Pegno

Secondo quanto disciplinato dall’articolo 2784 del codice civile, il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Il pegno è a tutti gli effetti un contratto reale, che si realizza con la consegna del bene al creditore a titolo di garanzia. Il creditore vanta dunque sul bene oggetto di pegno il diritto di prelazione.