AUSILIARIO DEL GIUDICE

  • La figura dell’ausiliario ricorre tutte le volte che l’imprenditore, presentata la domanda di nomina dell’esperto per l’accesso alla composizione negoziata, si rivolge al Tribunale e questo, nei casi previsti dalla legge, nomina un ausiliario ai sensi dell’art 68 cpc per l’espressione di un parere.

La figura dell’ausiliario ricorre:

  • nella disposizione dettata nell’ambito del procedimento relativo alla conferma delle misure protettive e cautelari disciplinato dall’art. 19, allorché il giudice, al fine di assumere provvedimenti cautelari o di conferma, revoca o modifica delle misure protettive, se occorre, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 cpc;
  • nell’art. 22 che disciplina il riconoscimento della prededuzione ai debiti maturati per effetto di finanziamenti contratti dall’imprenditore o, nel caso di gruppo d’imprese, da una o più società che appartengono allo stesso, con terzi e/o con propri soci, nonché la disapplicazione dell’art. 2560, c.2, c.c. in caso di trasferimento d’azienda, allorché il giudice, al fine di valutare la sussistenza della funzionalità di questi atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, provvede, ove occorre, ai sensi dell’art. 68 cpc; 
  • nel concordato semplificato disciplinato dall’art. 25-sexies, dove la nomina dell’ausiliario appare sempre necessaria e si prevedono in capo allo stesso una funzione consultiva, una di vigilanza para commissariale sulla esecuzione del concordato e una eventuale di esecuzione della liquidazione di beni ante omologa