Composizione negoziata della crisi d’impresa: le novità del Decreto Dirigenziale 2026

Il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 introduce importanti novità nella composizione negoziata della crisi d’impresa(CNC), aggiornando il test pratico, la check list, il ruolo dell’Esperto e le indicazioni per la redazione del piano di risanamento. Il nuovo decreto rafforza inoltre il collegamento tra composizione negoziata e strumenti di regolazione della crisi, attribuendo maggiore rilevanza alla corretta determinazione del valore di liquidazione del patrimonio.

In questa analisi esaminiamo le principali modifiche rispetto al Decreto Dirigenziale del 21 marzo 2023 e le conseguenze operative per imprese, Esperti e professionisti coinvolti nei percorsi di risanamento.

Decreto Dirigenziale 23 aprile 2026 sulla composizione negoziata: cosa prevede

Il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 (di seguito anche il “decreto” o il “nuovo decreto”), attuativo dell’art. 13 del CCII (D.Lgs. 14/2019) costituisce un aggiornamento e un ampliamento del precedente decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.

  • L’articolo 13 CCII prevede l’istituzione di una piattaforma telematica, accessibile agli imprenditori attraverso il sito di ciascuna Camera di Commercio, sulla quale sono disponibili:
  • una check list (lista di controllo) particolareggiata, contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • un protocollo di conduzione della composizione negoziata della crisi (CNC).

Lo stesso art. 13 CCII precisa che “la struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia”.

Il raccordo tra composizione negoziata e strumenti di regolazione della crisi

In tale contesto, il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 recepisce le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 (c.d. “Correttivo ter”) e rende, nella sostanza, la check list riferibile non solo alla composizione negoziata, ma anche alla redazione dei piani nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Il nuovo intervento ministeriale prende atto della circostanza che, nella prassi, la composizione negoziata della crisi d’impresa può essere prodromica all’accesso a ulteriori procedure della crisi di impresa. Il decreto delinea pertanto un percorso che l’Esperto è tenuto a seguire, con l’obiettivo di rendere più agevole la gestione delle eventuali fasi successive qualora la CNC non si concluda positivamente.

Il percorso delineato dal decreto, pur non essendo obbligatorio, richiede che l’Esperto motivi adeguatamente le ragioni dell’eventuale disallineamento dallo stesso.

In sintesi, il nuovo Decreto Dirigenziale sulla composizione negoziata introduce un maggior rigore nella verifica delle prospettive di risanamento e una maggiore standardizzazione dell’attività dell’Esperto, rafforzando il raccordo con gli strumenti di regolazione della crisi previsti dal CCII. In particolare, il test pratico della composizione negoziata non è finalizzato ad accertare l’esistenza di uno stato di crisi, ma a misurare il rapporto tra il debito da ristrutturare e i flussi finanziari disponibili al suo servizio. Il test fornisce così una prima indicazione sul grado di difficoltà del percorso di risanamento e sugli interventi che possono rendersi necessari.

Le principali novità della composizione negoziata della crisi nel 2026

Le principali novità della composizione negoziata della crisi nel 2026 riguardano il test pratico, la redazione del piano di risanamento, il ruolo dell’Esperto e il raccordo tra la CNC e gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Rispetto al Decreto Dirigenziale del 21 marzo 2023, il nuovo decreto interviene in particolare su sei aspetti:

  • test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento: viene rafforzata la verifica delle concrete prospettive di risanamento e viene precisato che il test deve essere effettuato sulla situazione corrente dell’impresa, tenendo conto delle sole iniziative già adottate;
  • piano di risanamento e nuova Sezione II-bis: vengono introdotte indicazioni specifiche per i piani relativi agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, con particolare attenzione all’aggiornamento di attività e passività, alle cause della crisi, alla classificazione dei creditori e all’individuazione di KPI e iniziative alternative;
  • valore di liquidazione del patrimonio: assume maggiore rilevanza la determinazione del valore del patrimonio nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, anche ai fini della formulazione delle proposte ai creditori;
  • ruolo dell’Esperto: vengono dettagliate le verifiche e le attività dell’Esperto, dalla valutazione delle prospettive di risanamento alla gestione delle misure protettive, fino ai rapporti con i creditori e alla relazione finale;
  • piattaforma telematica: una nuova sezione disciplina in maniera organica le modalità di utilizzo della piattaforma, la gestione dei dati, le aree riservate e secretate, la virtual data room e le procedure di emergenza;
  • relazione finale dell’Esperto: viene introdotto un nuovo allegato che definisce un indice standardizzato della relazione finale al termine della composizione negoziata.

