IL NUOVO “DECRETO AIUTI”

Introduzione

Dopo una lunga fase di gestazione, il 17 maggio 2022 è entrato ufficialmente in vigore il “Decreto Aiuti”, D.L. 50/2022, che porta con sé numerose novità. In particolare, rivestono sicuro interesse per le persone fisiche: il bonus di 200 euro rivolto a favore di dipendenti, pensionati, disoccupati e lavoratori autonomi, le modifiche sulla cessione del credito nonché la proroga del superbonus per le villette. Ulteriori novità sono riferite invece alle imprese e finalizzate al rafforzamento dei crediti d’imposta per l’energia elettrica e gas nonché all’istituzione di un contributo a fondo perduto per tutte le attività danneggiate dalla Guerra in Ucraina.

La portata del decreto

Le risorse previste dal testo definitivo del “Decreto Aiuti” ammontano a circa 16,5 miliardi di euro, in incremento di circa 2,5 miliardi rispetto ai 14 miliardi di euro inizialmente previsti, che risultano quindi stanziati in favore di famiglie e imprese, a fronte degli effetti della crisi energetica nonché politica e militare in Ucraina. In particolare, nel testo trovano spazio importanti novità e ulteriori interventi volti a rafforzare le misure già introdotte dal Governo.

Il testo risulta strutturato in 59 articoli e tratta i seguenti ambiti:

  • misure in materia di energia;
  • misure a sostegno della liquidità delle imprese;
  • misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti;
  • misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport;
  • misure in favore degli enti territoriali;
  • disposizioni in relazione alla crisi ucraina;
  • disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti;
  • disposizioni transitorie, finali e finanziarie.

Le principali novità introdotte

Sono di seguito analizzati i principali articoli del Decreto recanti le novità, a nostro avviso, di maggior rilievo:


Articolo 2
Incremento dei crediti d’impostain favore delle imprese perl’acquisto di energia elettrica e digas naturale
È stato disposto il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese, non gasivore, per l’acquisto di gas, ora rideterminato nella misura del 25%. Il contributo per le imprese gasivore è portato anch’esso al 25% mentre quello afferente all’acquisto di energia (imprese non energivore) è riquantificato nella misura del 15%.
Articolo 3
Credito d’imposta per gli autotrasportatori
Alle imprese di trasporto spetta un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio (solo per veicoli Euro 5 o superiore).
Articolo 4
Estensione al primo trimestre2022 del contributo a favoredelle imprese gasivore
Alle imprese gasivore spetta un credito d’imposta del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas ad uso energetico diverso da quello termoelettrico, relativo al primo trimestre 2022. Tale credito d’imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, abbia subito un incremento maggiore del 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Articolo 14
Superbonus 110%: proroga per la unità unifamiliari
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110% per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. In detto computo sono tuttavia ricompresi anche i lavori non agevolati dal c.d. “superbonus 110”.
Articolo 14
Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito
A seguito delle modifiche del D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), è consentita alle banche la possibilità di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione. La disposizione è nuovamente rivista come segue: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Articolo 18
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
È stato istituito un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che:hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi (compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati) con l’Ucraina, la Federazione Russa nonché la Repubblica di Bielorussia pari almeno al 20% del fatturato complessivo;hanno sostenuto costi di acquisto medi, riferibili a materie prime e a semilavorati, incrementati di almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 (circa le imprese costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’incremento dei costi è rapportato a quello medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);hanno subito, nel corso del trimestre antecedente alla data del 18 maggio 2022, una contrazione del fatturato pari almeno al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.
Articolo 21
Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
Circa gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 (posticipato al 30 giugno 2023 per gli investimenti con “prenotazione”) il credito d’imposta è incrementato al 50%.
Articolo 22
Credito d’imposta formazione 4.0
Le aliquote riferite al credito d’imposta “formazione 4.0” (precedentemente pari al 50% e al 40%) sono incrementate rispettivamente al 70% e al 50%. È condicio sine qua non che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità previste dallo stesso Decreto Ministeriale.
Articolo 18
Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica
Circa i periodi d’imposta 2022 e 2023 è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.
Articolo 31
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti,la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima) e che non siano titolari di trattamenti pensionistici;e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo di cui al richiamato comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.
Articolo 32
Indennità una tantum per pensionati
Per i soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,con decorrenza entro il 30 giugno 2022,e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’Inps corrisponde d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200 euro.
Articolo 32
Indennità una tantum per altre categorie di soggetti
L’indennità di 200 euro è riconosciuta anche a coloro che: hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 D.Lgs. 22/2015 (Naspi e DIS-COLL);nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;sono titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),sono stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport) nel periodo d’imposta 2021;sono lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda);sono lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),sono lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata,sono incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l’indennità di 200 euro è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31, precedentemente richiamato.
Articolo 33
Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi
Viene istituito un fondo per il riconoscimento di un’indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dall’apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2022.

Stefano Cartabbia (Senior Consultant presso CA Accounting)