Postergazione

I creditori postergati sono creditori “speciali”, poiché, in ragione del titolo originario da cui discendono le loro pretese, possono vantare diritti verso il debitore solo all’esito della liquidazione e nel caso in cui residui un importo da distribuire, con la conseguenza che non è possibile riconoscere loro i medesimi diritti e prerogative riconosciuti agli altri creditori nel concordato preventivo, tra cui il diritto di voto.

La postergazione legale trova disciplina nell’art. 2467 c.c., che dispone che i finanziamenti effettuati dai soci di società a responsabilità limitata a favore della società quando, “anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” o “una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. 

La postergazione volontaria invece ha base pattizia, poiché trova origine in accordi, in base ai quali alcuni creditori accettano di essere soddisfatti solo dopo il soddisfacimento di altri.

Nell’ambito di una proposta di concordato preventivo e fermo il principio di non obbligatorietà della formazione delle classi, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la formazione di un’autonoma classe di creditori postergati sia coerente con il principio di omogeneità delle posizioni giuridiche di cui all’art. 160, comma 2, l. fall., poiché la posizione giuridica di questi creditori è differente da quella dei creditori privilegiati o chirografari; e ciò con la precisazione che nel caso in cui la proposta di concordato non preveda alcun soddisfacimento dei crediti postergati, la relativa classe ha valore meramente descrittivo, atteso il carattere solo apparente della stessa.