Le modifiche introdotte nel 2026 delineano quindi una composizione negoziata più strutturata, nella quale la verifica della concreta perseguibilità del risanamento e la qualità del piano assumono un ruolo centrale. Il nuovo impianto mira inoltre a facilitare l’eventuale passaggio dalla CNC agli altri strumenti di regolazione della crisi qualora le trattative non conducano al risanamento dell’impresa.

Decreto Dirigenziale 2026 e 2023: confronto delle principali modifiche

Il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 aggiorna e amplia le indicazioni contenute nel precedente Decreto Dirigenziale del 21 marzo 2023 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa.

La tabella seguente mette a confronto le disposizioni dei due decreti, evidenziando le principali modifiche introdotte nel 2026 in materia di test pratico, piano di risanamento, valore di liquidazione, attività dell’Esperto, piattaforma telematica e gestione della composizione negoziata.

OggettoDecreto 21 marzo 2023Decreto 23 aprile 2026Principali novità 2026
SEZIONE I – Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
Funzione e scopo del testIl test: si configura come strumento per valutare in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento; misura il grado di difficoltà del percorso attraverso il rapporto tra entità del debito da ristrutturare e flussi finanziari annuali al suo servizioIl test:  «non diagnostica la crisi, ma contribuisce alla sua prognosi»; si configura come strumento di ausilio per imprese dotate di misure idonee o di assetti organizzativi adeguati; considera le dimensioni dell’impresa e la minore complessità delle misure idonee rispetto agli adeguati assettiIl nuovo decreto sottolinea il valore diagnostico/prognostico del test, precisando che “il test non serve ad individuare una situazione di crisi o insolvenza ma consente, piuttosto, di misurare il grado di prevedibile difficoltà del percorso che l’imprenditore dovrà affrontare per il risanamento e in che misura, per il successo dell’operazione, siano necessarie iniziative in discontinuità rispetto al passato”.
Situazione corrente vs. pianificataIl decreto non prevede specificheIl nuovo decreto precisa che il test è svolto sulla situazione corrente e tiene conto solo delle iniziative già adottate. Il test, pertanto, non tiene conto delle strategie di intervento e delle azioni solo pianificate.Il nuovo decreto chiarisce che il test deve essere svolto sulla situazione corrente, tenendo conto delle sole iniziative già adottate. L’esito del test, pertanto, non contempla gli effetti degli interventi previsti nel piano di risanamento
Ripetizione del testIl decreto non prevede specificheIl nuovo decreto precisa che, una volta individuate le iniziative necessarie, l’esperto potrà svolgere nuovamente il test tenendo conto degli effetti previsti nel piano per valutarne la coerenza ai fini del risanamentoIl nuovo decreto prevede la ripetizione del test
Componenti dei flussi al servizio del debitoIl precedente decreto prevedeva il calcolo del MOL normalizzato, con esclusione degli effetti derivanti da operazioni straordinarie o non ricorrentiIl nuovo decreto specifica più puntualmente le componenti dei flussi a servizio del debitoIl nuovo decreto prevede una maggiore analiticità nelle modalità di calcolo
Continuità aziendale perseguibile in via indirettaIl precedente decreto conteneva solo un accenno generale alla cessione aziendale come alternativaIl nuovo decreto specifica in modo più puntuale che “Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento”Il nuovo decreto prevede criteri più puntuali per valutare l’opportunità della cessione totale/parziale dell’azienda
SEZIONE II – Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza
Struttura e contenutoSezione confermata, senza modifiche sostanziali
SEZIONE II-BIS – Specificità dei piani negli strumenti di regolazione della crisi e valore riservato ai soci
Introduzione della sezioneNANuova sezione dedicata alle specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, strumenti artt. 61, 64-bis e 84 CCII) e alla disciplina del valore riservato ai sociLa sezione II-bis costituisce la principale novità del decreto dirigenziale. Chiarisce che i piani devono contenere un aggiornamento analitico delle attività e delle passività, effettuato anche tramite l’utilizzo di stime che tengano conto delle variazioni intervenute tra la data di riferimento del piano nella CNC e la data della domanda ex art. 40 CCII o della presentazione ai creditori, l’indicazione delle cause della crisi, la classificazione dei creditori, il valore di liquidazione del patrimonio nell’alternativo scenario liquidatorio e le eventuali iniziative alternative da attivare in caso di scostamento dagli obiettivi. A tal fine devono essere individuate le soglie degli indicatori chiave (KPI), superate le quali dovranno essere attivate iniziative alternative.
1.1 – Aggiornamento attività/passività (artt. 56 e 87 CCII)NAAggiornamento della situazione di attività e passività richiesto dagli artt. 56 e 87 CCII, effettuabile con stime che tengano conto delle variazioni tra la data di riferimento del piano e la data di domanda ex art. 40 o presentazione ai creditori 
1.2 – Indicazione entità e cause della crisi/insolvenzaNAObbligo di indicare entità e cause della crisi o insolvenza (artt. 56 c. 2 lett. b) e 87 lett. b)) al fine di individuare coerenti strategie di intervento 
1.3 – Elenco creditori differenziato per strumentoNAL’elenco creditori deve dare evidenza: • in caso di Concordato preventivo, anche dei creditori non interessati dal piano con descrizione delle ragioni
• in caso di Accordi di ristrutturazione, dei creditori con proposta di rinegoziazione (e indicazione dello stato delle trattative) e dei creditori estranei, con indicazione delle risorse per il loro integrale soddisfacimento
• in caso di impiego di Strumenti ex artt. 61, 64-bis e 84, il piano reca l’indicazione dei criteri utilizzati per la formazione delle classi/categorie, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna di esse
 
