Imposte sui redditi

Le imposte sui redditi colpiscono la capacità contributiva “diretta” del contribuente ovvero la capacità di produrre reddito. Le imposte sui redditi più importanti in Italia sono:

  • l’IRPEF ovvero l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • l’IRES ovvero l’imposta sul reddito delle società;
  • l’IRAP ovvero l’imposta regionale sulle attività produttive.

L’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è l’imposta dovuta dalle persone fisiche per il possesso dei seguenti redditi:

  • fondiari, cioè dei fabbricati e dei terreni
  • di capitale
  • di lavoro dipendente (inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione)
  • di lavoro autonomo
  • di impresa
  • diversi (elencati nell’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi).

Sono soggetti passivi dell’Irpef le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

IRES è la sigla dell’Imposta sul reddito delle società che ha sostituito l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) quando, con il D. Lgs. 344/2003, è stata attuata una riforma che ha modificato la struttura e la logica dell’imposizione societaria. La disciplina dell’IRES è oggi contenuta nel titolo II del d.p.r. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi, TUIR).

I soggetti passivi dell’IRES sono:

  • le società di capitali;
  • gli enti pubblici e gli enti privati, diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale;
  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale;
  •  le società e gli enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

A tal fine si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Norme particolari sono previste per i trust e gli istituti aventi contenuto analogo istituiti in Stati a fiscalità privilegiata. Il presupposto d’imposta è il possesso di redditi rientranti nelle categorie previste all’art. 6 del TUIR.

Con l’acronimo IRAP si indica l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successivamente modificata.

L’IRAP si applica al valore della produzione netta delle imprese, ovvero il valore aggiunto prodotto da un’azienda attraverso l’utilizzo dei fattori produttivi al netto dei costi di produzione.

L’IRAP colpisce ogni attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi e la prestazione di servizi in quanto autonomamente organizzata.

Il presupposto dell’imposta, infatti, come chiarisce il legislatore, è “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

Infatti, le attività produttive oggetto di imposta non devono necessariamente essere commerciali, ma possono essere anche non destinate alla vendita, ovvero, di mera erogazione di servizi.

Quello che conta ai fini dell’imposta è infatti la potenzialità economica espressa da un apparato produttivo. L’IRAP prescinde da ogni manifestazione di ricchezza in capo al soggetto ed è indipendente dalla capacità contributiva del soggetto che deve pagarla.

Con l’imposta si colpisce infatti il valore aggiunto, ossia, l’incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi grazie all’intervento dei fattori produttivi: capitale e lavoro.