Legge di Bilancio 2026: novità fiscali, previdenza e incentivi

La Legge di Bilancio 2026 introduce un ampio pacchetto di misure fiscali e previdenziali che incidono in modo significativo sulla tassazione dei redditi delle persone fisiche, sulle politiche di distribuzione dei dividendi e di gestione delle plusvalenze, sui meccanismi di deducibilità delle svalutazioni di crediti e titoli, nonché su agevolazioni e incentivi per investimenti produttivi, previdenza complementare e lavoro. Tra le novità fiscali 2026, particolare attenzione è rivolta alla revisione dell’IRPEF 2026, al rinnovo delle agevolazioni fiscali 2026, alla cedolare secca 2026 e ai nuovi bonus ristrutturazioni 2026.

Novità fiscali 2026: cedolare secca e detrazioni

1.1 IRPEF e Detrazioni

  • Riduzione seconda aliquota IRPEF: dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro.
  • Limitazione detrazioni per redditi elevati: per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, la detrazione per oneri al 19% (escluse le spese sanitarie), le erogazioni liberali ai partiti politici e i premi assicurativi per rischio eventi calamitosi è ridotta di 440 euro.
  • Chiarimento operativo: la riduzione di 440 euro è un importo fisso, non proporzionale, applicato una sola volta per ciascun contribuente che superi la soglia di 200.000 euro di reddito complessivo; la riduzione opera in modo cumulativo sul totale delle detrazioni riferite agli oneri interessati, con esclusione delle spese sanitarie; l’effetto è una contrazione del beneficio fiscale complessivo per i contribuenti ad alto reddito. 

1.2 Imposte Sostitutive e Premi di Risultato

  • Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali: per i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro, gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati a imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e relative addizionali).
  • Premi di produttività e utili: per i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti negli anni 2026 e 2027 è prevista un’imposta sostitutiva dell’1% entro il limite complessivo di 5.000 euro annui, in presenza dei requisiti contrattuali e reddituali previsti.
  • Maggiorazioni per lavoro notturno/festivo (periodo d’imposta 2025): sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro festivo, nei giorni di riposo settimanale, sulle indennità di turno e altri emolumenti connessi al lavoro a turni, corrisposti fino a 1.500 euro ai lavoratori dipendenti privati con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro, si applica un’imposta sostitutiva del 15%.

1.3 Dividendi e Plusvalenze

  • Regime di esclusione IRPEF/IRES ristretto alle partecipazioni qualificate: dal 2026 il regime di esclusione parziale (41,86% per soggetti IRPEF, 95% per soggetti IRES) si applica solo a dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni: detenute, direttamente o indirettamente tramite controllate, in misura non inferiore al 5% del capitale; oppure di valore non inferiore a 500.000 euro. 
  • Dividendi da partecipazioni non qualificate: per le partecipazioni che non raggiungono le soglie sopra indicate, i dividendi concorrono interamente alla formazione del reddito, fatte salve specifiche discipline di ritenuta o esenzione.
  • Plusvalenze da cessione di partecipazioni: il regime di esenzione parziale (41,86% / 95%) è limitato alle cessioni di partecipazioni che soddisfano i requisiti dimensionali (≥5% o ≥500.000 euro); in mancanza, l’intera plusvalenza concorre a reddito, al di fuori del regime PEX. 
  • Ritenute su dividendi esteri (UE/SEE): l’applicazione della ritenuta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti in Stati membri UE o aderenti SEE richiede il possesso di partecipazioni qualificate (≥5% o ≥500.000 euro).         
  • Decorrenza: le nuove regole si applicano agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate su cessioni effettuate dal 1° gennaio 2026; per il calcolo degli acconti per il periodo successivo al 31 dicembre 2025 si assume come imposta dell’esercizio precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. 

1.4 Rideterminazione del Costo delle Partecipazioni

  • Aliquota imposta sostitutiva: dal 2026 l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate (art. 5 L. 448/2001) passa dal 18% al 21%.
  • Ambito soggettivo: persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.
  • Ambito oggettivo: partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2026.
  • Modalità: perizia giurata di stima del valore della partecipazione alla data del 1° gennaio 2026; versamento dell’imposta sostitutiva del 21% sul valore periziato, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo (interessi al 3% annuo sulle rate successive alla prima). 
  • Effetti: il valore periziato costituisce nuovo costo fiscale per la determinazione di eventuali plusvalenze future; opportuno valutare la convenienza tenendo conto dell’orizzonte temporale di detenzione e dell’entità della plusvalenza latente. 