1.4 – KPI e iniziative alternativeNAIl piano deve indicare le iniziative da adottare anche dopo l’omologa, qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati. A tal fine, dovranno essere identificati i «punti di rottura» dei KPI, al raggiungimento dei quali dovranno essere attivate le iniziative alternative 
1.5 – Momento di riequilibrio economico-finanziarioNAIl piano deve indicare il momento di raggiungimento del riequilibrio economico-finanziario e le ragioni che ne supportano la previsione 
1.6 – Normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambienteNAIl piano deve tener conto dei costi e delle iniziative necessari ad assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente 
1.7 – Valore di liquidazione del patrimonioNAQuando richiesto dal CCII, il piano deve indicare il valore di liquidazione del patrimonio in sede di liquidazione giudiziale. Ciò è consigliabile anche quando non espressamente richiesto dal CCII ma sono coinvolte parti terze rispetto all’imprenditore e ai creditori interessati dal tentativo di risanamento, come il Tribunale e l’Esperto. La stima del valore di liquidazione deve essere riferita: i) a una data prossima alla data di redazione del piano in caso di ricorso a strumenti di regolazione della crisi stragiudiziali, ii) a una data prossima alla data di presentazione della domanda ex art. 40, in caso di ricorso a strumenti giudiziali 
1.8 – ApportiNAIl piano deve indicare gli apporti di nuova finanza eventualmente previsti, illustrando le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano e dando evidenza delle relative fonti 
1.9 – Azioni risarcitorie e recuperatorieNAIn caso di concordato preventivo, il piano deve indicare le azioni esperibili e proponibili in caso di liquidazione giudiziale, con prospettive di realizzo; indicazione opportuna anche per strumenti ex artt. 61, 63, 64-bis CCII 
1.10 – Passività potenzialiNAEvidenza nel piano delle passività potenziali; conseguenze in caso di escussione garanzie; particolare attenzione ai finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico 
1.11 – Effetti sui rapporti di lavoroNAIl piano deve indicare le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori (ove previsto dalla legge) e contenere la descrizione degli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro 
Valore riservato ai sociNADisciplina specifica sul valore riservato ai soci nei piani di ristrutturazione, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 136/2024. Va pertanto quantificato il valore ai soci ai sensi dell’art. 120-quater CCII. 
SEZIONE III – Protocollo di conduzione
1 – Accettazione incarico: formulazione limite incarichi«L’esperto accerta l’assenza di altri incarichi di composizione negoziata, in numero superiore a uno, in corso»«L’esperto conferma di avere al massimo un solo altro incarico di composizione negoziata in corso»Il nuovo decreto prevede una formulazione più chiara, con eliminazione della doppia negazione
1 – Accettazione incarico: trasmissione telematicaL’esperto inserisce nella Piattaforma la comunicazione dell’accettazione dell’incaricoConfermata; aggiunta esplicita indicazione del termine: «Entro il termine [di 2 giorni lavorativi] egli inserisce nella Piattaforma Telematica la comunicazione dell’accettazione»Il nuovo decreto ha indicato il termine dei 2 giorni lavorativi
1.5 – Rapporti professionali post-composizione«Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non siano decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata» (divieto assoluto)Divieto confermato per 2 anni, ma con eccezioni esplicite:
«diversi dalle eventuali attività successive alla composizione negoziata derivanti dalle trattative e dal loro esito»
A titolo esemplificativo, rientrano tra le attività ammesse l’intervento dell’Esperto, su richiesta delle parti, in fase di esecuzione degli atti e le attività, anche di redazione di pareri, richieste dall’autorità giudiziaria
