali accantonamenti siano destinati a una forma di previdenza complementare.
Misure per lavoratrici madri e incentivi all’occupazione femminile
Viene posticipato al 2027 l’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli.
Per il solo anno 2026, è previsto un contributo mensile di 60 euro a favore delle lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due figli fino al compimento del decimo anno di età e con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.
Inoltre, è introdotto un esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro, entro 8.000 euro annui, per l’assunzione dal 1° gennaio 2026 di donne madri di almeno tre figli minori, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Incentivi al part-time, congedi parentali e sostituzioni per maternità
Dal 1° gennaio 2026 viene riconosciuta priorità nella trasformazione o rimodulazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in presenza di almeno tre figli conviventi, a condizione di una riduzione dell’orario non inferiore al 40%.
Vengono inoltre estesi:
- i congedi parentali ai figli di età compresa tra 12 e 14 anni;
- i congedi per malattia dei figli fino a dieci giorni annui per ciascun genitore, con estensione ai minori tra 8 e 14 anni.
Infine, viene prevista la possibilità di prorogare il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, del lavoratore assunto in sostituzione per maternità o congedo parentale, per un ulteriore periodo di affiancamento non oltre il primo anno di età del bambino.
FAQ – Legge di Bilancio 2026 e settore assicurativo
Cosa cambia per le compagnie di assicurazione con la Legge di Bilancio 2026?
La Legge di Bilancio 2026 introduce novità rilevanti per le compagnie di assicurazione in materia di IRAP, imposta sulle assicurazioni, deducibilità delle svalutazioni crediti, DTA, dividendi, Tobin Tax and previdenza complementare.
Qual è la nuova aliquota IRAP per le imprese di assicurazione nel 2026?
Dal 2026 al 2028, l’aliquota IRAP per le imprese di assicurazione aumenta dal 5,90% al 7,90%, con una detrazione prevista in specifici casi per i periodi successivi.
Come cambia la deducibilità delle svalutazioni crediti per le assicurazioni?
Per il 2026 e i tre esercizi successivi, le svalutazioni su crediti IFRS 9 non saranno più deducibili integralmente nell’anno di rilevazione, ma in cinque quote costanti.
Cosa succede alle DTA con la Legge di Bilancio 2026?
La nuova disciplina prevede uno slittamento delle DTA, con differimento di alcune quote deducibili ai fini IRES e IRAP, incidendo sulla fiscalità differita di assicurazioni e intermediari.
Come cambia l’imposta sulle assicurazioni dal 2026?
Dal 1° gennaio 2026, le coperture relative a infortunio del conducente and assistenza stradale vengono assoggettate all’aliquota del 12,5%, indipendentemente dalla distinta indicazione del premio nel contratto.
La Tobin Tax aumenta con la Legge di Bilancio 2026?
Sì. Dal 1° gennaio 2026, la Tobin Tax aumenta dallo 0,2% allo 0,4% per il trasferimento di azioni e strumenti partecipativi e dallo 0,02% allo 0,04% per le negoziazioni ad alta frequenza.
Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono ancora deducibili nel 2026?
Sì, ma con limiti più restrittivi. Per il 2026 le perdite fiscali pregresse e le eccedenze ACE possono essere scomputate entro il limite del 35% del maggior reddito imponibile.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026 per la previdenza complementare?
La riforma amplia le possibilità di investimento dei fondi pensione in infrastrutture e modifica la disciplina su TFR, deducibilità dei contributi e prestazioni, con decorrenza dal 1° luglio 2026.
Ci sono novità fiscali per dipendenti e manager nel 2026?
Sì. La manovra introduce imposte sostitutive agevolate, nuovi esoneri contributivi, misure per lavoratrici madri, incentivi al part-time e modifiche ai congedi parentali.
Perché la Legge di Bilancio 2026 è importante per il settore assicurativo?
Perché ridefinisce diversi aspetti della fiscalità assicurativa, della contabilità e della gestione del personale, incidendo direttamente sulle scelte organizzative, patrimoniali e finanziarie delle imprese del comparto.
Conclusioni: impatti operativi della Legge di Bilancio 2026 per le assicurazioni
La Legge di Bilancio 2026 introduce un insieme strutturato di interventi che incidono in modo significativo sulla fiscalità, sulla contabilità e sulla gestione operativa delle compagnie di assicurazione.
Le modifiche su IRAP, imposta sulle assicurazioni, deducibilità delle svalutazioni crediti, DTA, dividendi and Tobin Tax, insieme alle novità in materia di previdenza complementare and fiscalità del lavoro, richiedono un’attenta revisione delle strategie aziendali e dei modelli di pianificazione fiscale.
In particolare, le imprese del settore assicurativo sono chiamate a:
- valutare l’impatto delle nuove aliquote e dei nuovi limiti fiscali;
- adeguare le politiche di bilancio e di gestione delle imposte differite (DTA);
- rivedere le strategie di investimento e di gestione del capitale;
- monitorare le opportunità e i rischi derivanti dalle nuove disposizioni normative.
Hai bisogno di supporto sull’impatto della Legge di Bilancio 2026?
Il team di CA Insurance è a tua disposizione per:
- analizzare l’impatto delle nuove norme sul tuo business;
- ottimizzare la pianificazione fiscale;
- supportarti nell’adeguamento contabile e normativo;
- individuare opportunità di efficientamento e riduzione del carico fiscale.
Alessio Buonfrate, Partner di CA Insurance



