CA RESTRUCTURING IN PRIMA LINEA NELLA GESTIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA (CNC) DELLA CRISI EX DL 118/2021

CA RESTRUCTURING in prima linea nella composizione negoziata della crisi (CNC)

Nel dicembre 2021 il Comitato di gestione di CA Restructuring (CA Group) ha approvato il Progetto CNC deliberando di investire in un percorso di aggiornamento professionale dei propri Partner per poter supportare i Clienti anche nell’ambito dei nuovi istituti giuridici introdotti dal Il D.L. 24 agosto 2021, n.118 e in particolare la composizione negoziata della crisi (CNC) e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

I 4 Partner coinvolti del Progetto CNC sono Francesco Carnevali, Paolo Costanzo, Marco Girelli and Francesca Novati i quali, essendo in possesso dei requisiti richiesti dal D.L. 118/2021, sono stati iscritti nell’elenco degli Esperti presso la CCIAA di Milano in virtù della loro decennale esperienza nell’ambito della gestione, revisione (quali Attestatore) e risoluzione (come Advisor finanziario) della crisi d’impresa.

Il Progetto CNC prevede un percorso di aggiornamento continuo anche tramite la partecipazione dei Partner di CA Restructuring come docenti nei corsi obbligatori per la formazione degli Esperti organizzati presso  l’Ordine dei commercialisti and l’Ordine degli avvocati, finalizzato a un confronto professionale su una materia di nuova introduzione e pertanto priva di una prassi consolidata nel tempo.

A esito dello sviluppo del Progetto CNC, il 30 marzo u.s. la CCIAA ha proposto l’incarico di Esperto nella CNC di una società  operante da anni nel settore della commercializzazione nel territorio italiano di un noto franchising internazionale, al nostro Partner Francesco Carnevali il quale, dopo aver accettato l’incarico, sta ora affiancando l’Imprenditore nonché i suoi Advisor legali di LCA e finanziari di KPMG nelle trattative con i creditori necessarie per conservare la continuità aziendale.

Il Progetto CNC di CA Restructuring prevede 4 livelli d’intervento nell’ambito della CNC. In particolare, le attività professionali che possono essere svolte dai Partner sono:

  1. assistenza ai Clienti nella valutazione di fattibilità e convenienza del percorso della composizione negoziata della crisi (CNC) per la risoluzione della crisi,
  2. incarichi come Esperto nominato da CCIAA,
  3. supporto a colleghi Esperti, in particolare Avvocati e Consulenti del lavoro, su problematiche aventi carattere prettamente economico, patrimoniale e finanziario nonché attività peritali (pareri congruità)
  4. assistenza ai Clienti nell’ambito della gestione della CNC, e in particolare per:
    • la gestione dell’Istanza presso la CCIAA,
    • la gestione della piattaforma presso la CCIAA,
    • le trattative con i creditori e la rinegoziazione dei contratti, con il supporto dell’Esperto nominato,
    • i rapporti con il Tribunale.

I Servizi offerti da CA Restructuring

La crisi d’impresa può costituire una sfida per la ripartenza e in tal senso deve essere gestita con la massima tempestività e professionalità anche facendo ricorso alle procedure previste dalla legge fallimentare. In presenza di precisi presupposti, lo stato di insolvenza e la conseguente dissoluzione dell’impresa può essere evitata mediante l’esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento o la ristrutturazione dell’esposizione debitoria e che assicuri il riequilibrio della situazione finanziaria.

CA RESTRUCTURING con la realizzazione del Progetto CNC, grazie alla decennale esperienza maturata dai propri Partner nell’ambito della prevenzione e della gestione della crisi d’impresa è in grado di offrire ai propri Cliente un’assistenza completa:

a. Valutazione dello stato di salute del Cliente;

b. Individuazione del miglior percorso di risanamento in termini di fattibilità e convenienza;

c. Assistenza nella realizzazione degli interventi necessari per la risoluzione della crisi;

d. Gestione della crisi e dello strumento giuridico di risoluzione individuato (Advisory):

e. Attività di Attestatore per rilascio delle asseverazioni previste dalla legge fallimentare nell’ambito delle procedure stragiudiziali e giudiziali di ristrutturazioni aziendali e turnaround.