Riduzione dell’incertezza interpretativa circa il divieto di intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore da parte dell’Esperto
2 – Verifica prospettive risanamento: titolo e portata«Test pratico per verifica ragionevole perseguibilità del risanamento»«Verifica delle concrete prospettive di risanamento. Esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento»Il titolo è stato ampliato per includere la verifica delle concrete prospettive di risanamento
2.1 – Primo incontro: richiamo obblighi imprenditoreRicordanza dei doveri dell’imprenditore ai sensi dell’art. 16, comma 4Ricordanza ampliata: obblighi di correttezza e buona fede (art. 16 c. 4), informativa completa, veritiera e trasparente (artt. 4 c. 2 lett. a) e 16 c. 4), obblighi di gestione (artt. 16 c. 4 e 21);
Nuova precisazione: «Solo qualora le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, l’imprenditore può presentare, ricorrendone i presupposti, una proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies»
Richiamo esplicito al concordato semplificato come esito alternativo
8.5 – Verbali di riunione«Durante gli incontri potrà essere redatto un sintetico verbale, contenente anche l’elenco (non il contenuto) della documentazione trasmessa»Confermato; aggiunta novità:
«Il verbale può anche essere sottoscritto dal solo esperto»;
Ammessa «registrazione audio o video degli incontri, con il consenso di tutte le parti»
Ammissione delle registrazioni degli incontri, con il consenso delle parti. E’ una novità rilevante per la prassi, soprattutto in relazione all’utilizzo di strumenti di IA (Intelligenza Artificiale) a supporto della redazione di relazioni e verbali, sempre nel rispetto delle disposizioni normative vigenti
8.6 – RiservatezzaNorme sulla riservatezza delle informazioni acquisite nel corso della composizioneConfermato; aggiunto: richiamo agli artt. 200 c.p.p. e 103 c.p.p.;
Nuova disposizione: «La natura riservata delle conoscenze acquisite rende inopportuna la designazione dell’esperto quale commissario giudiziale o curatore nelle procedure che dovessero interessare l’impresa»
Preclusione espressa alla nomina come commissario/curatore
8.7 – Incontri separati o congiuntiL’esperto può tenere incontri separati o congiunti secondo le circostanzeConfermato; aggiunta precisazione: «possono essere tenuti separatamente, soprattutto nelle fasi iniziali»; «È opportuno che siano tenuti separatamente quando occorre tutelare la riservatezza di talune informazioni»Sono introdotte specifiche per la possibilità di effettuare incontri separati
8.9 – Censimento delle parti nella PiattaformaCensimento delle parti nella Piattaforma telematicaConfermato; aggiunta specifica: «immettendo il loro indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile o, in difetto, un loro indirizzo di posta elettronica»Sono introdotte specifiche circa i dati da inserire per il censimento in Piattaforma
8.10 – Comunicazioni ai creditori finanziari (NUOVO)Formulazione genericaNegli incontri con le parti l’Esperto è tenuto a ricordare, qualora l’imprenditore chiedesse misure protettive o cautelari, che i creditori non potranno unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, né revocare linee di credito, per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti preesistenti. Sono inserite specifiche per i creditori bancari.Rafforzamento significativo delle tutele dei creditori bancari. In sintesi, la sospensione o la revoca di affidamenti richiedono una motivazione specifica. In via esemplificativa, non costituisce motivazione specifica il solo accesso alla CNC, così come non costituiscono idonee motivazioni l’irregolare utilizzo degli affidamenti in assenza di elementi che comprovino un aggravamento del rischio oppure il mero riferimento al peggioramento del merito creditizio privo di riscontro in termini di ridotta capacità di soddisfacimento del credito