1.5 Cedolare Secca e Locazioni Brevi

Limite immobili cedolare su locazioni brevi: dal 2026 la cedolare secca sulle locazioni brevi è applicabile solo a due immobili per contribuente; dal terzo immobile l’attività si presume esercitata in forma imprenditoriale, con conseguente inapplicabilità della cedolare.

1.6 Criptovalute e Stablecoin

  • Aliquota ridotta per stablecoin in euro: dal 2026 i redditi da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro (stablecoin) sono tassati al 26% anziché con l’aliquota ordinaria del 33%.
  • Neutralità della conversione: non integra realizzo di plus/minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

1.7 Imposte sulle Transazioni Finanziarie

Aumento aliquote (dal 1° gennaio 2026): trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi: aliquota dallo 0,2% allo 0,4%; negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari: aliquota dallo 0,02% allo 0,04%. 

1.8 Assegnazione Agevolata Beni ai Soci ed Estromissione

  • Ambito di applicazione – società: S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.A., S.a.p.A. che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci: beni immobili diversi da quelli strumentali per natura; beni immobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali; beni mobili registrati non utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa.   
  • Requisito soci: i soci devono risultare iscritti nel libro soci (ove prescritto) al 30 settembre 2025 o entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, in forza di titolo con data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
  • Imposta sostitutiva: 8% sulla differenza tra valore normale (o catastale) e costo fiscale del bene; 10,5% per società non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta antecedenti. 
  • Riserve in sospensione d’imposta: assoggettate a imposta sostitutiva del 13% se annullate per effetto dell’ assegnazione agevolata ai soci o trasformazione in società semplice.
  • Società che si trasformano in società semplici: possono beneficiare del regime agevolato se la trasformazione avviene entro il 30 settembre 2026.
  • Imposte indirette: imposta di registro: aliquote proporzionali ridotte alla metà sulle assegnazioni/cessioni ai soci; imposte ipotecaria e catastale: in misura fissa. 
  • Versamenti: 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026; saldo entro il 30 novembre 2026. 
  • Estromissione immobili imprenditori individuali: beni immobili strumentali posseduti al 30 settembre 2025 possono essere estromessi dal patrimonio dell’impresa dal 1° gennaio al 31 maggio 2026, con imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra valore normale e valore fiscale; versamenti entro il 30 novembre 2026 e 30 giugno 2027; effetti dell’estromissione dal 1° gennaio 2026. 
  • Effetti fiscali: l’operazione non genera plusvalenze imponibili ordinarie, ma solo imposta sostitutiva; per gli immobili il valore normale può coincidere con il valore catastale rivalutato. 

1.9 Definizione Agevolata dei Carichi Affidati alla Riscossione

  • Ambito: carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per omesso versamento di imposte dichiarate o contributi INPS (non da accertamento).
  • Beneficio: estinzione senza pagamento di sanzioni, interessi, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive; dovuto solo il capitale e le spese di notifica/esecutive. 
  • Domanda: entro il 30 aprile 2026, con indicazione dei giudizi pendenti e impegno a rinunciarvi.
  • Pagamento: unica soluzione entro il 31 luglio 2026; oppure massimo 54 rate bimestrali (minimo 100 euro a rata) con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026. 
  • Inclusioni/Esclusioni: possono rientrare anche debiti di precedenti rottamazioni inefficaci e debiti inclusi in procedure di crisi da sovraindebitamento e concordato minore; esclusi i debiti per i quali, al 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute; per violazioni del Codice della strada, la definizione incide solo su interessi e aggio. 

1.10 Compensazioni e Ritenute

  • Blocco compensazioni orizzontali: dal 2026 è vietato compensare in F24 crediti tributari se il contribuente ha iscrizioni a ruolo per imposte erariali superiori a 50.000 euro non integralmente pagate. 
  • Ritenuta su pagamenti di fatture elettroniche: dal 1° gennaio 2028 ritenuta d’acconto sulle imposte sui redditi pari allo 0,5% (1% dal 2029) sull’importo (netto IVA) delle fatture elettroniche; esclusi: contribuenti in concordato preventivo biennale, in regime di adempimento collaborativo, pagamenti già soggetti a ritenute automatiche bancarie/postali. 

