OICR

Il Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria definisce gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) identificandoli con i fondi comuni (OICR aventi forma contrattuale) e le Sicav (OICR aventi forma statutaria). Entrambe le categorie sono disciplinate da un apposito documento, il regolamento di gestione nel caso dei fondi comuni e lo statuto nel caso delle Sicav. Tale documento definisce le caratteristiche e i criteri di funzionamento, la denominazione, la durata, le modalità di partecipazione, i termini e le modalità di emissione ed estinzione dei certificati, di sottoscrizione, di rimborso e di liquidazione, gli organi competenti per la scelta degli investimenti, il tipo di beni e strumenti finanziari oggetto di investimento, le spese e le modalità di pubblicizzazione del valore.