8.11 – Supporto specialistico dell’espertoNon espressamente previstoL’esperto, ove lo ritenga utile o necessario, può avvalersi «a proprie spese» di soggetti dotati di specifica competenza (anche nel settore economico di operatività dell’imprenditore) e di un revisore legaleFacoltà nuova; il costo rimane a carico dell’esperto
8.12 – Rapporti di lavoro e consultazione sindacale (NUOVO)NAL’esperto ricorda all’imprenditore l’obbligo di rispettare procedure di informazione e consultazione previste da legge o CCNL per «rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori»;
Per imprese con più di 15 dipendenti: applicazione delle procedure ex art. 4, c. 3.
L’esperto può partecipare alle consultazioni «assicurando riservatezza, imparzialità e indipendenza»;
Redazione di «sintetico rapporto sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto» ai fini della determinazione del compenso ex art. 25-ter, c. 5
Disciplina ex novo; obblighi di informazione/consultazione lavoratori e rapporto sintetico
SEZIONE IV – Formazione degli esperti
Monte ore complessivo e contenuti tematici principaliAggiornamento dei contenuti alle nuove norme. E’ confermato il monte ore complessivo pari a 55 ore
SEZIONE V – La Piattaforma (NUOVA)
Introduzione della sezioneNella precedente formulazione la piattaforma era trattata indirettamente nelle altre sezioniNuova sezione dedicata alla Piattaforma telematica nazionale:
1. Modalità di utilizzo
2. Gestione e trattamento dei dati
3. Funzioni nell’area pubblica
4. Funzioni nell’area riservata per utenti autorizzati
5. Area secretata per offerte e virtual data room
6. Procedure d’emergenza
Sistematizzazione organica delle regole della Piattaforma
SEZIONE VI – Scheda sintetica profilo esperto
Contenuti della scheda (ex Sezione IV nel 2023)Sezione IV – Scheda sintetica profilo professionale:
• Cognome, nome, dati anagrafici, iscrizione ordine
• Precedenti esperienze in ristrutturazione aziendale e crisi d’impresa
• Esperienze in: commissariato giudiziale, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, concordato semplificato, composizione negoziata
• Profilo professionale e competenze specialistiche
Struttura confermata; aggiunta: indicazione degli esiti delle composizioni negoziate seguite («anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite»), a supporto di una valutazione del track record dell’espertoAggiunta di trasparenza sul track record; importante per la selezione degli esperti
ALLEGATI
Allegato 1 – Indicazioni per le proposte alle parti interessateIndicazioni per la formulazione delle proposte alle principali categorie di stakeholderConfermato e ampliato con specifiche per:
• Soci e altre società del gruppo
• Fornitori strategici e fornitori più rilevanti
• Locatori e affittanti
• Agenzia delle Entrate
• INPS
• Banche e intermediari finanziari
• Clienti ← NUOVO
• Rapporti di lavoro subordinato
Aggiunto il paragrafo specifico per i clienti
Allegato 2 – Istanza onlineElenco documentazione da allegare; indicazioni su test online, nuove risorse finanziarie urgenti, regime di sospensione ex art. 20Sostanzialmente invariato 
Allegato 3 – Dichiarazione di accettazione della nominaDati anagrafici esperto; dichiarazioni su iscrizione elenco, indipendenza, competenze, assenza altri incarichi, accettazione incaricoSostanzialmente invariato 
Allegato 4 – Scheda sintetica profilo professionale dell’espertoCognome/nome, iscrizione ordine, esperienze in ristrutturazione, profilo professionaleConfermato; aggiunta indicazione degli esiti delle composizioni negoziate seguiteIn linea con la modifica alla Sezione VI
Allegato 5 – Indice relazione finale (NUOVO)NANuovo allegato che fornisce la struttura standardizzata per la relazione finale dell’esperto al termine della composizione negoziata; migliora la comparabilità tra procedimenti e la qualità dell’output dell’espertoStandardizzazione del report finale; novità procedurale significativa