Agevolazioni fiscali 2026 2 bonus ristrutturazioni

2.1 Detrazioni per Interventi Edilizi ed Energetici

  • Ristrutturazioni, efficienza energetica e sismabonus: prorogata al 2026 la detrazione del 36%, elevata al 50% per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. 
  • Bonus mobili: prorogata per il 2026 la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad immobili ristrutturati, calcolata su un tetto di spesa di 5.000 euro. 

2.2 Iperammortamento “Industria 4.0”

Per investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 è prevista la maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile nelle seguenti misure:

 Fascia di investimento (per singolo periodo)Maggiorazione costo
Fino a 2,5 milioni di euro180%
Oltre 2,5 mln e fino a 10 mln (quota)100%
Oltre 10 mln e fino a 20 mln (quota)50%

2.3 Crediti d’Imposta per Investimenti

  • ZES Unica e ZLS: esteso al triennio 2026-2028 il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle aree agevolate, nel rispetto dei limiti di spesa fissati.
  • Settore agricolo e pesca: credito d’imposta del 40% fino a 1 milione di euro di investimenti annui per il triennio 2026-2028.

2.4 Nuova Sabatini

Rifinanziamento della misura di sostegno agli investimenti delle PMI: 200 milioni di euro per il 2026; 450 milioni di euro per il 2027. 

2.5 Agevolazioni per Imprese Agricole

Proroga al 2026 dell’agevolazione IRPEF sui redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola: 0% fino a 10.000 euro; 50% tra 10.000 e 15.000 euro; 100% oltre 15.000 euro. 

Previdenza e pensioni 2026

3.1 Esoneri Contributivi e Incentivi all’Assunzione

  • Esonero contributivo per assunzioni 2026: esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (non dirigenti) per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026, per 24 mesi, nei limiti delle risorse stanziate. 
  • Madri con almeno 3 figli minorenni: esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro fino a 8.000 euro annui per 24 mesi (12 mesi se assunzione a tempo determinato; 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato). 
  • Priorità per trasformazione in part-time: criteri di priorità ed eventuali esoneri contributivi per lavoratori con almeno 3 figli conviventi, nel rispetto dei limiti di spesa. 

3.2 Previdenza Complementare

  • Deducibilità contributi: dal 2026 è innalzato il limite annuo di deducibilità dei contributi alle forme pensionistiche complementari (lavoratore e datore/committente). 
  • Flessibilità prestazioni: ampliamento della quota liquidabile in forma di capitale; introduzione di tipologie di rendita diverse dalla vitalizia, con specifica disciplina fiscale. 
  • Investimenti fondi pensione: possibilità di investire in strumenti emessi da soggetti operanti in settori infrastrutturali strategici (turismo, cultura, energia, ecc.), con limiti e modalità demandati a decreto MEF. 
  • Obblighi informativi e sanzioni: rafforzati gli obblighi informativi ai lavoratori; sanzioni amministrative fino a 500.000 euro per violazioni in materia di previdenza complementare. 

3.3 Pensioni e Ammortizzatori Sociali

  • APE sociale: prorogata fino al 31 dicembre 2026, con ampliamento delle categorie beneficiarie in determinate condizioni di disagio (disoccupazione, assistenza a disabili gravi, lavori usuranti).
  • Requisiti per Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco: incremento graduale dei requisiti pensionistici (1 mese nel 2028, +1 mese nel 2029, +1 mese dal 2030). 
  • Maggiorazioni sociali: incremento da 8 a 20 euro mensili (da 104 a 260 euro annui) per pensionati in condizioni economiche disagiate. 

Altre misure di interesse

4.1 IVA e Fatturazione

Base imponibile IVA per permute e dazioni in pagamento: la base imponibile per operazioni effettuate in permuta o a fronte dell’estinzione di obbligazioni pregresse è determinata in base ai costi sostenuti dal cedente/prestatore, in luogo del valore normale, con l’obiettivo di ridurre contenzioso e incertezze valutative. 

4.2 Estensione della Ritenuta su Provvigioni

  • Nuovi soggetti obbligati (dal 1° marzo 2026): la ritenuta d’acconto sulle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari si applica anche alle provvigioni corrisposte a: agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente.   
  • Effetti: i committenti dovranno applicare la ritenuta sulle provvigioni pagate a tali soggetti, con conseguenti obblighi di versamento (mod. F24) e certificazione (CU). 

