I NUOVI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

Tra le principali novità introdotte dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in vigore dal 15 luglio 2022, vi sono gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (ACCORDI) e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)

PREMESSA

Il 1° luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 152, il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, contenente modifiche al CCII – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 1023/2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, nonché misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Le disposizioni del decreto appaiono in linea con i principi europei mirando a favorire: 

  1. l’emersione tempestiva della crisi attraverso strumenti di allerta soft che incentivino l’imprenditore ad attivarsi volontariamente per il superamento della situazione di difficoltà;
  2. la valorizzazione dell’autonomia privata delle parti con la previsione di strumenti anche stragiudiziali e con la limitazione dei poteri di intervento dell’autorità giudiziaria;
  3. la “risanabilità dell’impresa”, quale valore giuridico, da preservare attraverso procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la continuità aziendale.

Il TITOLO IV Strumenti di regolazione della crisi del CCII ha introdotto nuovi istituti giuridici idonei per affrontare, gestire e risolvere lo stato di crisi, così come sinteticamente riportato nel seguente prospetto.

NUOVI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

ACCORDI

CAPO 1

Il Piano attestato di risanamento (art.56)
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. da 57 a 58)
Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60)
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61)
Convenzione di moratoria (art. 62)
Transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63)

PRO – PIANO DI RISTRUTTURAZIONE OMOLOGATO

CAPO 1 BIS

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (da art. 64 bis a 64 ter)
Conversione del piano di ristrutturazione in concordato preventivo (art. 64 quater)

SOVRAINDEBITAMENTO

CAPO 2

Disposizioni di carattere generale (art. 65 e 66)
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. da 67 a 73)
Concordato minore (art. da 74 a 83)

CONCORDATO PREVENTIVO

CAPO 3

Il Concordato preventivo (art. da 84 a 120)
Degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società̀ (art. da 120 bis a 120 quinquies)

Il presente documento si soffermerà sul CAPO I – ACCORDI del Titolo IV del CCII concernente gli ACCORDI ed in particolare Il Piano attestato di risanamento e gli Accordi di ristrutturazione, Convenzione di moratoria and Transazione su crediti tributari e previdenziali e pertanto ai soli strumenti negoziali stragiudiziali.

IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

I presupposti e i contenuti dell’istituto del Piano attestato di risanamento – PAR sono disciplinati dall’articolo 56 del CCII, che non ha subito modifiche con il D.Lgs. 83/2022 rispetto al testo originario del D.Lgs. 147/2020.

Il PAR è inoltre disciplinato dai seguenti articoli del CCII:

  • articolo 39 che stabilisce quali sono gli obblighi del debitore che chiede l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza;
  • articolo 166 il quale conferma l’esenzione da revocatoria (fallimentare e ordinaria) degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse su beni del debitore, a condizione che i medesimi siano esecutivi di un PAR;
  • articolo 324 che riconosce una esenzione rilevante sul piano penale per il caso in cui pagamenti e operazioni astrattamente suscettibili di configurare il reato di bancarotta fraudolenta o bancarotta semplice, siano esecutivi di un PAR.

Il Piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi di impresa che consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre un progetto, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Poiché il piano attestato mira al risanamento dell’esposizione debitoria, nonché al riequilibrio della situazione finanziaria, si ritiene che lo stesso sia riservato alle sole ipotesi di continuità aziendale.

La ratio del PAR

La ratio dell’art. 56 CCII è quella di salvaguardare i tradizionali erogatori di nuova finanza all’impresa in crisi e a tutti quei soggetti coinvolti come controparti di un imprenditore che pianifichi, con apposito programma, la risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza. Infatti, i principali scopi del piano attestato di risanamento sono:

  • evitare che gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore, posti in essere in esecuzione del piano, siano soggetti all’azione revocatoria, così come previsto dall’art. 166, comma 3°, lettera d), CCII;
  • esentare il compimento di tali atti e pagamenti dalle responsabilità penali relative ai reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice, così come sancito dall’art. 324 CCII.

Lo strumento del PAR, a cui si accede su iniziativa dell’imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, risulta destinato a quei casi in cui lo squilibrio della situazione economico finanziaria appare meno grave o si tratti di ipotesi di squilibrio temporaneo.

Il Piano può riguardare solo alcuni creditori con esclusione di altri e non necessita di omologazione da parte del Tribunale.