La nuova Sezione II-bis e il piano di risanamento

Merita un approfondimento la nuova Sezione II-bis che, come evidenziato nella tabella, introduce indicazioni più dettagliate sui contenuti dei piani nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

In particolare, i piani devono contenere un aggiornamento analitico delle attività e delle passività, effettuabile anche mediante il ricorso a stime che tengano conto:

  • delle variazioni intervenute tra la data di riferimento del piano nella CNC e la data della domanda ex art. 40 CCII o della presentazione ai creditori;
  • dell’indicazione delle cause della crisi;
  • della classificazione dei creditori;
  • del valore di liquidazione del patrimonio nell’alternativo scenario liquidatorio;
  • delle eventuali iniziative alternative da intraprendere in caso di scostamento rispetto agli obiettivi del piano, con il supporto di KPI (Key Performance Indicator) e di soglie appositamente individuate.

KPI e “punti di rottura” del piano

L’individuazione dei KPI e delle relative soglie consente, in particolare, di identificare i “punti di rottura” al raggiungimento dei quali devono essere attivate le iniziative alternative previste dal piano.

FAQ sulla composizione negoziata della crisi

Cosa cambia nella composizione negoziata della crisi nel 2026?

Il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 introduce indicazioni più dettagliate sul test pratico, sul piano di risanamento e sull’attività dell’Esperto, rafforzando inoltre il raccordo tra la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Tra le principali novità rientrano la nuova Sezione II-bis, la maggiore rilevanza attribuita al valore di liquidazione del patrimonio e la disciplina organica della piattaforma telematica.

Come cambia il test pratico della composizione negoziata?

Il test pratico viene effettuato sulla situazione corrente dell’impresa e tiene conto delle iniziative già adottate, senza considerare gli effetti delle strategie e delle azioni soltanto pianificate. Una volta individuate le iniziative necessarie, l’Esperto può ripetere il test considerando gli effetti previsti nel piano, al fine di valutarne la coerenza rispetto al risanamento.

Cosa prevede la nuova Sezione II-bis?

La Sezione II-bis introduce indicazioni specifiche per i piani nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Tra gli elementi considerati rientrano l’aggiornamento delle attività e delle passività, le cause della crisi, la classificazione dei creditori, il valore di liquidazione del patrimonio e l’individuazione di KPI e iniziative alternative in caso di scostamento dagli obiettivi del piano.

Qual è il ruolo del valore di liquidazione nel piano?

Quando richiesto dal CCII, il piano deve indicare il valore di liquidazione del patrimonio nello scenario della liquidazione giudiziale. Il Decreto ne consiglia la determinazione anche quando non sia espressamente richiesta dal CCII, ma siano coinvolti soggetti terzi rispetto all’imprenditore e ai creditori interessati dal tentativo di risanamento, come il Tribunale e l’Esperto.

Assistenza nella composizione negoziata della crisi d’impresa

Per approfondire le novità introdotte dal Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 e valutarne le implicazioni nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa e dei percorsi di risanamento, il team di CA Restucturing  è a disposizione per analisi e approfondimenti.

Francesco Carnevali Senior partner di CA Restructuring

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