4.3 Modifiche alla Disciplina delle Plusvalenze

  • Regola generale: le plusvalenze realizzate (diverse da quelle in regime PEX) concorrono integralmente al reddito dell’esercizio in cui sono realizzate. 
  • Cessioni di azienda o ramo: se posseduti da almeno 3 anni, il contribuente può optare per la tassazione in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, fino a un massimo di 4 esercizi. 
  • Cessione diritti atleti (società sportive): per diritti posseduti da almeno 2 anni, la plusvalenza può essere rateizzata in massimo 4 esercizi, limitatamente alla parte relativa al corrispettivo in denaro; la restante parte è tassata per intero nell’anno di realizzo. 
  • Acconti d’imposta: ai fini del calcolo degli acconti per il periodo successivo al 31 dicembre 2025, si assume come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando queste nuove regole. 

4.4 Accise e Imposte Indirette

  • Tabacchi e prodotti succedanei: aumenti graduali delle accise nel triennio 2026-2028, con rimodulazioni per sigarette, tabacco trinciato e prodotti alternativi.
  • Carburanti: allineamento delle accise su benzina e gasolio a 672,90 euro per 1.000 litri, salvo usi agevolati (agricoltura, usi industriali, movimentazione merci nei porti).
  • Plastic e sugar tax: differimento dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2027.

4.5 ISEE e Prestazioni Sociali

  • Nuove componenti del patrimonio mobiliare: inclusione, dal 2026, di: giacenze in valute estere; detenzioni di criptovalute; rimesse di denaro all’estero (anche via money transfer o invio di contante non accompagnato).   
  • Valore abitazione principale: escluso dal patrimonio ai fini ISEE fino a 91.500 euro (120.000 euro per i residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane), con incremento di 2.500 euro per ciascun figlio convivente successivo al primo. 
  • Scala di equivalenza: maggiorazioni ridefinite: +0,10 per due figli, +0,25 per tre figli, +0,40 per quattro figli, +0,55 per almeno cinque figli.   
  • Impatto: le nuove regole incidono su Assegno di inclusione, Supporto per formazione e lavoro, assegno unico e universale, bonus asilo nido, assegno una tantum per figli.

4.6 Affrancamento Straordinario delle Riserve in Sospensione d’Imposta

  • Oggetto dell’affrancamento: il Ddl Bilancio 2026 consente l’ affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. 
  • Imposta sostitutiva: tali riserve possono essere affrancate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%; l’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. 
  • Versamento rateale: il pagamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in quattro rate annuali di pari importo; la norma richiama il DM MEF 27 giugno 2025, che disciplina le modalità attuative del precedente regime straordinario di affrancamento delle riserve in sospensione esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, estendendone la logica anche al nuovo affrancamento. 
  • Effetti fiscali: con il pagamento dell’imposta sostitutiva le riserve in sospensione diventano riserve “libere” da vincoli fiscali; la distribuzione ai soci di tali riserve non comporta più l’applicazione delle imposte previste dal regime ordinario a fronte del venir meno del vincolo di sospensione; l’operazione può essere utilizzata per “pulire” il patrimonio netto da poste sospese, semplificando la gestione dei futuri flussi distributivi (dividendi, riorganizzazioni societarie). 
  • Profilo di convenienza: la scelta di affrancare richiede un’analisi costo/beneficio, comparando: il carico immediato dell’imposta sostitutiva (10%), ancorché rateizzato; il carico potenziale in caso di distribuzione o recupero a tassazione delle stesse riserve secondo le regole ordinarie; in presenza di programmi di distribuzione utili/riserve, operazioni straordinarie o necessità di semplificazione del patrimonio, l’affrancamento può risultare fiscalmente efficiente. 

Disposizione di interesse per enti e professionisti

5.1 Regime Forfetario 2026: conferme e limiti

Condizione di accesso: confermata per il 2026 la regola per cui non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 35.000 euro.

