Piano attestato di risanamento

I presupposti e i contenuti dell’istituto del Piano attestato di risanamento – PAR sono disciplinati dall’articolo 56 del CCII, che non ha subito modifiche con il D.Lgs. 83/2022 rispetto al testo originario del D.Lgs. 147/2020.

Il PAR è inoltre disciplinato dai seguenti articoli del CCII:

  • articolo 39 che stabilisce quali sono gli obblighi del debitore che chiede l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza;
  • articolo 166 il quale conferma l’esenzione da revocatoria (fallimentare e ordinaria) degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse su beni del debitore, a condizione che i medesimi siano esecutivi di un PAR;
  • articolo 324 che riconosce una esenzione rilevante sul paino penale per il caso in cui pagamenti e operazioni astrattamente suscettibili di configurare il reato di bancarotta fraudolenta o bancarotta semplice, siano esecutivi di un PAR.

Il Piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi di impresa che consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre un progetto, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Poiché il piano attestato mira al risanamento dell’esposizione debitoria, nonché al riequilibrio della situazione finanziaria, si ritiene che lo stesso sia riservato alle sole ipotesi di continuità aziendale.

La ratio del PAR

La ratio dell’art. 56 CCII è quella di salvaguardare i tradizionali erogatori di nuova finanza all’impresa in crisi e a tutti quei soggetti coinvolti come controparti di un imprenditore che pianifichi, con apposito programma, la risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza. Infatti, i principali scopi del piano attestato di risanamento sono:

  • evitare che gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore, posti in essere in esecuzione del piano, siano soggetti all’azione revocatoria, così come previsto dall’art. 166, comma 3°, lettera d), CCII;
  • esentare il compimento di tali atti e pagamenti dalle responsabilità penali relative ai reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice, così come sancito dall’art. 324 CCII.

Lo strumento del PAR, a cui si accede su iniziativa dell’imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, risulta destinato a quei casi in cui lo squilibrio della situazione economico finanziaria appare meno grave o si tratti di ipotesi di squilibrio temporaneo.

Il Piano può riguardare solo alcuni creditori con esclusione di altri e non necessita di omologazione da parte del Tribunale.

Si ritiene che il PAR non sia da ricomprendere nel novero delle procedure concorsuali, in quanto non è sottoposto al controllo di un’autorità preposta, né prevede il coinvolgimento della totalità del ceto creditorio.

Il contenuto del PAR

Lo strumento prevede pertanto la predisposizione di un piano idoneo a consentire il risanamento delle esposizioni debitorie che garantisca il riequilibrio della situazione economico finanziaria, che abbia data certa e indichi:

  1. la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
  2. le principali cause della crisi;
  3. le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  4. i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
  5. gli apporti di finanza nuova;
  6. i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto; 
  7. il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

L’attestazione del PAR

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano deve essere attestata da un professionista indipendente ai sensi dell’articolo 2, lettera o), CCII ossia deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
  2. essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;
  3. non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

Il ruolo del professionista attestatore assume particolare rilevanza nei PAR. In modo analogo a quanto previsto nell’ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, anche il PAR consente l’esenzione delle azioni revocatorie e dei reati fallimentari, solamente ove ricorrano alcune condizioni, ciò potrebbe accadere nel caso in cui l’attestazione sia completa e contenga in modo dettagliato quanto contemplato dal legislatore, come, ad esempio, un’approfondita analisi dello stato di crisi dell’impresa e delle prospettive di risanamento. 

Diversamente da quanto accade negli accordi di ristrutturazione del debito, i quali sono soggetti a omologazione, nell’istituto de quo non si verifica, tuttavia, alcun vaglio giudiziario; di conseguenza, laddove il piano e l’attestazione non siano conformi a quanto prescritto dal legislatore, potrebbe sorgere il rischio che il curatore e il giudice possano esercitare, rispettivamente, le azioni revocatorie e quelle penali fallimentari.

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

La pubblicità del PAR

Il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore, pertanto la pubblicazione risulta essere una facoltà che può essere richiesta dal debitore.

La natura privata del piano e degli accordi collegati al medesimo consente di mantenere riservatezza su tali atti, evitando così una pubblicità negativa nei confronti degli stakeholders e dei clienti con cui le imprese continueranno a intrattenere regolari rapporti.

Qualora il debitore ne faccia richiesta, il piano, l’attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese, ciò potrebbe avvenire sia per beneficiare di convenienze fiscali su eventuali sopravvenienze attive, che per finalità di pubblicità legale degli atti.

Principali differenze rispetto alla precedente normativa (art. 67 LF)

Le principali differenze tra l’attuale normativa del CCII che disciplina i Piani attestati di risanamento e il “vecchio” articolo 67 LF risiedono nelle modalità di predisposizione del Piano che ora deve avere data certa, forma scritta e contenuto analitico e tipico (art. 56 comma 2 CCII). 

Sintesi delle principali caratteristiche del PAR 

BENEFICIVINCOLI
esenzione da revocatoriaesenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenzialeflessibilitànessuna ingerenza di autorità terze nella gestione dell’impresaagevolazioni di natura fiscale, a condizione della pubblicazione del piano in CCIAAnon sono previste misure protettive del patrimonio da azioni esecutive e cautelarinon è possibile estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderentimancanza di tutela per i crediti sorti in esecuzione del Piano (non è previsto il riconoscimento della prededuzione)no transazione fiscale