CA Restructuring assiste l’imprenditore in questa fase molto delicata della vita dell’impresa effettuando un’analisi preliminare della situazione aziendale che consentirà di prendere la decisione migliore per l’impresa, ovvero fondata sulle reali prospettive future siano esse di risanamento o di cessazione dell’attività.

Nel primo caso CA provvederà a proporre una soluzione volta dapprima a mettere in sicurezza l’attività, fornendo il necessario supporto sia in termini di contrattazione con il sistema bancario che con gli altri soggetti coinvolti, e successivamente all’individuazione delle cause e dei correttivi apportabili per un miglioramento della redditività aziendale e della gestione finanziaria, anche ricorrendo a specifiche procedure previste dalla normativa fallimentare.

Nel secondo caso, qualora l’ipotesi di risanamento non sia percorribile, CA Restructuring è in grado di assistere l’imprenditore nella scelta della procedura concorsuale più adeguata, cercando ove possibile di preservare il valore dell’impresa salvaguardando eventuali rami d’azienda ancora profittevoli con operazioni di natura straordinaria.

Introduzione del D.L. 118/2021

Il D.L. 24 agosto 2021, n.118, comprensivo di numerose misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale, è stato introdotto in un momento in cui le misure di sostegno alla liquidità delle imprese adottate nel corso dell’emergenza sanitaria COVID-19 si avviano verso un inesorabile e progressivo esaurimento, malgrado non siano ancora stati recuperati i livelli di produttività̀ pre-pandemia.

L’obiettivo del Decreto è di introdurre strumenti giuridici che aiutino le imprese:

  • a prevenire e gestire efficacemente quelle situazioni di difficoltà che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, favorendo la continuazione, anche indiretta, dell’attività̀ d’impresa nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti (debitore, creditori, fornitori, ecc.),
  • oppure, a consentire rapide liquidazioni quando non sussistano concrete prospettive di risanamento, in modo da garantire una corretta allocazione delle risorse per l’efficienza del sistema economico generale.

In questa direzione il Decreto ha introdotto due nuovi istituti, entrambi in vigore dal 15 novembre 2021, tra loro strettamente connessi:

  • la composizione negoziata della crisi,
  • e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

La combinazione dei due nuovi istituti dovrebbe consentire all’impresa in difficoltà di avviare rapidamente un percorso stragiudiziale assistito da un professionista esperto, con soluzioni modulari adattabili alla specifica situazione dell’impresa e con forme di tutele crescenti per i creditori, con cui giungere rapidamente al superamento della situazione di squilibrio e risanamento dell’impresa oppure alla liquidazione, riducendo quindi i tempi delle procedure nonché migliorando l’efficienza complessiva del sistema concorsuale.

La Composizione Negoziata della Crisi (CNC)

La composizione negoziata della crisi (CNC) consente all’imprenditore che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale economico o finanziario, che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza, di richiedere la nomina di un professionista esperto nella ristrutturazione che lo affianchi nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, individuando idonee soluzioni per superare la situazione di difficoltà.

Nella composizione negoziata il debitore conserva la piena titolarità della gestione e la continuità aziendale è assicurata dalla prosecuzione dei contratti e dalla possibilità di continuare ad effettuare pagamenti spontanei. La CNC, per garantire la tutela dei creditori, prevede specifici doveri informativi del debitore nei confronti dell’esperto in relazione al compimento di determinati atti, nonché precisi obblighi di gestione del patrimonio, volti ad evitare condotte pregiudizievoli in danno dei creditori. 

La procedura della CNC ha natura riservata e stragiudiziale finché il debitore non intenda beneficiare di misure protettive del patrimonio o di altre prerogative potenzialmente lesive degli interessi dei creditori, quali la concessione di finanziamenti prededucibili o la cessione d’azienda o rami di essa in deroga alle regole della responsabilità solidale del cessionario, per i quali è necessaria l’autorizzazione del Tribunale, sebbene secondo modalità semplificate. 