Si ritiene che il PAR non sia da ricomprendere nel novero delle procedure concorsuali, in quanto non è sottoposto al controllo di un’autorità preposta, né prevede il coinvolgimento della totalità del ceto creditorio.

Il contenuto del PAR

Lo strumento prevede pertanto la predisposizione di un piano idoneo a consentire il risanamento delle esposizioni debitorie che garantisca il riequilibrio della situazione economico finanziaria, che abbia data certa e indichi:

  1. la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
  2. le principali cause della crisi;
  3. le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  4. i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
  5. gli apporti di finanza nuova;
  6. i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto; 
  7. il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

L’attestazione del PAR

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano deve essere attestata da un professionista indipendente ai sensi dell’articolo 2, lettera o), CCII ossia deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
  2. essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;
  3. non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

Il ruolo del professionista attestatore assume particolare rilevanza nei PAR. In modo analogo a quanto previsto nell’ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, anche il PAR consente l’esenzione delle azioni revocatorie e dei reati fallimentari, solamente ove ricorrano alcune condizioni, ciò potrebbe accadere nel caso in cui l’attestazione sia completa e contenga in modo dettagliato quanto contemplato dal legislatore, come, ad esempio, un’approfondita analisi dello stato di crisi dell’impresa e delle prospettive di risanamento. 

Diversamente da quanto accade negli accordi di ristrutturazione del debito, i quali sono soggetti a omologazione, nell’istituto de quo non si verifica, tuttavia, alcun vaglio giudiziario; di conseguenza, laddove il piano e l’attestazione non siano conformi a quanto prescritto dal legislatore, potrebbe sorgere il rischio che il curatore e il giudice possano esercitare, rispettivamente, le azioni revocatorie e quelle penali fallimentari.

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

La pubblicità del PAR

Il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore, pertanto la pubblicazione risulta essere una facoltà che può essere richiesta dal debitore.

La natura privata del piano e degli accordi collegati al medesimo consente di mantenere riservatezza su tali atti, evitando così una pubblicità negativa nei confronti degli stakeholders e dei clienti con cui le imprese continueranno a intrattenere regolari rapporti.

Qualora il debitore ne faccia richiesta, il piano, l’attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese, ciò potrebbe avvenire sia per beneficiare di convenienze fiscali su eventuali sopravvenienze attive, che per finalità di pubblicità legale degli atti.

Principali differenze rispetto alla precedente normativa (art. 67 LF)

Le principali differenze tra l’attuale normativa del CCII il “vecchio” Piano attestato di risanamento ex articolo 67 LF risiedono nelle modalità di predisposizione del Piano che ora deve avere data certa, forma scritta e contenuto analitico e tipico (art. 56 comma 2 CCII).   

Il futuro del PAR

L’introduzione e la regolamentazione di innovativi istituti di allerta e prevenzione, nonché di numerose disposizioni finalizzate a far emergere in via anticipata la crisi può far ritenere che i piani attestati di risanamento possano essere destinati a scomparire a meno che riescano a trovare una collocazione parallela alla “gestione istituzionale” da parte dei nuovi soggetti contemplati dal CCII.

Sintesi delle principali caratteristiche del PAR 

BENEFICIVINCOLI
esenzione da revocatoriaesenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenzialeflessibilitànessuna ingerenza di autorità terze nella gestione dell’impresaagevolazioni di natura fiscale, a condizione della pubblicazione del piano in CCIAAnon sono previste misure protettive del patrimonio da azioni esecutive e cautelarinon è possibile estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderentimancanza di tutela per i crediti sorti in esecuzione del Piano (non è previsto il riconoscimento della prededuzione)no transazione fiscale 

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Gli articoli da 57 a 61 del CCII disciplinano le diverse fattispecie di accordi di ristrutturazione.

L’accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII, ex art. 182bis LF)

L’Accordo di ristrutturazione, regolamentato dall’art.57 CCII è concluso dall’imprenditore, anche non commerciale, che si trova in stato di crisi o di insolvenza. Questo strumento non si applica all’imprenditore minore per come definito dall’articolo 2, lettera d), Codice.

L’Accordo è uno strumento più complesso rispetto al piano attestato di risanamento, infatti necessita:

  • il consenso di almeno il 60% dei creditori
  •  è soggetto a omologazione da parte del Tribunale.

L’accordo deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione e deve essere redatto secondo le indicazioni previste per il piano attestato di risanamento (art. 56 comma 2 CCII).

