COVID-19: sicurezza sul lavoro e responsabilità penale ex d.lgs. 231/2001

L’emergenza coronavirus ha avuto inevitabilmente un profondo impatto sul nostro sistema economico e le aziende devono dimostrare di sapersi adattare e riorganizzare velocemente per garantire la continuità in un contesto sempre più complicato e incerto.

La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Per adattarsi a questo nuovo scenario le aziende non possono prescindere dalla revisione delle misure di prevenzione essenziali ai fini del contrasto alla diffusione del COVID-19, infatti i datori di lavoro hanno l’obbligo di valutare costantemente quali siano i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 2087 codice civile) e, devono adottare tutte le misure idonee a ridurre l’esposizione al rischio come previsto dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (Legge n.81/2017).

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la predisposizione di adeguate procedure per la massima riduzione del rischio di contagio, sono adempimenti imprescindibili per la tutela dei lavoratori e conseguentemente per la continuità aziendale.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo scorso ha espressamente raccomandato che si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio, che laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si usino dispositivi di protezione individuale, che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro e che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

In attuazione del DPCM di cui sopra, il 14 marzo scorso su invito del Governo, le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e i sindacati hanno sottoscritto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, con lo scopo di garantire la prosecuzione delle attività produttive e di agevolare le imprese nell’adozione di misure di sicurezza anti contagio.

Il Protocollo approfondisce diversi aspetti tra cui:

  • informazione circa le disposizioni delle Autorità̀, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda,
  • modalità di ingresso in azienda e di accesso dei fornitori esterni,
  • pulizia e sanificazione in azienda,
  • precauzioni igieniche personali,
  • dispositivi di protezione individuale,
  • gestione degli spazi comuni; organizzazione aziendale,
  • gestione entrata e uscita dei dipendenti,
  • spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione; gestione di una persona sintomatica in azienda,
  • sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS,
  • aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Il documento contiene indicazioni operative per tutte le aziende, in modo da attuare in maniera uniforme nei vari settori produttivi le prescrizioni del Governo e dell’Autorità sanitaria quali, ad esempio, l’obbligo di rimanere a casa dal lavoro in caso di febbre superiore a 37,5°, la possibilità di misurare la temperatura a chi accede in azienda, il rifornimento di detergenti per le mani, etc..

Non è sufficiente un aggiornamento formale del DVR ma, servono misure concrete in grado di alzare il livello di sicurezza in azienda, per rendere effettivo l’onere di prevenzione che grava sul datore lavoro.

Risulta fondamentale pianificare tutte le azioni concrete che il datore di lavoro deve mettere in atto consultando, ove presente, il medico aziendale. Questa consultazione deve essere continua e dinamica per adattarsi ad uno scenario che si può modificare ogni giorno, a seguito delle indicazioni che provengono dalle Autorità sanitarie.

Le misure di prevenzione non riguardano solo l’ambito strettamente igienico sanitario ma riguardano anche gli aspetti di natura organizzativa, serve un approccio innovativo alla mobilità del personale. Sarà necessario rivedere in maniera critica e selettiva tutti gli spostamenti dei dipendenti, limitando quelli verso le zone “a rischio” e potenziando il ricorso agli strumenti digitali che consentono di organizzare riunioni e incontri di lavoro anche senza la necessità della presenza fisica (oltre all’utilizzo dello smart working).

L’AGGIORNAMENTO DEL DVR PER LA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID-19  
CHI LO DEVE FARE   I datori di lavoro devono verificare se il DVR considera l’esposizione dei lavoratori al contagio e, in caso negativo, sono obbligati a predisporre adeguate procedure e presidi.  
I CONTENUTI DA AGGIORNARE   L’aggiornamento del DVR e delle procedure aziendali deve prevedere tutte le misure necessarie e adeguate per la massima riduzione del rischio di contagio da parte del lavoratore. L’aggiornamento non può prescindere da una adeguata in informativa per tutti gli coloro che si recano in azienda oltre che a un percorso formativo per tutti i lavoratori.  
I CONSULENTI CUI DELEGARE L’AGGIORNAMENTO DEL DVR   Il principale soggetto cui affidare l’aggiornamento del DVR e delle procedure aziendali è senza dubbio il medico competente il quale, avendo le capacità e gli strumenti idonei a svolgere tale compito, può indicare tutti le misure necessarie da intraprendere assegnando alle stesse i diversi gradi di priorità.  

LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’AZIENDA

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, così come previsto dall’articolo 2087 cod. civ. e ulteriormente rafforzato dall’art. 25-spties d.lgs. 231/2001 che ha inserito nel novero dei reati presupposto la responsabilità penale delle aziende le fattispecie di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale, commesse in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

La revisione delle misure di prevenzione del COVID-19 non è solo opportuna ma anche doverosa al fine di scongiurare il rischio che l’azienda possa eventualmente essere considerata responsabile ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

Pertanto, le nuove misure di prevenzione adottate devono essere trasferite e previste anche nell’ambito dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, posto che i reati di lesioni gravi o gravissime e omicidio colposo commesso con violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono reato presupposto per l’applicazione delle sanzioni amministrative in chiave d.lgs. 231/2001.

L’Organismo di Vigilanza (ODV) è chiamato a vigilare affinché le aziende si adoperino al fine di adottare tutte le misure di prevenzione di tutela della salute dei dipendenti.

La mancata adozione delle misure di tutela della salute dei dipendenti potrebbe esporre l’azienda alla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001, andando ad aggravare ancor più una situazione economica che già potrebbe risultar compromessa a causa dell’epidemia.


Francesco Carnevali