In relazione all’entità della situazione di difficoltà in cui versa l’impresa, gli esiti delle trattative svolte tramite la CNC possono essere molteplici e quindi la negoziazione può concludersi:

  1. con l’immediata archiviazione quando l’impresa non abbia prospettive di risanamento, senza che ciò comporti alcuna forma di segnalazione al pubblico ministero o ad altri organismi esterni all’impresa stessa;
  2. con la conclusione di una soluzione interamente stragiudiziale;
  3. con il ricorso a uno degli strumenti per la ristrutturazione o per la liquidazione previsti dalla legge fallimentare;
  4. con l’accesso al nuovo istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Il ruolo dell’Esperto nella CNC

L’istanza di nomina dell’esperto è presentata volontariamente dal debitore (anche su impulso dell’organo di controllo) attraverso una piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, su cui sono altresì disponibili strumenti di autodiagnosi circa lo stato di difficoltà in cui si trova l’impresa, oltre a una serie di indicazioni utili per guidare il debitore e i suoi advisors nella predisposizione di un piano di risanamento.

Il presupposto essenziale per l’accesso e per la prosecuzione della composizione negoziata della crisi è la risanabilità dell’impresa. Il percorso negoziale ha infatti, come obiettivo il risanamento dell’impresa intesa quale organizzazione produttiva da preservare, ove possibile, ricercando l’equilibrio tra gli interessi delle parti e tutelando la continuità aziendale, se necessario anche attraverso il trasferimento d’azienda o di rami di essa.

A tal fine, una volta accettato l’incarico, l’esperto deve convocare senza indugio l’imprenditore per valutare la sussistenza di una concreta prospettiva di risanamento, quale condizione necessaria per l’avvio e lo svolgimento di tutto il percorso negoziale, che potrà essere interrotto in qualsiasi momento qualora essa venga meno. In particolare, questi dovrà esaminare la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito tenendo conto delle informazioni e delle domande contenute nella lista di controllo, nonché valutare l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali previste dal piano di risanamento. Nell’assolvimento di tale compito, potrà assume informazioni dall’organo di controllo o dal revisore legale della società, ove in carica, in un’ottica di collaborazione per il buon esito della procedura.

Qualora all’esito della valutazione svolta, non sussistano le prospettive di risanamento, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. Con l’archiviazione la procedura si chiude, non essendo previsto alcun obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria da parte dell’esperto o del segretario generale come diversamente avviene in caso di insuccesso, la composizione assistita regolata dal Codice della crisi. Nel caso in cui l’esperto ravvisa la sussistenza delle concrete prospettive di risanamento dà avvio alla fase delle trattative con i creditori, fissando un primo incontro con le parti interessate (creditori, soci, clienti, fornitore, ecc.) e prospettando le possibili strategie di intervento. Contestualmente fissa i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata al fine di rispettare il termine massimo di 180 giorni previsto per la durata della procedura, eventualmente prorogabile di ulteriori 180 giorni, su richiesta di tutte le parti, oppure, quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso al Tribunale, per la concessione delle misure protettive o delle altre autorizzazioni previste dal Decreto.

L’imprenditore partecipa personalmente agli incontri, eventualmente assistito dai suoi consulenti, essendo il suo un ruolo propositivo e di facilitatore delle trattative che non sostituisce l’imprenditore, ma lo affianca e lo coadiuva nel tentativo di risanamento. Nel corso delle trattative l’esperto deve operare in modo imparziale, riservato e indipendente e può chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie all’espletamento del suo incarico, nonché avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza e/o di un revisore legale. Egli, inoltre, deve vigilare sul corretto svolgimento del percorso di risanamento verificando costantemente la funzionalità e utilità delle trattative rispetto al risanamento dell’impresa nonché l’assenza di atti pregiudizievoli per i creditori.

Stefano Cartabbia (Senior Consultant CA Restructuring)