Transazione fiscale e composizione negoziata della crisi

Il Correttivo ter al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha ampliato l’applicabilità della transazione fiscale, oltre che ai Piani di ristrutturazione omologati (PRO) anche alla composizione negoziata crisi.
Nell’ambito della CNC sono però previste limitazioni in merito ai tributi compresi e non è previsto il ricorso al giudice se manca il consenso del fisco tramite il cd CRAM DOWN
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Novità introdotte dal D.Lgs. 136/2024

Cos’è la transazione fiscale in CNC?

È un accordo tra l’impresa in crisi e l’Agenzia delle Entrate, che permette di ridurre o rateizzare i debiti fiscali nell’ambito della composizione negoziata crisi, evitando la liquidazione giudiziale.

Il D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 27.9.2024, ha introdotto numerose modifiche al Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Fra le varie innovazioni, una delle più attese è certamente quella che consente di presentare la proposta di transazione fiscale già nell’ambito della composizione negoziata della crisi (CNC).Il nuovo comma 2 bis dell’art. 23 CCII consente la conclusione di un accordo con Agenzia Entrate, Riscossione e Dogane, ampliando gli strumenti di ristrutturazione debiti fiscali.

Articolo 23 CCII comma2-bis.

Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato. L’accordo è dell’articolo 27. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l’accordo è privo di effetti. L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

La recente introduzione di tale norma all’interno della procedura di composizione negoziata della crisi ha rappresentato un ulteriore passo del legislatore volto a favorire il salvataggio dell’impresa fornendo uno strumento pratico per ristrutturare i debiti tributari. La valenza innovativa di tale previsione normativa risiede nell’estensione alla fase “preconcorsuale” della possibilità di interloquire con l’Amministrazione finanziaria in merito al pagamento ridotto dei debiti fiscali.

Caratteristiche della transazione fiscale in CNC

Come funziona la transazione fiscale in CNC?

Il debitore presenta una proposta di accordo alle agenzie fiscali, corredata da relazioni di un professionista indipendente e di un revisore legale, per dimostrare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

La transazione fiscale nella composizione negoziata crisi riguarda tutti i tributi gestiti dalle Agenzie fiscali, esclusi quelli dell’Unione Europea (es. dazi doganali).

Per essere accettata dall’Agenzia delle Entrate, la proposta deve essere supportata da due relazioni:

  • La prima relazione deve essere predisposta da un professionista indipendente (art. 2, lett. o) CCII) che deve attestare la convenienza della proposta per l’Erario rispetto a quanto conseguibile in sede di liquidazione giudiziale;
  • La seconda relazione riguarda la completezza e veridicità dei dati aziendali posti alla base della proposta e deve essere redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, oppure da un revisore esterno appositamente designato.

In assenza di un organo di controllo incaricato della revisione legale, è possibile demandare la verifica dei dati contabili al medesimo soggetto indipendente incaricato ai fine della valutazione di convenienza. Non risulta possibile il caso inverso, ovvero incaricare l’organo di controllo della verifica di convenienza poiché mancherebbe la necessaria indipendenza.

Iter della transazione fiscale e possibili esiti per l’impresa

L’accordo transattivo, sottoscritto dal debitore e dall’Amministrazione finanziaria (dai soggetti designati al comma 2 bis art. 23 CCII) deve essere comunicato all’esperto produce effetti in seguito al deposito presso il Tribunale competente ex art 27 CCII. Al giudice è demandata la verifica della regolarità formale dell’accordo e della documentazione allegata, autorizzandone con decreto l’esecuzione oppure dichiarandone l’inefficacia in caso di irregolarità. Qualora il giudice, nella sua funzione di garanzia, dovesse riscontrare dubbi in merito all’accordo depositato potrà richiedere una valutazione all’esperto nominato in sede di CNC.

L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. Pertanto, la risoluzione dell’accordo rende sostanzialmente “inutile” la transazione fiscale conclusa, con la conseguenza che l’impresa, qualora intenzionata a perseguire un risanamento, dovrà valutare di accedere ad altra procedura (accordo di ristrutturazione o concordato preventivo) con la possibilità in tali sedi di attivare eventualmente l’omologazione forzosa (CRAM DOWN).

Quali limiti ha la transazione fiscale nella CNC?

Chi non può accedere alla transazione fiscale?

Non sono inclusi i debiti previdenziali e assicurativi, i tributi locali (IMU, TARI) e i tributi UE come i dazi doganali.

Sebbene l’introduzione della transazione fiscale nell’ambito della composizione negoziata abbia rappresentato indubbiamente un incentivo all’adesione nonché ampliato la platea dei soggetti potenzialmente interessati, permangono tuttavia alcune limitazioni:

  • la norma non consente il pagamento parziale dei debiti previdenziali e assicurativi, i quali restano integralmente dovuti ed al massimo rateizzabili secondo le modalità ordinarie degli Istituti coinvolti;
  • analoga limitazione permane con riferimento ai tributi locali (ad esempio IMU e TARI) in attesa di un intervento legislativo che potrebbe estendere la transazione anche a tali tributi;
  • non viene riconosciuta alcuna forma di cram down, poiché la composizione negoziata mantiene un carattere stragiudiziale che non consente l’imposizione dell’accordo a fronte di un diniego dell’Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

Quali vantaggi offre la transazione fiscale per l’impresa?

