Società di persone

Le società di persone sono particolari tipi di società in cui l’elemento rappresentato dai soci prevale rispetto al capitale. In questo tipo di società i soci rispondono personalmente delle obbligazioni sociali, in quanto la società di persone non assume mai la personalità giuridica che consentirebbe una netta distinzione tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci.

Le società di persone possono essere costituite tramite la sottoscrizione di un atto pubblico oppure con la ratifica di una scrittura privata alla presenza di un notaio. Nell’atto costitutivo devono essere indicati tra le altre cose l’oggetto sociale, ovvero l’ambito di attività prescelto, ed i conferimenti dei singoli soci. 

In merito alla struttura societaria, non essendoci una netta distinzione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci, è uso comune che siano gli stessi soci ad amministrare la società.

L’ordinamento italiano inoltre prevede tre tipi di società di persone:

Società semplici: costituiscono la forma più essenziale di società tra persone; le società semplici sono destinate a chi svolge un’attività economica non commerciale, come avviene per esempio l’attività professionale svolta in forma associata, o nel caso dell’attività agricola. 

Nelle società semplici, eventuali creditori possono fare rivalsa direttamente sul patrimonio del singolo socio. Questo tipo di società non è soggetta a fallimento.

Società in Nome Collettivo: le società Snc sono la forma più semplice di società per l’esercizio di attività commerciale. La società di questo tipo opera sotto un nome collettivo costituito dalla ragione sociale, che deve contenere il nome di uno o più soci. 

Come tutte le società di persone, le Snc godono di autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto i soci rispondono coi propri beni di eventuali debiti della società. Qui, a differenza di quanto accade nelle Società semplici, i creditori possono fare rivalsa sui soci ma soltanto dopo il patrimonio sociale. 

Società in Accomandita Semplice: Le Società in Accomandita Semplice si distinguono per la presenza di due tipologie di soci, con responsabilità differenti, i soci accomandanti e gli accomandatari. Il socio accomandante partecipa con una quota del proprio patrimonio personale alla costituzione della società, e in caso di debiti risponde ai creditori esclusivamente nei limiti della propria quota di partecipazione, per cui la legge non prevede specifici limiti. Il socio accomandatario risponde invece in maniera illimitata con i propri beni nel caso di insolvenze da parte della società, e generalmente assume un ruolo di comando all’interno dell’impresa oggetto della società.