Azione revocatoria

L’articolo 2901 del Codice civile disciplina l’azione revocatoria come il mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. Legittimato all’azione revocatoria è il titolare di un diritto di credito lato sensu inteso. In considerazione della funzione conservativa dell’azione è ritenuta sufficiente per agire in revocatoria anche una ragione di credito sottoposta a termine, o anche solo eventuale, in quanto sottoposta a condizione, non occorrendo un credito certo, liquido o esigibile, poiché l’azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Quanto al requisito della certezza del credito, nel caso in cui penda controversia circa l’esistenza del credito che legittima la qualità del creditore, si ritiene che la mancata certezza del credito non sia ostativo alla proposizione dell’azione revocatoria e che quindi questa non sia sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.