Differimento del termine di sospensione dell’attività di riscossione

Il Decreto Agosto (Decreto-Legge n. 104/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” proroga al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal Decreto Rilancio (Decreto-Legge n. 34/2020).

Nello specifico si tratta dei termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento “esecutivi” ex articolo 29 D.L. 78/2010, avvisi di accertamento in materia doganale ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L.16/2012, ingiunzioni degli enti territoriali, nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” per tributi locali ex articolo 1, comma 792, L.160/2019, con la conseguenza che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 novembre 2020.

Sono numerose le novità in materia di riscossione:

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Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Sono differiti al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Sono, tuttavia, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo (diversamente per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 novembre 2020.

Rottamazione-ter – Saldo e stralcio

Il Decreto Agosto non è intervenuto in merito alla scadenza della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, già modificati con il DL 34/2020.

Ne consegue che, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Rateizzazioni

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal Decreto Rilancio, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

È stato differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e sono stati sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge e fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessano, inoltre, gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore e pertanto la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori ad euro 5.000,00

Hanno sospeso dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”.

Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 34/2020, che aveva introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’articolo 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono procedere al pagamento in favore del beneficiario.


Dott. Martina Giordano Buono