COMI – Centro degli interessi principali del debitore

Il regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza ricorre al criterio del centro degli interessi principali del debitore (CENTER OF MAIN INTERESTS – COMI) per identificare l’ordinamento giuridico deputato a gestire l’insolvenza del debitore. Attraverso il COMI, il regolamento mira ad affidare la gestione della procedura di insolvenza alle autorità più vicine alle vicende patrimoniali del debitore, assicurando al contempo ai creditori l’agile individuazione dell’ordinamento e delle autorità competenti al riguardo.

Nel regolamento (UE) 2015/848, il COMI è deputato ad una pluralità di funzioni. Esso, infatti:

  • determina l’ambito di applicazione soggettiva del regolamento: come segnala il 25° considerando del regolamento, esso si applica unicamente alle procedure relative ad un debitore con centro degli interessi principali in uno Stato Membro dell’Unione europea (esclusa la Danimarca), anche se la sede statutaria è collocata in uno Stato terzo. Ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 1, il regolamento non si applica alle procedure che riguardano, tra gli altri, le imprese assicuratrici, gli enti creditizi, le imprese d’investimento e gli organismi d’investimento collettivo;
  • fissa la competenza giurisdizionale: l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui si trova il COMI è competente ad aprire la procedura principale di insolvenza con effetti universali. Le Autorità di Stati Membri diversi da quello in cui è collocato il COMI possono aprire procedure c.d. secondarie, o territoriali, se nel loro territorio è situata una ‘dipendenza’, come definita all’art. 2, n. 10 del regolamento, con effetti limitati al territorio in cui tale procedura è aperta;
  • individua la legge applicabile alla procedura principale di insolvenza: ai sensi dell’art. 7, la legge dello Stato Membro nel cui territorio è situato il COMI determina “le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza”, nonché numerose materie collegate alla procedura.

Il COMI è definito all’art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 come il “luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”. Il COMI va quindi rintracciato attraverso elementi oggettivi che localizzano la vita economica del debitore. È un concetto mobile, in quanto segue gli spostamenti del debitore.

I criteri oggettivi utili per localizzare il COMI sono solamente quelli verificabili dai terzi (e in particolare dai creditori), per permettere loro di riconoscere in anticipo l’ordinamento che regolerà e gestirà l’insolvenza del debitore.

Per questo motivo, al fine di assicurare certezza nell’individuazione del COMI, soccorrono alcune presunzioni relative. Fino a prova contraria, infatti, il COMI è:

  • per le società o le persone giuridiche, il luogo in cui si trova la sede legale;
  • per le persone fisiche che esercitano attività di impresa o professionale: il luogo in cui si trova la sede principale di attività;
  • per le persone fisiche che non esercitano attività: il luogo di residenza abituale (art. 3, par. 1, co. IV).

Di regola, nei gruppi di società, il COMI viene individuato autonomamente per ogni singola società appartenente al gruppo, ove goda di autonomia giuridica e commerciale. Possono quindi aprirsi tante procedure principali quante sono le società del gruppo dotate di COMI autonomo.

È possibile però che il COMI sia comune a tutte le società del gruppo, qualora la gestione dello stesso sia, nei fatti, talmente accentrata che la capogruppo controlli in modo assorbente e capillare le società figlie, lasciandole così prive di qualsiasi autonomia gestionale. In tal caso, il COMI coinciderà con la sede della capogruppo.