5.2 Modifiche alla Disciplina delle Plusvalenze e alla Deducibilità delle Svalutazioni

  • Regola generale: le plusvalenze d’impresa (non PEX) concorrono integralmente al reddito nell’esercizio di realizzo; la rateizzazione è ammessa solo nei casi specifici (cessioni di azienda/ramo, diritti atleti). 
  • Cessione di azienda o ramo d’azienda: se posseduti da almeno 3 anni, plusvalenza tassabile in massimo 4 esercizi (anno di realizzo + 3), su opzione. 
  • Cessione diritti alle prestazioni degli atleti professionisti: diritti posseduti da almeno 2 anni; rateizzazione in massimo 4 anni limitatamente alla parte di plusvalenza corrispondente al corrispettivo in denaro. 
  • Ambito soggettivo: banche e intermediari finanziari che adottano il modello di perdita attesa su crediti (IFRS 9 o analoghi).
  • Ambito oggettivo: crediti del primo e secondo stadio di rischio, svalutati sulla base delle perdite attese.
  • Modalità di deduzione: le svalutazioni sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi (5 anni in totale), con effetto di differimento temporale rispetto all’iscrizione civilistica. 
  • DTA: le DTA generate da tali differimenti non sono trasformabili in crediti d’imposta e non concorrono alla base per il calcolo del canone DTA. 
  • Logica: ancorare la deducibilità a parametri oggettivi di mercato (prezzi/indici) per limitare svalutazioni “prudenziali” a fini fiscali.
  • Titoli non destinati a permanere durevolmente (circolante): quotati: svalutazioni deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi degli ultimi 6 mesi; non quotati: deducibilità correlata al decremento dell’indice MOT nel semestre. 
  • Titoli immobilizzati: svalutazioni deducibili entro la perdita di valore desumibile dall’andamento MOT negli ultimi 6 mesi. 
  • Soggetti IAS/IFRS: minusvalenze su titoli non detenuti per negoziazione sono fiscalmente rilevanti solo se imputate a conto economico e nei limiti sopra indicati. 

Scadenze e decorrenze

  • Entrata in vigore generale: 1° gennaio 2026, salvo decorrenze specifiche. Principali date:
  • 1° gennaio 2026: decorrenza delle nuove regole IRPEF, dividendi/plusvalenze, affrancamento riserve in sospensione, incentivi vari;
  • 30 aprile 2026: termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione;
  • 31 luglio 2026: termine per pagamento in unica soluzione della definizione agevolata;
  • 30 settembre 2026: termine per assegnazioni agevolate ai soci, trasformazioni in società semplici e versamento del 60% dell’imposta sostitutiva correlata;
  • 31 maggio 2026: termine per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali;
  • 1° marzo 2026: decorrenza estensione ritenuta su provvigioni;
  • 1° gennaio 2028: decorrenza ritenuta su pagamenti di fatture elettroniche.

Domande frequenti (FAQ) sulla Legge di Bilancio 2026

  • Quali sono le principali novità fiscali 2026?

Le novità fiscali 2026 includono riduzione IRPEF, nuove soglie per cedolare secca, limiti alle detrazioni e nuovi crediti d’imposta.

  • Cosa cambia per il bonus ristrutturazioni 2026?

Il bonus ristrutturazioni 2026 è stato prorogato, con detrazione al 50% per spese fino a 96.000 euro per abitazioni principali.

  • Chi può accedere al regime forfettario 2026?

Il regime forfettario 2026 è accessibile solo se i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente sono inferiori a 35.000 euro.

  • Come cambia l’IRPEF 2026?

L’IRPEF 2026 prevede una riduzione della seconda aliquota, abbassata dal 35% al 33% per redditi medi.

La complessità e l’interazione delle disposizioni (in particolare su dividendi, plusvalenze, affrancamento di riserve in sospensione, assegnazioni agevolate, definizione dei ruoli, regole ISEE e misure contributive) rendono opportuna un’analisi personalizzata della posizione di ciascun contribuente, impresa o ente, per adeguare tempestivamente scelte organizzative, fiscali e finanziarie.

In sintesi, la Legge di Bilancio 2026 rappresenta uno strumento centrale per il rilancio economico del Paese, puntando su detrazioni fiscali 2026, semplificazioni e sostegni mirati ai cittadini e alle imprese. È importante monitorare l’evoluzione normativa per cogliere tutte le opportunità offerte dalla manovra.

Per valutare l’impatto specifico delle nuove norme sulla vostra posizione fiscale, previdenziale e contributiva, lo Studio resta a disposizione per consulenze mirate.

Adamo Cacchione, senior partner di CA Accounting (CA Group)