DECRETO SOSTEGNI TER E LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI

Il Decreto Legge 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni ter”, ha introdotto il divieto di cessioni multiple per i crediti fiscali collegati ai bonus edilizi.

Il limite alle cessioni è stato varato dal Governo nel tentativo di arginare fenomeni fraudolenti e impedire le frodi messe in atto, a danno dell’erario, da imprenditori e professionisti che si sono infiltrati in un meccanismo studiato per favorire l’efficientamento del patrimonio edilizio e un minor impatto sull’ambiente.

Questa disposizione ha destato molta preoccupazione tra gli operatori del settore che ipotizzano il blocco delle attività legate ai bonus edilizi in un quadro normativo che è già cambiato in maniera importante con le disposizioni del cosiddetto decreto antifrode e solo nel lungo periodo sarà possibile verificare se tali timori siano fondati o meno.

Di seguito un sintetico confronto tra formulazione originaria della norma e nuova disciplina.

FORMULAZIONE ORIGINARIA DELLA NORMA

Nella sua originaria formulazione, la disciplina dell’art. 121, comma 1, del D.L. 34/2020 consentiva non soltanto l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura sul corrispettivo applicato o per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale, ma anche la successiva cessione ulteriore a terzi senza limiti. Di conseguenza sia il fornitore che il cessionario potevano, in alternativa all’utilizzo del credito di imposta in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, cedere il credito di imposta a terzi, con illimitata facoltà di ulteriori cessioni.

NUOVA DISCIPLINA

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 4/2022, la cessione a terzi del credito di imposta è rimasta possibile soltanto per il fornitore che, ai sensi dell’art. 121, comma 1, del D.L. 34/2020 lett. a), ha applicato lo sconto sul corrispettivo, mentre non è più possibile per il cessionario che, ai sensi dell’art. 121, comma 1, del D.L. 34/2020 lett. b) ha acquistato dal beneficiario della detrazione il credito di imposta. In pratica, la nuova disposizione presuppone la possibilità di un’unica cessione a terzi del credito di imposta.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Ai sensi del co. 2 dell’art. 28 del DL 4/2022, “i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 […] possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti”. 

La norma regola la fase transitoria di passaggio dalla previgente disciplina, caratterizzata da un numero illimitato di cessioni dei crediti, all’attuale disciplina caratterizzata dalla possibilità di effettuare una sola cessione dei crediti stessi. 

La data “spartiacque” individuata dalla norma transitoria è dunque quella del 7 febbraio 2022, prorogata per ragioni tecniche al 17 febbraio 2022

In altre parole, ai sensi della disciplina transitoria, rimane possibile una ulteriore cessione di tutti i crediti di imposta derivanti da bonus edilizi che: 

  • risultano già iscritti nel cassetto fiscale del cedente alla data del 16.2.2022; 
  • non risultano già iscritti nel cassetto fiscale del cedente alla data del 16.2.2022, ma vengono iscritti nel cassetto fiscale del cedente dopo tale data sulla base di una precedente cessione comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022; 
  • non risultano già iscritti nel cassetto fiscale del cedente alla data del 16.2.2022, ma vengono iscritti nel cassetto fiscale del cedente dopo tale data sulla base di una opzione di sconto sul corrispettivo, 11 di cui alla lett. a) del co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020.

CONCLUSIONI

Il divieto di cessione del credito rischia di paralizzare il sistema, le limitazioni sulle cessioni dei crediti fiscali, infatti, hanno destato molta preoccupazione tra gli operatori del settore edilizio, che, pur valutando positivamente il fine ultimo della disposizione, ritengono il mezzo inefficace e dannoso per gli investimenti.

In particolare, si ritiene che i limiti alle cessioni non risolverebbero il problema della monetizzazione di crediti inesistenti ma, al contrario, potrebbero disincentivare gli investimenti.

Limitando il numero delle cessioni, infatti, si danneggiano tutti i soggetti virtuosi che a vario titolo intervengono e operano lungo la filiera.

A partire dal 7 febbraio solo i soggetti con ampia capacità reddituale potranno sedere al tavolo dei cessionari, con la conseguenza che la misura interesserà pochi soggetti e la possibilità di accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus subirà presumibilmente una battuta di arresto.

E ‘auspicabile, quindi, una revisione dei nuovi meccanismi introdotti.

Francesco Cospito (Partner CA Group)