Esperto

Nell’ambito del D.L. 118 del 2021, la composizione negoziata della crisi (CNC) consente all’imprenditore che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale economico o finanziario, che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza, di richiedere la nomina di un professionista esperto nella ristrutturazione che lo affianchi nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, individuando idonee soluzioni per superare la situazione di difficoltà. 

Requisiti dell’esperto

Possono essere iscritti nell’elenco degli esperti: gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati, a condizione che documentino precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro iscritti, qualora possano documentare di aver concorso in almeno tre casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati di risanamento o, ancora di aver concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’elenco anche soggetti non iscritti in albi professionali che documentino di aver svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con accordi di ristrutturazione, piani attestati o concordati in continuità omologati, per i quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza. Tutti gli iscritti all’elenco devono, inoltre, essere in possesso della specifica formazione delineata dalla sezione iv del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

Il ruolo dell’esperto

Il presupposto essenziale per l’accesso e per la prosecuzione della composizione negoziata della crisi è la risanabilità dell’impresa. Il percorso negoziale ha infatti, come obiettivo il risanamento dell’impresa intesa quale organizzazione produttiva da preservare, ove possibile, ricercando l’equilibrio tra gli interessi delle parti e tutelando la continuità aziendale, se necessario anche attraverso il trasferimento d’azienda o di rami di essa.

A tal fine, una volta accettato l’incarico, l’esperto deve convocare senza indugio l’imprenditore per valutare la sussistenza di una concreta prospettiva di risanamento, quale condizione necessaria per l’avvio e lo svolgimento di tutto il percorso negoziale, che potrà essere interrotto in qualsiasi momento qualora essa venga meno. In particolare, questi dovrà esaminare la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito tenendo conto delle informazioni e delle domande contenute nella lista di controllo, nonché valutare l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali previste dal piano di risanamento. Nello assolvimento di tale compito, potrà assume informazioni dall’organo di controllo o dal revisore legale della società, ove in carica, in un’ottica di collaborazione per il buon esito della procedura.

Qualora all’esito della valutazione svolta, non sussistano le prospettive di risanamento, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. Con l’archiviazione la procedura si chiude, non essendo previsto alcun obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria da parte dell’esperto o del segretario generale, come diversamente avviene in caso di insuccesso della composizione assistita regolata dal Codice della crisi. Nel caso in cui l’esperto ravvisa la sussistenza delle concrete prospettive di risanamento dà avvio alla fase delle trattative con i creditori, fissando un primo incontro con le parti interessate (creditori, soci, clienti, fornitore, ecc.) e prospettando le possibili strategie di intervento. Contestualmente fissa i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata al fine di rispettare il termine massimo di 180 giorni previsto per la durata della procedura, eventualmente prorogabile di ulteriori 180 giorni su richiesta di tutte le parti, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso al Tribunale per la concessione delle misure protettive o delle altre autorizzazioni previste dal decreto.

L’imprenditore partecipa personalmente agli incontri, eventualmente assistito dai suoi consulenti, essendo il suo un ruolo propositivo e di facilitatore delle trattative che non sostituisce l’imprenditore, ma lo affianca e lo coadiuva nel tentativo di risanamento.

Nel corso delle trattative l’esperto deve operare in modo imparziale, riservato e indipendente e può chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie all’espletamento del suo incarico, nonché avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza e/o di un revisore legale. Egli, inoltre, deve vigilare sul corretto svolgimento del percorso di risanamento verificando costantemente la funzionalità e utilità delle trattative rispetto al risanamento dell’impresa, nonché l’assenza di atti pregiudizievoli per i creditori.