Riduce il carico fiscale, permette di dilazionare i debiti, evita la liquidazione e consente un percorso di risanamento aziendale senza dover accedere subito a procedure concorsuali.

L’introduzione della transazione fiscale nella composizione negoziata crisi rappresenta un passo avanti importante nel Codice della crisi d’impresa.
Permette alle imprese con elevato indebitamento tributario di avviare una ristrutturazione debiti fiscali senza ricorrere subito a procedure concorsuali.

Anche l’esclusione dei tributi diversi da quelli erariali, quali i crediti previdenziali e assicurativi, non dovrebbe escludere la possibilità di presentare comunque la proposta di transazione di questi crediti già nel corso della composizione negoziata, per coltivarla, ed eventualmente ottenere il cram down, ricorrendone le condizioni, in successivi accordi di ristrutturazione del debito o nel concordato preventivo che rappresentano soluzioni conclusive alla procedura di CNC espressamente previste dall’art. 23, comma 2 CCII. Risulta infatti non agevole comprendere la ragione per cui, nella composizione negoziata, la transazione fiscale abbia un contenuto più ristretto che altrove, anche in considerazione che uno degli sbocchi possibili della composizione negoziata è rappresentato dal concordato semplificato. Si tratta di una procedura liquidatoria, a cui si può accedere solo in seguito ad una composizione negoziata che, malgrado la buona fede nella conduzione delle trattative da parte dell’impresa, non abbia portato ad altre soluzioni praticabili previste dalla legge (art. 23, commi 1 e 2, commi a) e b) CCII) per il superamento della crisi e dell’insolvenza. In tal caso, infatti, il giudice potrà omologare la proposta di concordato, senza il voto dei creditori (pubblici o privati).

FAQ – Transazione fiscale e composizione negoziata crisi

1. Che cos’è la transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi?
La transazione fiscale nella composizione negoziata crisi è un accordo con l’Agenzia delle Entrate e altri enti fiscali che consente all’impresa in difficoltà di ridurre o rateizzare i debiti tributari, evitando la liquidazione giudiziale.

2. Chi può accedere alla transazione fiscale in CNC?
Possono accedervi le imprese in stato di crisi o insolvenza reversibile che abbiano avviato la procedura di composizione negoziata crisi, con il supporto dell’esperto nominato dal tribunale.

3. Quali debiti rientrano nella transazione fiscale?
Sono inclusi i debiti tributari gestiti da Agenzia delle EntrateRiscossione and Dogane. Restano esclusi i tributi UE (es. dazi doganali), i contributi previdenziali e assicurativi, e i tributi locali come IMU e TARI.

4. Quanto dura una transazione fiscale in CNC?
La durata dipende dall’accordo sottoscritto con l’Amministrazione finanziaria. In genere i pagamenti possono essere rateizzati, ma la mancata esecuzione entro 60 giorni dalle scadenze previste comporta la risoluzione automatica dell’accordo.

5. Quali documenti servono per presentare una proposta?
Sono necessarie due relazioni:

  • una di un professionista indipendente che attesti la convenienza per l’Erario;
  • una del revisore legale o soggetto incaricato che certifichi la correttezza dei dati aziendali.

6. Chi approva la transazione fiscale?
L’accordo viene firmato dall’impresa e dall’ente fiscale (Agenzia Entrate, Dogane o Riscossione) e depositato presso il Tribunale, che ne verifica la regolarità e ne autorizza l’esecuzione.

7. Cosa succede se non rispetto i pagamenti concordati?
Se i pagamenti non vengono rispettati, l’accordo si scioglie automaticamente e l’impresa dovrà ricorrere ad altre procedure, come un accordo di ristrutturazione debiti fiscali o un concordato preventivo.

8. Qual è la differenza tra transazione fiscale in CNC e concordato preventivo?
La CNC è una procedura stragiudiziale e volontaria, senza cram down, mentre nel concordato preventivo il giudice può imporre l’accordo ai creditori dissenzienti.

9. È possibile includere anche i debiti previdenziali o assicurativi?
No, i debiti previdenziali e assicurativi non possono essere ridotti. Sono solo rateizzabili secondo le regole ordinarie degli istituti coinvolti (INPS, INAIL).

10. Quali vantaggi offre la transazione fiscale per l’impresa?
Consente di:

  • ridurre il carico fiscale complessivo;
  • dilazionare i pagamenti;
  • avviare un percorso di ristrutturazione debiti fiscali senza accedere subito a procedure concorsuali;
  • mantenere la continuità aziendale evitando la liquidazione giudiziale.

Marco Girelli (partner di CA Restructuring)