Al piano debbono essere allegati i documenti indicati all’articolo 39, commi 1 e 3, CCII, pertanto devono essere depositati presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Devono inoltre essere depositate, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

Quando la domanda è presentata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), ossia con riserva di deposito di documentazione, il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l’indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L’ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a).

Il piano deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo nei seguenti termini:

  1. entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
  2. entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

Infine, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano devono avere l’attestazione di un professionista indipendente che deve pure specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei allo stesso, nei termini sopra indicati.

BENEFICIVINCOLI
esenzione da revocatoriaesenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenzialemoratoria di 120 giorni per i creditori non aderentiagevolazioni di natura fiscale (neutralità fiscale sopravvenienze da stralcio dei debiti)possibilità di proporre la transazione su debiti fiscali e previdenzialipossibilità di ottenere misure protettive del patrimoniocram down, ossia possibilità di ottenere l’omologazione malgradi la mancata adesione da parte dell’Amministrazione fiscale e degli Enti previdenzialiapplicazione dell’art. 1239 c.c. ai creditori non aderenti (la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori)tutela dei crediti sorti in esecuzione del Paino cui viene riconosciuta la prededucibilitàobbligo di accordo con almeno il 60% dei creditivincolo di pagamento dei non aderenti entro 120 giorniIntervento dell’autorità giudiziaria nella fase dell’omologazioneLimitazione della possibilità di estensione degli effetti ai creditori non aderenti alla sola applicazione del cram down fiscale e previdenziale

L’accordo di ristrutturazione agevolato

L’articolo 60 del CCII disciplina gli accordi di ristrutturazione agevolati. In particolare, nel caso in cui l’imprenditore debitore:

  • non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
  • non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee

il consenso dei creditori previsto all’articolo 57 CCII è ridotto alla metà, ossia al 30% in luogo del 60% del totale dei crediti.

L’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa

Gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, disciplinati dall’articolo 61 CCII, prevedono la possibilità che gli effetti degli accordi si estendano anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici. 

Il comma 2 dell’articolo 61 indica che per poter accedere all’accordo a efficacia estesa è necessario che:

  1. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti;
  2. l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta;
  3. i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria;
  4. i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
  5. il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.

Infine, il comma 5 dell’articolo 61 introduce la possibilità di accedere agli accordi a efficacia estesa anche senza la previsione delle continuità aziendale, qualora l’imprenditore abbia debiti nei confronti di banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo. In questo caso l’estensione degli effetti degli accordi è pur sempre possibile anche se non è prevista la continuità aziendale, ma esclusivamente nei confronti di creditori appartenenti alle medesime tipologie creditorie (banche e intermediari finanziari).

LA CONVENZIONE DI MORATORIA

La convenzione di moratoria, disciplinata dall’articolo 62 CCII, e definita anche come “accordo di moratoria e stand still” ha la funzione di regolare i rapporti tra l’impresa e i propri creditori o finanziatori nel corso delle trattative, al fine di evitare che, durante le stesse, vi possano essere iniziative di recupero o azioni esecutive tali da pregiudicare il percorso ristrutturativo intrapreso.

Infatti, la convenzione di moratoria è conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, ed è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Ha a oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 cc, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Per poter accedere alla convenzione di moratoria è necessario rispettare tutte le condizioni previste per gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa.

Una volta stipulata la convenzione essa deve essere comunicata (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale) ai creditori non aderenti accompagnata dalla relazione del professionista indipendente che deve attestare:

  • la veridicità dei dati aziendali;
  • l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi;
  • la ricorrenza delle condizioni affinché i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all’esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Infine, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti non possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti.

TRANSAZIONE SU CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Il nuovo CCII introduce e regolamenta la transazione fiscale e contributiva nell’articolo 63 con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti e nell’articolo 88 dedicato al concordato preventivo.

L’articolo 63 CCII prevede che nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 CCII il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

La proposta di transazione fiscale e previdenziale deve essere accompagnata dall’attestazione di un professionista indipendente che, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

Il cosiddetto cram down, disciplinato dal comma 2bis dell’articolo 63 CCII, prevede che il Tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali del 60% (o del 30% nel caso dell’accordo di ristrutturazione agevolato) dei crediti richieste per l’omologazione di detti accordi e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.


Francesco Carnevali (Senior Partner CA Restructuring)