Concordato con assuntore

Si sostanzia, in una sorta accollo dei debiti dell’imprenditore fallito da parte dell’assuntore.

È possibile distinguere due ipotesi di assunzione a seconda che il terzo assuntore si sia coobbligato o sostituito al fallito:

  • assunzione con liberazione immediata del fallito (accollo privativo ex art. 1273, c.2 c.c.) In questo caso l’assuntore diventa l’unico obbligato all’adempimento del concordato. Il fallito in questo caso è liberato dai propri impegni, avendo trasferito all’assuntore le proprie attività e passività;
  • assunzione del concordato senza liberazione del fallito (accollo cumulativo ex art. 1273, c.3 c.c.). In questo caso la mancata liberazione farà sorgere un’obbligazione solidale dell’assuntore e del fallito.